Riscatto e ricongiunzione Inps: online le attestazioni degli oneri fiscali. Come scaricarle

Paolo Ballanti 27/03/26
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In vista della campagna di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2026 INPS comunica con Messaggio numero 965 dello scorso 19 marzo che sono disponibili sul Portale dei Pagamenti del sito istituzionale le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indice

Disponibili le attestazioni fiscali 2025

Collegandosi al Portale dei Pagamenti del sito “inps.it”, rende noto l’Istituto con Messaggio 19 marzo 2026, numero 965, sono visualizzabili e stampabili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Cos’è il Portale dei Pagamenti?

Disponibile collegandosi a “inps.it”, sezione “Pensione e Previdenza”, il servizio online “Portale dei Pagamenti” offre un punto unico dove è possibile trovare i servizi abilitati al pagamento al fine di semplificare il rapporto con i cittadini e, in particolare, evitare code agli sportelli.

Una volta inserite le credenziali dell’identità digitale SPID, CIE o CNS, il servizio permette di:

  • Eseguire il pagamento dei bollettini utilizzando il Pagamento online pagoPA;
  • Visualizzare e stampare gli Avvisi di Pagamento pagoPA;
  • Visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati;
  • Avere notizie e aggiornamenti sulle nuove modalità di pagamento.

Da dove scaricare le attestazioni fiscali?

Per scaricare le attestazioni fiscali 2025 l’utente si collega al Portale dei Pagamenti del sito Inps, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza”, “Ricongiunzioni e riscatti”, in Aree Tematiche “Portale dei pagamenti”, cliccare poi su “Accedi all’area tematica”, “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite”, “Entra nel servizio”, “Accedi”, sezione “Pagamenti effettuati”, “Stampa attestazione”.

Stampa unica o massiva

In base al percorso di accesso alla piattaforma telematica le attestazioni fiscali possono essere stampate singolarmente o in forma massiva.

Sul punto INPS precisa che:

  • L’accesso con codice fiscale e numero pratica (otto cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa ad una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
  • L’autenticazione con SPID (almeno di livello 2), CIE 3.0, CNS o eIDAS permette invece di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Attestazioni fiscali assenti, come fare?

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati da:

  • iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo;
  • iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS);

se non disponibili sul Portale dei Pagamenti, al percorso sopra indicato, possono essere richiesti all’INPS via mail, scrivendo a Polopals.Romanomentanomontesacro@inps.it.

Gestioni ex INPDAP

INPS rende noto che le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto di dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono disponibili sul Portale dei Pagamenti.

Gli Enti citati, infatti, essendo sostituti di imposta, operano le deduzioni fiscali direttamente alla fonte.
Per consultare comunque lo stato dei versamenti effettuati è possibile accedere al sito “inps.it”, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati”, “Accedi all’area tematica”, “Servizi GDP”, “Per Area Tematica”, “Contributi e Versamenti”, “Consultazioni”, “Versamenti – Consultazione”.

Come gestire eventuali anomalie nelle attestazioni?

Eventuali discordanze tra gli importi attestati e quelli versati, possono essere gestite chiedendo la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza.

I soli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1) possono utilizzare la casella di posta elettronica InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it.

Deducibilità fiscale

La Legge 30 dicembre 2023, numero 213 ha reintrodotto all’articolo 1, comma 126, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, l’istituto della Pace contributiva, rivolto a quanti non hanno contributi accreditati in data antecedente al 1° gennaio 1996.

La misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

L’istituto si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata.

I periodi da riscattare, tuttavia, non devono essere già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica ma anche in altri fondi previdenziali.

A differenza della pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 dal diretto interessato, dal suo superstite ovvero dal suo parente – affine entro il secondo grado, il contributo versato è deducibile dal reddito complessivo, rilevante ai fini fiscali.

Pertanto, grazie alla misura in argomento, il contribuente può far valere in dichiarazione dei redditi una somma che abbatte il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF lorda.

Detrazione fiscale

Per le istanze di riscatto presentate fino al 31 dicembre 2021 non spetta la deduzione fiscale.

Al contrario, il contributo versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

In tal caso, il beneficio per il contribuente è determinato dall’esporre in dichiarazione dei redditi una somma che, anziché diminuire il reddito complessivo, agisce direttamente sull’imposta lorda, in base alla seguente operazione:

Imposta lorda – detrazioni fiscali = imposta netta a carico del contribuente.

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Foto istock: Barbacane

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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