Pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con l’elenco delle violazioni che impediscono alle aziende di poter beneficiare degli sgravi contributivi.
Il tema è di stretta attualità in considerazione dei recenti bonus INPS introdotti dal Decreto 1° maggio (D.L. numero 62/2026).
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Sgravi contributivi: cosa prevede il Decreto PNRR
Il Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56), ha modificato i requisiti per la legittima fruizione degli sgravi (bonus) contributivi da parte delle aziende, contenuti all’articolo 1, comma 1175, Legge numero 296/2006.
La norma, come modificata dal Decreto PNRR, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi sono subordinati a:
- Possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva;
- Assenza di violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- Assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il DM attuativo
In considerazione del rinvio operato dal comma 1175, in base al quale le violazioni che impediscono all’azienda di beneficiare degli sgravi contributivi devono essere individuate con apposito decreto ministeriale, ha trovato (di recente) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 156 dello scorso 8 luglio, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2026.
Il provvedimento in questione altro non è che l’attuazione di quanto disposto dai commi 1175 e 1176 della Legge numero 296/2006.
L’elenco delle violazioni
Il decreto ministeriale elenca all’interno dell’Allegato A le violazioni in materia di:
- Lavoro e legislazione sociale;
- Tutela delle condizioni di lavoro;
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali violazioni impediscono la legittima fruizione, da parte delle aziende, dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi i bonus recentemente introdotti dal Decreto – Legge 30 aprile 2026, numero 62 (cosiddetto D.L. 1° maggio).
Valgono i provvedimenti definitivi
Le violazioni che impediscono la fruizione dei bonus sono solo quelle “accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive”, precisa il DM (articolo 1, comma 2).
Attenzione alla prescrizione
Le cause ostative ai bonus INPS non sussistono se il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria o oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del Codice penale.
Elenco delle violazioni e periodo di esclusione
L’Allegato A al decreto ministeriale elenca le fattispecie che impediscono la fruizione degli sgravi e, per ciascuna di esse, dettaglia il periodo di esclusione delle agevolazioni, che varia da tre a ventiquattro mesi, in virtù della gravità dell’illecito definitivamente accertato.
Di seguito l’elenco dettagliato:
| Fattispecie | Dettaglio | Periodo di esclusione |
|---|---|---|
| Art. 437 Codice penale | Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni su lavoro | 24 mesi |
| Art. 589, comma 2, Codice penale | Omicidio colposo, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | 24 mesi |
| Art. 603-bis, Codice penale | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | 24 mesi |
| Art. 590, comma 3, Codice penale | Lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro | 18 mesi |
| Violazioni di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5, lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 | Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1, lettere a) e b), Decreto del Presidente della Repubblica numero 320/1956 | Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, Decreto Legislativo numero 286/1998 | Impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, Decreto – Legge 22 febbraio 2002, numero 12 | Lavoro irregolare (sommerso) | 6 mesi |
| Articolo 27, comma 11, Decreto Legislativo numero 81/2008 | Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – patente a crediti | 6 mesi |
| Articoli 7 e 9 del Decreto Legislativo numero 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata | Norme in materia di orario di lavoro – diritto al riposo giornaliero e a riposi settimanali | 3 mesi |
| Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | / | 3 mesi |
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Foto di copertina: iStock/skynesher
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