Accompagnamento: chi si muove solo con supervisione ha diritto all’indennità. La svolta

Paolo Ballanti 21/11/25
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La deambulazione con necessità di supervisione continua non è idonea ad escludere il diritto all’indennità di accompagnamento per mancanza del requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

A stabilirlo la Corte di cassazione con ordinanza numero 28212 del 23 ottobre 2025.

Secondo gli Ermellini la supervisione continua e non episodica della persona implica necessariamente che l’attività di deambulazione non possa essere compiuta in autonomia.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

I fatti all’origine della controversia

La controversia all’esame della Cassazione trae origine dalla sentenza numero 176/2021 del Tribunale di Macerata che definiva il giudizio di rinvio dichiarando il diritto all’indennità di accompagnamento a beneficio degli eredi del soggetto medio tempore deceduto.

I giudici condannavano l’INPS al pagamento della prestazione a beneficio degli eredi dal 1° novembre 2014 alla data del decesso.

Per la cassazione della sentenza ricorrevano gli eredi del defunto con ricorso affidato a un unico motivo. L’Istituto ha resistito con controricorso.

I motivi del ricorso

Gli eredi sostengono che il giudice “del rescissorio ha errato nel ritenere che la deambulazione” con “appoggio e supervisione continuanon fosse qualificabile quale “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, requisito previsto dall’articolo 1, della Legge numero 18/1980 per poter beneficiare dell’indennità di accompagnamento.

I certificati medici

Nel certificato del medico del 16 settembre 2013, trascritto nelle sue parti essenziali nel ricorso per cassazione, risultava “andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute”.

Nel documento si raccomandava “supervisione / aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti”.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva peraltro che il CTU (Consulente tecnico d’ufficio) nel rispondere alle note critiche del CTP (Consulente tecnico di parte) sulla questione della retrodatazione dei requisiti al settembre 2013, ha “rilevato che nel corso della visita peritale del 27/11/2014 la deambulazione era molto cautelata, avveniva con base allargata, con l’aiuto di appoggi e supervisione continua”.

Il giudice del rescissorio, si legge nella sentenza, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU, ha ritenuto che tale condizione non integrasse il requisito di cui all’articolo 1, della Legge numero 18/1980 per la mancanza della necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione.

Il pensiero della Cassazione

Investita della questione la Suprema Corte ritiene che il “giudice del rescissorio” ha “errato nella applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di supervisione continua non rientrasse” nell’ambito del “requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.

Scarica qui sotto l’ordinanza del 23 ottobre 2025.

Allegati

Cassazione, ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 595 KB

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L’indennità di accompagnamento

La descritta sentenza della Cassazione interessa la prestazione economica dell’indennità di accompagnamento, disciplinata con Legge 11 febbraio 1980, numero 18.

Il sussidio è destinato ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

I requisiti

L’indennità di accompagnamento è riconosciuta a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100 per cento);
  • riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Importo e durata

La prestazione, previa domanda all’INPS, è liquidata dall’Istituto al soggetto beneficiario in dodici quote mensili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.

Il pagamento dell’indennità è sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato, per un periodo superiore a 29 giorni. Con riguardo all’annualità corrente l’importo dell’indennità si attesta a 542,02 euro mensili, in aumento rispetto ai 531,76 euro del 2024.

Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il cittadino ha comunque facoltà di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

La prestazione è invece compatibile con:

  • lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma;
  • la titolarità di una patente speciale.

Vige altresì un regime di compatibilità e cumulabilità con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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