La Legge 104 riconosce, all’articolo 33, la possibilità per il dipendente familiare di una persona con disabilità di assentarsi dal lavoro con retribuzione economicamente a carico dell’INPS: è il cuore dei permessi 104.
Il datore di lavoro, oltre ad anticipare in busta paga l’indennità INPS per i giorni di permesso, è chiamato a verificare che ricorrano i presupposti di legge per giustificare l’assenza del dipendente.
Al di là di quanto descritto può l’azienda chiedere una programmazione mensile dei permessi?
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Il diritto ai permessi 104
I permessi retribuiti spettano ai genitori (naturali, adottivi ed affidatari) lavoratori dipendenti e ai seguenti familiari del soggetto con disabilità:
| Familiare | Età del soggetto con disabilità | Permessi spettanti |
| Genitori | Fino a tre anni | Il padre o la madre possono scegliere tra il prolungamento dell’assenza per congedo parentale, per un periodo massimo non superiore a tre anni (*), da godere entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, ovvero tre giorni mensili di permesso (anche continuativi) o due ore di permesso giornaliero |
| Dai tre ai quattordici anni | Il padre o la madre possono scegliere tra il prolungamento del congedo parentale, per un periodo massimo non superiore a tre anni (*), da godere entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino ovvero tre giorni mensili di permesso (anche continuativi) | |
| Dai quattordici anni in poi | Tre giorni mensili di permesso, anche continuativi | |
| Coniuge (o parte dell’unione civile) | Qualsiasi | |
| Convivente di fatto | ||
| Parenti e affini entro il secondo grado (**) | ||
| (*) Il prolungamento avviene cumulando i periodi di normale congedo parentale | ||
| (**) Il diritto ai permessi è esteso ai parenti – affini entro il terzo grado se i genitori, il coniuge – parte dell’unione civile o il convivente di fatto del soggetto con disabilità hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (celibato) o per situazioni di assenze continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità | ||
Domanda all’INPS
Per usufruire dei permessi retribuiti è necessario trasmettere apposita istanza all’INPS in modalità telematica, allegando i documenti comprovanti la disabilità.
L’Istituto, conclusa l’istruttoria, provvede ad inviare al lavoratore e all’azienda un documento che legittima la fruizione dei permessi.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, in qualità di soggetto che beneficia delle prestazioni lavorative del dipendente, è chiamato esclusivamente a verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità.
Di norma è sufficiente che il datore di lavoro raccolga i seguenti documenti:
- copia della domanda telematica di permessi trasmessa all’INPS dal lavoratore;
- copia della comunicazione di accoglimento dei permessi, peraltro indirizzata dall’Istituto al datore di lavoro stesso e al dipendente beneficiario delle assenze.
Dal momento che l’indennità economica a carico dell’INPS, prevista a copertura dei periodi di assenza del lavoratore, è di norma anticipata in busta paga dall’azienda, quest’ultima è tenuta a:
- riconoscere in cedolino l’indennità economica per permessi retribuiti ai sensi della Legge 104;
- recuperare l’indennità economica rispetto ai contributi da versare all’INPS con modello F24;
Indicare nel flusso telematico UniEmens (da trasmettere all’INPS) l’ammontare dell’indennità economica e i giorni di assenza per permesso, totalizzati dal dipendente nel mese di competenza del flusso medesimo.
Per il corretto calcolo dei tre giorni di permesso in caso di fruizione oraria, il frazionamento non deve comunque eccedere le diciotto ore mensili se l’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali, suddiviso in sei giorni lavorativi.
In caso di part-time il calcolo dei permessi spettanti è il seguente:
- se la percentuale di orario di lavoro supera il 50% si applica la formula (orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili;
- se la percentuale di orario di lavoro è fino al 50% opera la formula (orario medio settimanale teoricamente eseguibile / numero medio dei giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) * 3 giorni di permesso teorici = ore mensili fruibili.
Si può chiedere la programmazione dei permessi al lavoratore?
Come chiarito dal Ministero del lavoro con risposta ad Interpello 27 gennaio 2012, numero 1, il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei tre giorni di permesso mensile a condizione che:
- il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- non venga compromesso il diritto del soggetto con disabilità ad un’effettiva assistenza;
- tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.
Con altra Risposta ad Interpello del 6 luglio 2010, numero 31 il Ministero del lavoro ha ulteriormente precisato che il dipendente, pur alla luce della programmazione trasmessa all’azienda, può comunque modificare unilateralmente la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
In tal senso, infatti, le esigenze di assistenza e tutela del familiare con disabilità prevalgono sulle necessità aziendali e imprenditoriali.
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