Rimborso 730 2026 in busta paga: il calendario completo

Paolo Ballanti 15/05/26
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Quando arriva il rimborso 730 in busta paga? I contribuenti che presentano un modello 730-2026 da cui risulta un conguaglio a credito hanno diritto al rimborso delle somme a titolo di imposte pagate in eccesso.

A seconda del soggetto dichiarante (se dipendente o pensionato) cambiano tanto le modalità di rimborso quanto le tempistiche dello stesso, come descritto dall’Agenzia Entrate nelle istruzioni sul modello 730-2026 (disponibili su “agenziaentrate.gov.it”).

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

La regola generale per il rimborso 730

Il rimborso delle imposte nella busta paga del lavoratore o del pensionato è effettuato, per conto dell’Erario, dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) indicato in dichiarazione dei redditi, a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto stesso ha ricevuto dall’Agenzia Entrate il prospetto di liquidazione, cosiddetto modello 730/4 (istruzioni AE).

Tuttavia, le operazioni di conguaglio (tanto per i dipendenti quanto per i pensionati) non possono verificarsi prima di determinate decorrenze (a prescindere dalla data di invio all’AE della dichiarazione dei redditi) in particolare:

  • Non prima della retribuzione di luglio 2026, per i dipendenti;
  • Non prima del cedolino di agosto 2026, per i pensionati INPS.

Pertanto, la regola generale (rimborso nella prima retribuzione utile successiva al ricevimento del 730/4 da parte del sostituto) vale per i soli contribuenti che inviano la dichiarazione dei redditi dopo la retribuzione di luglio 2026 (dipendenti) o il cedolino di agosto 2026 (pensionati INPS) o, comunque, non in tempo utile per inserire le somme in cedolino.

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Rimborso 730 in busta paga: le date per i dipendenti

I lavoratori dipendenti percepiscono in busta paga i rimborsi derivanti dalla dichiarazione dei redditi “a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto (datore di lavoro) ha ricevuto dall’Agenzia Entrate il prospetto di liquidazione (modello 730/4) e, in ogni caso, non prima delle retribuzioni di competenza del mese di luglio (istruzioni AE).

Ne consegue che, anche in caso di invio della dichiarazione dei redditi nel prossimo mese di giugno, il rimborso in busta paga non potrà avvenire prima dell’elaborazione del cedolino di competenza del mese di luglio.

Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale percepisce la retribuzione entro il giorno 10 del mese successivo quello di competenza della stessa.

Caio presenta a giugno il modello 730 da cui risulta un rimborso di IRPEF e addizionali regionali e comunali pari complessivamente a 1.000,00 euro.

La somma in questione, una volta che il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione (modello 730/4) dall’Agenzia Entrate, potrà essere liquidata in busta paga non prima della retribuzione di luglio 2026, che Caio percepirà entro il 10 agosto 2026.

Rimborso 730: le date per i pensionati

Le operazioni di rimborso delle imposte da parte dell’ente pensionistico sono effettuate “a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente” stesso ha ricevuto il prospetto di liquidazione dall’Agenzia Entrate, in genere dal “mese di agosto o settembre”, si legge nelle istruzioni sul 730-2026.

L’anno precedente INPS (news del 28 luglio 2025, pubblicata su “inps.it – INPS Comunica – Notizie – Pensionati: il cedolino di pensione di agosto 2025”) ha effettuato a partire dal cedolino di agosto le operazioni di conguaglio dei modelli 730, per i pensionati che avevano indicato, all’interno della dichiarazione, l’Istituto stesso come sostituto d’imposta incaricato di rimborsare le somme.

I rimborsi di agosto riguardavano i flussi pervenuti dall’Agenzia Entrate “entro la data del 30 giugno”.

La stessa guida in linea dell’Istituto, disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, precisa che l’avvio dei rimborsi dei conguagli a credito ed i recuperi da conguagli a debito derivanti dalla presentazione del modello 730 iniziano “non prima del mese di agosto”.

Rimborso 730: disponibile il servizio INPS dedicato all’assistenza fiscale

I contribuenti muniti di identità digitale (credenziali SPID, CIE o CNS), che indicano l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730, potranno comunque verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti collegandosi all’apposita piattaforma telematica, disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

Rimborso 730 da parte dell’Agenzia Entrate

I rimborsi derivanti dai modelli 730 presentati con sostituto d’imposta vengono erogati dall’Agenzia Entrate, in deroga a quanto appena descritto, se la dichiarazione trasmessa è stata modificata rispetto al modello precompilato e, a causa delle modifiche, in alternativa:

  • Si determina un rimborso superiore a quattromila euro;
  • Le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentano elementi di incoerenza quali:
    • Scostamento per importi significativi, fra il credito IRPEF e i dati risultanti dai modelli di versamento, dalle CU e dalle dichiarazioni dell’anno precedente;
    • Altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU;
    • Situazioni di rischio, confermate di anno in anno, individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati.

In situazioni simili, l’erogazione dei rimborsi avviene entro sei mesi dal termine per l’invio del 730 o dalla data di trasmissione, se successiva, previa effettuazione dei controlli.

Le modalità di pagamento dei rimborsi da parte dell’AE sono identiche a quelle, di seguito descritte, applicate ai contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta.

Contribuenti senza sostituto d’imposta

Quanti presentano il modello 730 precompilato o ordinario senza sostituto d’imposta (in assenza di quest’ultimo o, al contrario, per libera scelta del contribuente) ricevono i rimborsi di:

  • IRPEF;
  • Addizionali regionali e comunali;
  • Cedolare secca;
  • Imposta sostitutiva sui premi di risultato;

a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Se il contribuente:

  • Ha fornito all’AE le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (dotato di codice IBAN) il rimborso viene accreditato su quel conto;
  • Non ha fornito le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Qualora invece il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, nonché alle imposte sostitutive, è tenuto a ricorrere esclusivamente ai servizi telematici messi a disposizione dall’AE secondo le modalità tecniche definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, chiariscono le istruzioni sul 730-2026, resta “fermo l’obbligo di presentare il modello F24 a saldo zero esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni”.

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Foto di copertina: iStock/Oleg Elkov

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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