Deve ritenersi «sussistente, allo stato – salvo il definitivo giudizio all’esito dell’instaurazione del contraddittorio – la materia di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte», si legge nel testo dell’ordinanza n. 218 (giudici relatori Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo).
Nelle dodici pagine dell’ordinanza i giudici costituzionali spiegano come il ricorso presentato dal Capo dello Stato «é proposto a salvaguardia di prerogative del presidente della Repubblica che sono prospettate come insite nella garanzia dell’immunità prevista dall’articolo 90 della Costituzione».
Adesso il ricorso e l’ordinanza della Corte Costituzionale di ammissibilità del conflitto dovranno essere «notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo entro il termine di trenta giorni» a cura del ricorrente, dunque dello stesso presidente della Repubblica. Le parti avranno poi altri 15 giorni per presentare eventuali memorie integrative.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento