Applicazioni: da Google a Apple, se legge e fisco restano 1.0

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Se, ancora, molte economie avanzate – in primis la nostra – non riescono a sollevarsi dalle conseguenze della recessione, è interessante notare come la grande crisi dell’economia abbia coinciso con l’esplosione di un mercato immateriale che, oggi, è una delle locomotive della tecnologia digitale. Con la diffusione capillare di smartphone e tablet, iniziata ormai diversi anni fa, si è venuto a creare un mercato in continua crescita, dove start-up nascono all’improvviso e arrivano a quotarsi in Borsa nell’arco di pochi mesi, oppure – il caso più eclatante di WhatsApp – passano sotto il controllo di un gigante del settore per cifre spropositate.

Ma non tutto è oro: anche nel settore delle applicazioni per dispositivi mobili, restano parecchi punti da chiarire nient’affatto secondari, come il profilo giuridico di questi prodotti, nonché le ricadute fiscali per questo business in crescita, che per la smania di essere regolamentato ha partorito anche soluzioni infelici come la web tax. Ne discutiamo con Dario Grilli, curatore del volume “App Mobile” in uscita per Maggioli Editore anche in formato elettronico.

 

Dal punto di vista giuridico, che cos’è un’app?

Trattandosi di un prodotto in forte e continua evoluzione, non vi è una definizione giuridica ufficiale. Viene solitamente definita come App un “software per dispositivi mobili” e pertanto rientra nella categoria dei beni immateriali, come il software. L’attività di compravendita di app configura un tipico caso di e-commerce diretto. Ai fini IVA la vendita di App è assimilata alle prestazioni di servizi. Nel secondo capitolo del libro sono presentate le diverse tipologie di App, analizzati i vari business model e considerate le principali forme di commercializzazione: la concessione della licenza d’uso ed il diritto d’autore.

Perché è così difficile regolamentare il settore?

Le App si differenziano rispetto a tutti gli altri prodotti digitali per modalità di fruizione, facilità di acquisto, prezzi ridotti e grandi volumi generati da un significativo numero di soggetti diffusi in tutto il mondo. La semplicità e l’economicità con cui è possibile raggiungere clienti anche geograficamente molto lontani richiederebbe una legislazione uniforme e coordinata a livello mondiale. L’alta velocità di diffusione, unita alla continua evoluzione tecnologica, genera inoltre nuovi modelli di business, non previsti dalle normative esistenti.

Quali sono le principali differenze tra il contesto italiano e quello straniero?

Vi sono grandi differenze sia in termini di mercato che di legislazione e tassazione. Nei primi capitoli si fornisce un’analisi del mercato delle App in termini di dimensioni, volumi, fatturato e trend di crescita, sia in Italia che a livello europeo e mondiale, con suddivisione tra tablet e smartphone e segmentazione tra i principali store. Vengono trattati poi i principali adempimenti fiscali richiesti agli sviluppatori dalla normativa italiana.

Come noto, i player del mercato sono principalmente Apple e Google. Entrambi hanno il proprio store, il negozio online dove è possibile acquistare in pochissimi click le applicazioni. Quali sono le principali differenze dal lato fiscale per clienti e sviluppatori?

Se gli store di Apple e Google offrono di fatto un servizio del tutto simile, in realtà i rapporti contrattuali sottostanti sono molto differenti. Infatti, Apple agisce come una sorta di intermediario che acquista il servizio dagli sviluppatori e lo rivende agli utenti. Google, invece, contrattualmente non si interpone nel rapporto fra sviluppatore e utente finale rendendo teoricamente necessaria la fatturazione da parte dello sviluppatore per ogni singolo acquirente. Il libro evidenzia questa anomalia proponendo alcune soluzioni.

 

Sul fronte della privacy, molte applicazioni richiedono consenso al trattamento dei dati. Crede che anche questo profilo debba essere normato prima o poi?

Certamente. Con la rapida diffusione del modello di business delle App basato sulla profilazione degli utenti ai fini commerciali ed ai sempre maggiori fatturati derivanti da tali database, si porranno anche problemi legati alla privacy con anche implicazioni sulla giurisdizione competente che dovranno inevitabilmente essere affrontati dal legislatore.

Parlando di web tax, ha seguito gli sviluppi degli ultimi mesi? Prima il sì, poi il dietrofront, ora si torna a parlare di un’imposta per colpire le grandi compagnie online. Lei come vede risolvibile la questione?

La web tax si innesta in un complesso intreccio di norme interne e internazionali che coinvolge delicati temi di ripartizione del gettito internazionale dell’IVA e delle imposte dirette e gli interessi delle grandi compagnie online. Lo scopo di evitare politiche fiscali elusive da parte dei grandi operatori del settore (Google, Apple, Microsoft, etc..) non deve però ostacolare o impedire l’attività del mercato e degli altri operatori. Un intervento unilaterale del legislatore italiano potrebbe cercare di forzare delle modifiche internazionali, con il rischio di conflitti fra le varie giurisdizioni, intervenendo sulla definizione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi in modo da attrarre a tassazione i proventi derivanti dalle vendite effettuate in Italia. In tema di IVA, invece, l’Italia potrebbe intervenire sia con piccoli interventi mirati che avrebbero l’effetto di una moral suasion nei confronti delle big company, ed in particolare di Google, facendo leva sugli obblighi di fatturazione degli sviluppatori non completamente soddisfatti e riconoscendo d’altro canto valore fiscale alle ricevute inviate elettronicamente da Google. Un intervento europeo che consentisse di fatturare elettronicamente con IVA del paese dello sviluppatore anziché quello dell’utilizzatore, semplificherebbe ed agevolerebbe significativamente gli adempimenti degli sviluppatori e le responsabilità di tutti gli operatori.

 

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Francesco Maltoni

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