La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Datori di lavoro della ZES unica
Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.
La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).
La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Aggiunte Marche e Umbria
Per effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.
Prestazione svolta nella ZES unica
L’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).
Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.
Lavoratori per cui spetta il beneficio
Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:
- hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;
- sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
I rapporti di lavoro incentivabili
L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.
Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:
- apprendistato;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto a chiamata.
Domanda preliminare all’INPS
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.
Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:
- I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
- I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
- La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);
- La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
Istruttoria INPS
Ricevuta l’istanza aziendale INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Conclusa positivamente l’istruttoria, INPS comunica l’accoglimento della domanda sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e altresì l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Inserimento del bonus in UniEmens
L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.
L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.
Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.
A quanto ammonta l’esonero?
Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.
Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.
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