Spese registrazione sentenza: chi deve pagarle?

Gerardo Spira 11/11/13
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Finita la causa, il giudice emette la sentenza. Mentre si smonta il palco della contesa, le parti si leccano le ferite e gli avvocati spulciano decreti e prontuari per mettere in bella forma le parcelle nei particolari della sequenza processuale. Quando tutto pare finito, compare, anche a distanza di anni, inesorabilmente lo Stato per bussare alla porta dei contendenti per richiedere ancora il pesante balzello della spesa di registrazione della decisione.

Comincia la discussione su chi deve pagare, a chi spettava e non lo ha fatto e la partita si sposta sul fastidioso piano fiscale che per la prescrizione dei termini fa vertiginosamente crescere la richiesta con la minaccia delle sanzioni. Cerchiamo di mettere la fattispecie nel corretto percorso del mondo del diritto, tenendo conto della normativa che il legislatore ha messo a disposizione delle Istituzioni per rendere la materia trasparente, snella, efficiente ed efficace.

Il legislatore, a tal proposito ha emanato la legge 241 nel 1990 per disciplinare le attività del P.A, dettando una normativa specifica in materia dei procedimenti amministrativi con lo scopo di accelerare e snellire le azioni della pesante macchina pubblica e di non aggravare il cittadino. E’ quindi dovere di ogni Ministero o dipartimento mettere a punto un sistema di organizzazione amministrativa idonea alle finalità della normativa. Lo scopo non è solo di snellire le procedure, ma soprattutto di evitare inutili costi e sprechi di risorse in percorsi farraginosi e ad ostacoli. Cosa invece accade! L’Agenzia delle Entrate invia lo solita raccomandata al domicilio di ognuna delle parti in causa, con indirizzo separato col quale le avvisa che per la registrazione della sentenza ( X ) le imposte , sanzioni e interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa sono stati liquidati in ( X ) euro. Allegati all’avviso vi è una scheda riportante le avvertenze, altri inutili fogli e il modello F23 in più copie, tutto per complessivi sette o più fogli.
Se l’avviso viene recapitato ad un cittadino poco esperto, o poco attento si intuiscono umori e clima, se invece capita nelle mani di un legale, si infuoca la linea telefonica, si cercano spiegazioni e alla fine si trova una modalità di accordo. Ciò in via informale, con costi e tempi a carico del cittadino, mentre la P.A che deve esigere attende il malcapitato al varco. Tutto il gravoso umore si scarica dunque sul cittadino. La prassi instaurata dall’Agenzia si riduce ad una irregolare comunicazione vessatoria inviata a ciascun soggetto interessato separatamente, con la forzatura di imporgli il pagamento, anche se non è dovuto. Se i soggetti, senza interpellarsi tra loro, pagano ognuno per proprio conto, lo Stato si arricchisce di somme non dovute. Per la restituzione i cittadini, non obbligati, sono costretti ad intraprendere le azioni di recupero che finiscono nei costosi tempi della burocrazia.

Invece la legge 241/90 fa obbligo all’Agenzia di nominare il responsabile del procedimento al quale compete di aprire il percorso con l’istruttoria e fino alla conclusione. In buona sostanza grava sull’Agenzia l’obbligo di accertare e individuare la parte o le parti tenute a pagare il balzello. Individuato il soggetto obbligato, il responsabile avvia nei suoi confronti la procedura coatta, non aggravando i soggetti non obbligati, come detta l’art.1 comma 2 della legge 241/90. Ma analizziamo la normativa di riferimento. Ai sensi dell’art.37 D.P.R n.131/1986 sono soggetti all’imposta di registro “gli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere “. Ai sensi poi dell’art.8 comma 1,lett. B, della tariffa, parte 1, allegata al D.P.R n.131 è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale ( nella misura del 3%) alle sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, mentre la successiva lett. D dispone l’applicazione della sola imposta in misura fissa per le sentenze “ non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. L’art. 57 del D.P.R dispone che oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633,796,800 e 825 del c.p.c.
Orbene dal combinato disposto della normativa in discorso si evince chiara la volontà del legislatore di far cadere il pagamento del balzello sui provvedimenti esecutivi, in forma solidale sulle parti in causa. Siamo quindi in presenza della sentenza che riporta anche la condanna. La solidarietà deve essere interpretata per le parti condannate, non certamente per quelle vittoriose, a meno che il Giudice non lo abbia precisato. Chi pone in esecuzione il provvedimento potrà anticipare e gravare la relativa spesa sulla parte soccombente. Negli altri casi L’agenzia attraverso il provvedimento ha l’obbligo di indicare nell’indirizzo tutte le parti in causa in ordine di capacità patrimoniale e finanziaria, avendo ormai a disposizione i dati reddituali di tutti i cittadini italiani. Cosa accade quando le parti in causa sono cittadini contro la P.A? Se soccombente è la P.A, l’Agenzia delle Entrate deve gravare il balzello sullo Stato o sul soggetto pubblico. E’ accaduto e accade invece che, secondo la errata prassi seguita, l’avviso di pagamento viene inviato anche al cittadino vittorioso. In questo caso l’Agenzia è a conoscenza che tra le parti in causa vi è lo Stato o un Ente pubblico i quali per legge sono soggetti solvibili. Vi è di più. Il concetto di solidarietà impone, per disposizione di legge, di avviare il procedimento di pretesa nei confronti di tutti i soggetti individuati, indicati tutti, in indirizzo, in ordine di responsabilità del gravame del provvedimento, per snellire il procedimento e individuare i titolari per le azioni esecutive. Il Dirigente dell’Agenzia, all’atto di avvio dell’attività è a conoscenza del provvedimento e quindi delle parti in causa. E’ opportuno dunque che lo Stato rispetti per primo le leggi emanate e vigili perché le sue Istituzioni le osservino e le applichino in modo corretto.

Gerardo Spira

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