Ai fini dell’accesso alla pensione anticipata a fronte di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento.
Ad affermarlo la Corte di cassazione che, con ordinanza numero 27910 del 20 ottobre 2025, e, sulla base dell’interpretazione letterale della normativa (articolo 24, commi 10 e 11, Decreto – Legge numero 214/2011), ha rilevato che l’esclusione della contribuzione figurativa avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della pensione anticipata, attesa l’ampiezza della contribuzione (41 – 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione con riguardo ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cosiddetti vecchi iscritti).
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Indice
I fatti all’origine della controversia
La controversia all’esame della Cassazione trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda della lavoratrice di ottenere la pensione anticipata ai sensi della Legge numero 214/2011.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto necessari, per la pensione anticipata, i requisiti contributivi minimi effettivi e non già gli accrediti figurativi per malattia o disoccupazione, per essere rimasti invariati i requisiti contributivi di 35 anni richiesti dalla precedente normativa.
Avverso la sentenza ricorre la lavoratrice con un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.
Il ricorso della lavoratrice
Con l’unico motivo di ricorso la lavoratrice deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 24, commi 10 e 11, della Legge numero 214/2011, anche in relazione all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’articolo 113 del Codice di procedura civile.
Investita della questione, la Suprema Corte giudica il ricorso fondato.
La pensione anticipata
Gli Ermellini ricordano che il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia è cambiato all’esito della riforma del 2011 (Decreto – Legge 6 dicembre 2011 numero 201) che completò la transizione della riforma del 1995 (Legge numero 335/1995) in un periodo di aggravamento della crisi economico – finanziaria già in atto dai primi anni del 2000.
Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell’articolo 24, il quale mantiene in vita, entro limiti più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di pensione anticipata.
La legge del 2011 ha dunque “introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità” (sentenza).
La normativa disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico:
- dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- della Gestione separata;
che maturano i requisiti a partire dalla medesima data.
I requisiti per la pensione anticipata
Per i soggetti già in possesso al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva (articolo 24, comma 10) la pensione anticipata spetta, attualmente, indipendentemente dall’età anagrafica, al ricorrere dei seguenti requisiti:
- 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne.
Al contrario, per i soggetti con primo accredito contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996 o in data successiva, l’accesso alla pensione anticipata (articolo 24, comma 11) è consentito:
- al compimento dei 64 anni di età;
- in presenza di un minimo di contribuzione effettiva di 20 anni;
- a condizione che l’ammontare mensile della pensione sia almeno pari a:
- 3 volte l’assegno sociale per uomini e donne senza figli;
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con almeno due figli.
Il nodo della contribuzione effettiva
Secondo la Corte di cassazione, l’interpretazione letterale dell’articolo 24 fa sì che la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contributiva figurativa maturata, risulta “fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione” a differenza della prestazione disciplinata dal comma 10.
Nello specifico, la pensione anticipata di cui al comma 10, riservata ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, non fa “riferimento all’effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile”.
Al contrario, nel comma 11 (soggetti con primo accredito contributivo post 1° gennaio 1996) si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per almeno 20 anni) in collegamento con l’età.
La stessa Corte di cassazione che in precedenza, con sentenza numero 30265 del 2022, ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma, ha rilevato, tuttavia, che “l’esclusione della contributiva figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione” (sentenza).
Per la pensione anticipata vale anche la contribuzione figurativa
In definitiva, conclude la Suprema corte, è possibile affermare che nel sistema di cui all’articolo 24, comma 10, per l’accesso alla pensione anticipata la contribuzione figurativa “può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento”.
Al contrario nel meccanismo pensionistico di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione dev’essere effettiva.
La sentenza impugnata “che non si è attenuta al richiamato principio” dev’essere pertanto “cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione”.
Foto copertina: istock/DNY59