Questo certificato deve indicare:
– i risultati della sperimentazione;
– un numero d’approvazione per il prototipo
Il numero di approvazione deve essere composto della sigla distintiva utilizzata per i veicoli nella circolazione stradale internazionale dello Stato nel quale è stata data l’approvazione e da un numero di immatricolazione
– il codice cisterna secondo quanto ascritto al capitolo 4 dell’ADR;
– i codici alfanumerici delle disposizioni speciali di costruzione (TC), di equipaggiamento (TE) e di approvazione del prototipo (TA) che figurano nella colonna della tabella A del capitolo 3.2 che prevede: “In generale ogni riga della Tabella A del presente capitolo concerne la o le materie, il o gli oggetti corrispondenti a uno specifico numero ONU. Tuttavia, se alcune materie o oggetti hanno proprietà chimiche, fisiche e/o condizioni di trasporto differenti, possono essere utilizzate più righe consecutive per lo stesso numero ONU.
Ogni colonna della Tabella A concerne un soggetto specifico come indicato nelle seguenti note esplicative. All’intersezione delle colonne e delle righe (caselle), si trovano le informazioni concernenti la questione trattata in questa colonna, per la o le materie, il o gli oggetti di questa riga:
– le prime quattro caselle indicano la o le materie, il o gli oggetti appartenenti a questa riga [informazioni supplementari possono essere date dalle disposizioni speciali indicate nella colonna (6)];
– le caselle successive indicano le disposizioni speciali applicabili, sotto forma completa o di codice.
I codici rinviano alle informazioni dettagliate che figurano nella parte, capitolo, sezione e/o la sottosezione indicata nelle seguenti note esplicative. Una casella vuota indica che non ci sono disposizioni speciali e che sono applicabili le sole disposizioni generali, o che è in vigore la restrizione di trasporto indicata nelle note esplicative. Quando viene utilizzato in questa tabella, un codice alfanumerico che inizia con le lettere “DS”, designa una disposizione speciale del capitolo 3.3.
Le disposizioni generali applicabili non sono menzionate nelle corrispondenti celle. Le note esplicative qui di seguito indicano, per ogni colonna, la o le parti, il o i capitoli, la o le sezioni e/o la o le sottosezioni dove esse si trovano”, per quelle materie per il cui trasporto la cisterna è stata approvata;
– se necessario, le materie e/o i gruppi di materie per il trasporto delle quali la cisterna è stata approvata.
Queste devono essere indicate con la loro designazione chimica o con la rubrica collettiva corrispondente, come pure con la loro classificazione (classe, codice di classificazione e gruppo di imballaggio).
Ad eccezione delle materie della classe 2 (Gas), come pure di quelle citate al 4.3.4.1.3, si può non indicare nel certificato le materie autorizzate. In questo caso, i gruppi di materie autorizzate, sulla base dell’indicazione del codice cisterna nell’approccio razionalizzato, sono ammesse al trasporto, tenendo conto delle disposizioni speciali pertinenti.
Le materie citate nel certificato o i gruppi di materie approvate conformemente all’approccio razionalizzato devono essere, in generale, compatibili con le caratteristiche della cisterna. Una riserva deve essere indicata nel certificato, se questa compatibilità non è stata esaminata in modo esaustivo durante l’approvazione del prototipo.
Una copia del certificato deve essere aggiunta al fascicolo cisterna di ogni cisterna, veicolo-batteria o CGEM costruito.
Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questi documenti su domanda dell’autorità competente. Il fascicolo cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio.
In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito senza indugio a questo nuovo proprietario o gestore.
Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono essere messe a disposizione dell’esperto per le prove, controlli e verifiche delle cisterne
L’autorità competente od un organismo da essa designato, deve procedere, su domanda del richiedente, ad un’approvazione del prototipo separata per le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una norma di riferimento, conformemente a tale norma. Questa approvazione del prototipo separata deve essere presa in considerazione quando viene emesso un certificato della cisterna, se i risultati delle prove vengono presentati e se le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio corrispondono all’utilizzo previsto.
Per questa tipologia di trasporto, in data 22/06/2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione generale per la motorizzazione Divisione 3, con Prot. n. 13545/Div3/E, ha emanato la seguente circolare, avente ad oggetto: Approvazione valvole ed altri equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento destinate a cisterne per il trasporto di merci pericolose ad esclusione della classe 2 (gas).
Nella medesima si legge: Come è noto il punto 6.8.2.3.1 dell’ADR (parte già riportata all’inizio di questo articolo) prevede che per ogni nuovo tipo di veicolo-cisterna, cisterna smontabile, container-cisterna, cassa mobile cisterna, veicolo-batteria o CGEM, l’Autorità competente, o un organismo da essa designato, soddisfi alle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.
Lo stesso punto dell’ADR, per agevolare l’emissione dei certificati delle cisterne costruite sulla base del prototipo sperimentato prevede che, qualora richiesto dal costruttore, si possa procedere ad un’approvazione del prototipo separata per le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una norma di riferimento. Questa approvazione separata è utilizzata per le successive approvazioni di cisterne.
Le disposizioni per l’approvazione separata delle valvole ed altri equipaggiamento di servizio, per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento, sono state emanate con circolare prot. 1738 del 27.01.2014 che a seguito di successivi emendamenti dell’ADR è stata prorogata al 30.06.2017.
Ciò premesso, nell’ambito di un generale riordino dell’intera materia delle merci pericolose che coinvolge le varie modalità di trasporto, al fine di giungere ad un quadro normativo omogeneo, si differiscono le disposizioni di cui alla citata circolare fino al 30.06.2018.
In sintesi pertanto, fermo restando la possibilità di continuare con le consuete modalità di approvazione delle cisterne, si potrà procedere per l’approvazione delle stesse anche utilizzando l’approvazione separata delle valvole ed altri equipaggiamento di servizio come previsto dall’ADR, su domanda del richiedente.
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