La recente Manovra 2026 di cui alla Legge 30 dicembre 2025 numero 199 ha disposto l’incremento dei requisiti di accesso alla pensione in misura pari ad un mese per l’anno 2027 e a tre mesi per l’annualità successiva.
La stessa legge di bilancio elenca una serie di fattispecie (articolo 1, commi 186-189) escluse dall’incremento dei requisiti, previsto per il biennio in argomento.
Alla luce delle novità normative la Circolare Inps 16 marzo 2026, numero 28 riepiloga le condizioni anagrafico – contributive richieste per accedere alla pensione nel biennio 2027-2028.
Analizziamo la fattispecie in dettaglio.
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Indice
Pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia a beneficio degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata si attesta a:
- 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 il requisito anagrafico richiesto (unitamente ad un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) è:
- 71 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
Pensione anticipata
Per l’accesso alla pensione anticipata i requisiti per il biennio 2027-2028 sono indicati in tabella:
| Anno | Uomini | Donne |
| Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi |
| Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese |
| Dal 1° gennaio 2029 | 43 anni e 1 mese (*) | 42 anni e 1 mese (*) |
| (*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita | ||
Ecco di seguito i requisiti pensionistici per i soggetti che hanno totalizzato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996:
| Anno | Età | Contribuzione |
| Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 | 64 anni e 1 mese | 20 anni e 1 mese |
| Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 | 64 anni e 3 mesi | 20 anni e 3 mesi |
| Dal 1° gennaio 2029 | 64 anni e 3 mesi (*) | 20 anni e 3 mesi (*) |
| (*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita | ||
Pensione anticipata per i lavoratori precoci
Il requisito per accedere alla pensione anticipata si attesta a:
- 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
Il trattamento in parola è riservato a quanti hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano, altresì, in una delle seguenti condizioni:
- sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, Legge numero 604/1966 ed hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104 ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento.
Fattispecie escluse dall’adeguamento agli incrementi della speranza di vita
L’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non trova applicazione per:
- lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (l’incremento dei requisiti pensionistici si applica nei confronti dei lavoratori in parola che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale);
- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui alla Legge numero 232/2016, articolo 1, comma 199, lettera d);
- lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al Decreto Legislativo numero 67/2011.
Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti
I lavoratori in parola, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Per gli addetti ad attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa nel biennio 2027-2028 l’accesso alla pensione di vecchiaia ricorre a 67 anni di età, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
| Pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 | Pensione anticipata dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 | |||
| Lavoratori | Anzianità contributiva | Periodo svolgimento dell’attività | Requisito anagrafico | Requisito contributivo |
| Addetti ad attività gravose | 30 anni | 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa | 66 anni e 7 mesi (*) | 42 anni e 10 mesi (uomini) (*) 41 anni e 10 mesi (donne) (*) |
| 6 anni di attività gravosa degli ultimi 7 di attività lavorativa | 67 anni (*) | |||
| Addetti ad attività faticose e pesanti | 30 anni | 7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa | 66 anni e 7 mesi (*) | |
| Attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva | ||||
| (*) Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita | ||||
Lavoratori precoci
Per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d) della Legge numero 232/2016 l’accesso alla pensione anticipata scatta in presenza di un’anzianità contributiva pari a:
- 41 anni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028;
- 41 anni dal 1° gennaio 2029 (requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
Addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. numero 67/2011
A norma della Manovra 2026 anche per il biennio 2027-2028 non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita per l’accesso al pensionamento dei lavoratori addetti alle attività faticose e pesanti indicate dal Decreto Legislativo numero 67/2011.
Pertanto, i requisiti in argomento non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.
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