Annullamento del matrimonio o nullità del matrimonio?

Luisa Camboni 21/05/14
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Comunemente si sente parlare di “annullamento della Rota” o, addirittura, di “divorzio cattolico”. Si tratta di due espressioni errate, infatti è più corretto o meglio è più tecnico parlare di “nullità del matrimonio”. E’ bene precisare che per la dottrina cattolica il matrimonio è uno ed indissolubile e, pertanto, il diritto canonico non ammette possano sussistere cause, a questo riguardo, di annullamento o risoluzione. Se, invece, viene provata, ex post, la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il Tribunale annulla il vincolo e dichiara lo scioglimento del rapporto dei coniugi et dai diritti et dagli obblighi di coniugio.
Qual è il Tribunale competente per decidere sulla “nullità del matrimonio”?
Il Tribunale competente è il Tribunale Ecclesiastico. Pertanto, il coniuge che intende chiedere la nullità del matrimonio deve rivolgersi al Tribunale del luogo di celebrazione del matrimonio o del domicilio della parte convenuta eventualmente anche quello del domicilio della parte attrice o del luogo in cui si trovano la maggior parte delle prove.
L’atto introduttivo della causa di nullità del matrimonio riveste la forma del ricorso (cosiddetto libello) nel quale vanno spiegati dettagliatamente i motivi di una tale richiesta.
Nel corso del giudizio vengono sentiti i coniugi e i testimoni che siano a conoscenza di fatti rilevanti circa il motivo di nullità addotto. Si tenga presente che, nell’ipotesi in cui il motivo di nullità riguardi problemi di natura psicologica, il Tribunale ha il potere di avvalersi dell’opera di un perito.
L’istruttoria si conclude con una sentenza che può essere affermativa, id est dichiarativa della nullità del matrimonio o negativa, id est non dichiarativa della nullità del matrimonio.
In caso di sentenza affermativa la causa passa al secondo grado e cioè al Tribunale Ecclesiastico d’Appello. Se in secondo grado la sentenza di primo grado viene confermata questa diventa esecutiva e, quindi, il matrimonio per la Chiesa è nullo e le parti possono contrarre nuovo matrimonio.
Se, invece, si ha una sentenza affermativa in primo grado e negativa in secondo grado in questa ipotesi la causa passa al Tribunale Apostolico della Rota Romana si giunge, così, al terzo grado di giudizio.
Quali sono gli effetti della sentenza di nullità del matrimonio? Produce effetti immediati nel nostro ordinamento?
La risposta è negativa. Infatti, perché la sentenza di nullità, emessa dal Tribunale Ecclesiastico, abbia efficacia nel nostro ordinamento è necessario attivare un altro procedimento detto “delibazione”. Tale procedimento si instaura dinnanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il Matrimonio Concordatario.
E’ bene evidenziare che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fa venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione. Tuttavia, rimangono validi gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici che ne derivano. E, ancora, la delibazione fa venir meno la necessità di proporre domanda di divorzio a meno che questo non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti. Se, invece, tra le parti è già intervenuto il divorzio, questo non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma non incide sugli effetti personali e patrimoniali decretati in sede di divorzio.

Il coniuge che intende chiedere la nullità del matrimonio che cosa deve dimostrare?
Il coniuge deve dimostrare che il consenso prestato al momento della celebrazione del matrimonio da parte dell’altro coniuge sia stato in qualche modo viziato.
Quali sono i motivi di nullità contemplati dal codice di diritto canonico?
Sono:
1. Impotenza;
2. Incapacità per carenza di sufficiente uso della ragione;
3. Incapacità per difetto di discrezione di giudizio;
4. Incapacità per cause di natura psichica;
5. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio dell’altro coniuge;
6. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità;
7. Dolo ossia l’ inganno provocato per ottenere dall’altra parte il consenso al matrimonio. L’inganno viene posto in essere proprio per estorcere un consenso nuziale.
8. Simulazione del consenso matrimoniale e cioè quando non c’è corrispondenza tra quanto manifestato esternamente e la volontà interna della persona. Si pensi a chi contrae matrimonio non per amore, ma per interessi.
9. Condizione;
10. Timore – metus;
11. La forma canonica.
Nell’ambito di tale procedura qual è il ruolo dell’Avvocato Rotale?
L’Avvocato Rotale è tenuto a verificare, fin dall’inizio, se sussistono, nel caso concreto, sia i presupposti per la declaratoria di nullità sia la possibilità di prova degli stessi nel corso del processo, avvalendosi di prove testimoniali e documentali.
Alla luce di questo breve excursus, concludo sostenendo che attivare la procedura per ottenere la nullità del matrimonio è un percorso assai delicato che richiede tanta dedizione e cura.
Avv. Luisa Camboni
Studio Legale Avv. Luisa Camboni
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Luisa Camboni

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