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Affidamento condiviso: quando?
Giova ricordare che in passato, diversi e contrastanti sono stati gli orientamenti.
Fino al 2006 il codice civile prevedeva la formula l’affidamento esclusivo, alternato, congiunto lasciando al giudice la scelta tra di esse.
Nel 2006 entra in vigore la legge n. 54, introducendo nel nostro ordinamento l’art 709- ter c.p.c, che disciplina il diritto del minore alla bi-genitorialità, inteso quel diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Da quel momento, compito del giudice era valutare se ci fossero i presupposti affinchè i figli minori restassero affidati a entrambi i genitori, e solo in via eccezionale propendere per l’ esclusività a favore di uno dei due (Corte di Cassazione, I sez. civile, n. 16593/2008).
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Il diritto dei figli alla bi-genitorialità
La ratio della norma risiedeva nel diritto del minore ad avere presente entrambi i genitori.
Nei primi anni, rimase poco applicata dalla magistratura, scelta basata su criteri quali la conflittualità dei genitori, minore età del bambino (3 anni), residenze diverse tra i genitori.
Sulla scia di questi ultimi orientamenti, i Giudici di II grado preferivano per l’esclusività, in ragione della conflittualità esistente nel rapporto coniugale, sicchè un affidamento condiviso avrebbe pregiudicato l’equilibrio psichico dei figli e la situazione economica del padre, in quanto dotato di maggiore capacità reddituale e patrimoniale.
Di contro, il ricorrente denunciava violazione di legge ritenendo inconsistente la motivazione sull’affidamento esclusivo basato sulla litigiosità tra i coniugi.
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Affidamento condiviso: regime ordinario
La Suprema Corte intervenuta sulla questione dispose che: “l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dell’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’ interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico”.
Nel caso di specie, ha errato la Corte attribuendo l’esclusività a uno dei due genitori senza spiegare il pregiudizio che sarebbe derivato ai figli da un affido condiviso: alla luce di quanto menzionato, sarà cura di uno dei genitori dimostrare l’ idoneità o meno della capacità genitoriale dell’ altro.
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