Come già accennato in un precedente intervento, per fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 37 del Dl 179/2012, attuate dal Dm 10 aprile 2013, illustrate da una circolare del Mise del 30 settembre 2013 e regolate dal provvedimento direttoriale del 6 maggio scorso, si attendeva la formalizzazione di un ultimo adempimento: ovvero l’istituizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei codici tributi necessari per la compensazione delle imposte.
Con la Risoluzione n. 59/E del 9 giugno 2014 l’Agenzia delle entrate ha istituito tali codici tributo, necessari per consentire l’utilizzo del beneficio a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione Campania e della Regione Calabria, ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si sottolinea che l’utilizzo del credito deve avvenire tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, i codici tributo per la Regione Campania sono i seguenti:
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 CODICE TRIBUTO  | 
 Zona franca Urbana art. 37 – d.l. n. 179/2012  | 
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 Z101  | 
 AVERSA  | 
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 Z102  | 
 BENEVENTO  | 
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 Z103  | 
 CASORIA  | 
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 Z104  | 
 MONDRAGONE  | 
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 Z105  | 
 NAPOLI  | 
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 Z106  | 
 PORTICI (centro storico)  | 
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 Z107  | 
 PORTICI (zona costirera)  | 
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 Z108  | 
 S. GIUSEPPE VESUVIANO  | 
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 Z109  | 
 TORRE ANNUNZIATA  | 
I codici tributo per la Regione Calabria sono i seguenti:
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 CODICE TRIBUTO  | 
 Zona franca Urbana art. 37 – d.l. n. 179/2012  | 
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 Z110  | 
 CORIGLIANO CALABRO  | 
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 Z111  | 
 COSENZA  | 
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 Z112  | 
 CROTONE  | 
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 Z113  | 
 LAMEZIA TERME  | 
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 Z114  | 
 REGGIO CALABRIA  | 
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 Z115  | 
 ROSSANO  | 
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 Z116  | 
 VIBO VALENTIA  | 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Si ricorda che è possibile utilizzare il credito d’imposta per compensare tutte le imposte sui redditi, le imposte sulle attività produttive, l’ imposta municipale propria ed i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
È, dunque, possibile fin da subito compensare le imposte con il credito d’imposta riconosciuto.
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
        
    
        
    
        
    
        
    
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