Apprendistato, gli incentivi e come accedervi dopo la riforma Fornero

Redazione 09/11/12
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L’apprendistato è la forma privilegiata dalla riforma Fornero per l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, la forma più consona secondo lo spirito della nuova legge a ridurre il tasso di disoccupazione, in particolare quella giovanile.

A sostegno delle nuove forme di apprendistato e di contratti a termine, che comunque non vengono messi in soffitta, per quanto il tentativo di distogliere il ricorso ai contratti a progetto sia presente con forza nel testo della legge, sono stati introdotti alcuni specifici incentivi all’assunzione e alla conferma in ruolo dei giovani apprendisti.

Così come previsto dal decreto 167/2011 – Testo Unico dell’Apprendistato – che stabilisce le linee guida per ogni contratto di questo genere, includendo il divieto per le retribuzioni a cottimo e la facoltà di riconoscimento della validità della qualifica professionale, viene dunque aperta la strada  agli incentivi, giàintrodotti da un ulteriore decreto, quello rivolto in particolare alle lavoratrici di genere femminile e ai giovani.

In tema di sgravi, va precisato che, a seconda della grandezza dell’azienda, vengono applicati regimi di agevolazione differenziati, che dipendono dalla dimensione di meno o più di 9 dipendenti per ogni impresa.

Con la conferma dell’entrata in vigore della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – che in un primo momento pareva slittare – al primo gennaio 2013, per le aziende sopra i 9 lavoratori saranno attive contribuzioni diminuite dell’1,61%.

Diversamente, per le realtà imprenditoriali più piccole, sotto 9 dipendenti, nel triennio durante il quale l’apprendistato viene svolto i contributi sono azzerati, con il taglio della quota sottoposta allo stesso lavoratore, pari al 5,84%.

Tra le forme di alleggerimento specificate, si chiarisce anche l’applicazione di forme di incentivo per gli apprendisti iscritti alle liste di mobilità.

A questo proposito, gli sgravi non vengono riservati nelle eventualità in cui il lavoratore sia assunto in seguito a una vertenza legale, o ancora, qualora siano in atto situazioni di crisi aziendale. Inoltre, anche l’evidenza di rapporti diretti tra datore di lavoro e apprendista funge da mannaia per l’applicazione delle agevolazioni.

Si ricorda che il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati in una data azienda non può in ogni caso oltrepassare il rapporto di 3 a 2, che diventa, però, di completa parità per le strutture al di sotto dei dieci dipendenti. Potranno accedere agli aiuti inseriti nella riforma quelle imprese che nel triennio precedente abbiano confermato non meno del 30% degli apprendisti, che a tre anni dall’entrata in vigore della legge Fornero, cioè a luglio 2015, diventa del 50%.

Sulla formazione, poi, mentre il Ministero ha chiarito che faranno fede le stipule in sede di contrattazione nazionale del lavoro, le aziende guadagnano libertà di movimento per quanto riguarda l’orientamento del nuovo assunto. In particolare, andrà definito se svolgere l’intero programma formativo entro le mura aziendali o se, in alternativa, appoggiarsi ad altre strutture e le successive modalità di fruizione cui il lavoratore sarà concesso di accedere.

Infine, la trasformazione del contratto di apprendista in uno di assunzione a tempo indeterminato, viene lasciata nelle mani dell’azienda, che avrà possibilità di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, anche senza il ricorso alla giusta causa, così come modificato a livello generale nell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

 

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