Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è protetto dalla morsa dell’inflazione grazie ad un meccanismo di rivalutazione basato un tasso fisso annuo dell’1,5 percento cui si somma un elemento variabile legato all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato periodicamente dall’ISTAT.
Alla luce della consueta pubblicazione mensile da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica, riguardante l’indice di novembre 2025, analizziamo in dettaglio di quanto deve essere rivalutato il TFR maturato dai dipendenti al 31 dicembre 2024.
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Indice
Com’è costruito l’indice di rivalutazione di novembre 2025?
La rivalutazione si calcola applicando un tasso costituito dal valore fisso dell’1,5 percento annuo (0,125 percento mensile) cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
A novembre, pertanto, il tasso fisso di rivalutazione corrisponde a 0,125% (tasso fisso mensile) * 11 mesi = 1,375%.
Il tasso variabile, al contrario, si calcola grazie alla differenza tra l’indice ISTAT di novembre (121,30) e quello di dicembre 2024 (120,20).
Dal momento che la differenza corrisponde a 121,3 – 120,2 = 1,1 la variazione, in percentuale, è pari a 0,915141% così ottenuta:
(1,1 / 120,2) * 100 = 0,915141%.
Come ultimo passaggio si somma il 75% della variazione percentuale (0,915141 * 75%) al tasso fisso di 1,375% ottenendo così l’indice di rivalutazione di novembre pari a:
0,686356 + 1,375 = 2,061356%.
Simulazione del TFR con l’indice di novembre 2025
Ipotizziamo che il TFR maturato al 31 dicembre 2024 dal dipendente Mario dimessosi il 30 novembre 2025 sia pari ad euro 2.975,00.
A questo punto si applica il coefficiente di rivalutazione di novembre (2,061356%) al TFR al 31 dicembre 2024:
2.975,00 * 2,061356% = 61,33 euro a titolo di rivalutazione TFR.
Sulla rivalutazione così ottenuta si applica un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17%.
Dal momento che l’imposta è a carico del contribuente (il lavoratore) l’azienda (in qualità di sostituto d’imposta) provvede a:
- trattenere l’aliquota del 17% sulla rivalutazione TFR;
- versare quanto trattenuto all’Erario con modello F24.
Nell’esempio in parola l’imposta corrisponde a:
61,33 euro (rivalutazione TFR) * 17% = 10,43 euro.
In definitiva, l’importo spettante a Mario si riduce a 61,33 (rivalutazione lorda) – 10,43 euro (imposta su rivalutazione) = 50,90 euro.
Se al TFR accantonato al 31 dicembre 2024 si aggiunge la quota maturata nell’annualità 2025 (non soggetta a rivalutazione) di euro 1.500,00 l’importo lordo spettante al dipendente cessato è di:
2.975,00 (TFR al 31 dicembre 2024) + 1.500,00 (TFR maturato dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre 2025) + 50,90 (rivalutazione TFR) = 4.525,90 euro.
Indici di rivalutazione 2025: la tabella dettagliata
Ecco di seguito indicati in tabella gli indici di rivalutazione da applicare nell’annualità corrente al TFR maturato al 31 dicembre 2024:
| Mesi annualità 2025 | TFR maturato fino al periodo compreso | Coefficiente totale di rivalutazione da applicare al TFR maturato al 31 dicembre 2024 (in %) | |
| Tra (giorno – mese) | E (giorno – mese) | ||
| Gennaio | 15-01 | 14-02 | 0,561772 |
| Febbraio | 15-02 | 14-03 | 0,811564 |
| Marzo | 15-03 | 14-04 | 1,123752 |
| Aprile | 15-04 | 14-05 | 1,186356 |
| Maggio | 15-05 | 14-06 | 1,248960 |
| Giugno | 15-06 | 14-07 | 1,436356 |
| Luglio | 15-07 | 14-08 | 1,873336 |
| Agosto | 15-08 | 14-09 | 1,998336 |
| Settembre | 15-09 | 14-10 | 2,060940 |
| Ottobre | 15-10 | 14-11 | 1,998752 |
| Novembre | 15-11 | 14-12 | 2,061356 |
Quale indice di rivalutazione considerare?
Il datore di lavoro / professionista chiamato a calcolare la rivalutazione del TFR nelle ipotesi di cessazioni intervenute in corso d’anno applica il coefficiente facendo riferimento all’aumento verificatosi tra il mese di cessazione del rapporto e il dicembre dell’anno precedente.
Dal momento che, ai fini del TFR, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni si computano come mese intero, se un dipendente interrompe il rapporto prima del 15 del mese, si applica l’indice del mese precedente.
Ad esempio, come descritto in tabella, il lavoratore che interrompe il contratto (a prescindere dalla causa, sia essa dimissioni o licenziamento) il 14 novembre 2025 vede applicarsi il coefficiente di ottobre pari a 1,998752% e non quello di novembre corrispondente a 2,061356%.
Perché il TFR è liquidato il mese successivo quello di cessazione del contratto?
Per la liquidazione del TFR è indispensabile, come ampiamente indicato, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il dato in questione, essendo reso pubblico dall’Istituto Nazionale di Statistica solo dopo la metà del mese successivo quello cui si riferisce, non rende possibile procedere al pagamento del TFR con la busta paga di competenza dell’ultimo mese in forza in azienda.
In situazioni simili, nell’ottica di liquidare il TFR effettivamente spettante al dipendente, è necessario procedere al pagamento con il cedolino di competenza del mese successivo l’ultimo in forza.
Fanno eccezione alla regola appena descritta le ipotesi di interruzione del contratto in data antecedente al 15 del mese, posto che trova applicazione l’indice ISTAT relativo al mese precedente.
Ecco un esempio di liquidazione del TFR con cessazione del contratto in data successiva al 15 del mese:
| Data di cessazione del contratto | 15 novembre 2025 |
| Indice di rivalutazione da applicare al TFR maturato al 31 dicembre 2024 | 2,061356% (indice di novembre 2025 |
| Data di elaborazione del cedolino di competenza del mese di novembre 2025 | 10 dicembre 2025 |
| Pubblicazione dell’indice ISTAT di novembre 2025 | 17 dicembre 2025 |
| Liquidazione del TFR maturato sino al 15 novembre 2025 con l’indice di rivalutazione dello stesso mese | Cedolino di competenza del mese di dicembre 2025, liquidato in data 7 gennaio 2026 |
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Foto copertina: istock/Maks_Lab