Nel cedolino della pensione di dicembre i cittadini con età pari o superiore a 64 anni in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa riceveranno una somma aggiuntiva ribattezzata quattordicesima.
L’importo sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS esclusivamente a coloro i quali non l’hanno ricevuto nello scorso mese di luglio.
Il credito spettante per la quattordicesima 2025 è evidenziato con un’apposita voce nel cedolino di pensione.
Analizziamo in dettaglio a chi spetta la somma aggiuntiva e come fare se non la si riceve dall’INPS.
Indice
A chi spetta la quattordicesima?
A beneficio dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è riconosciuta una somma aggiuntiva, ribattezzata quattordicesima.
Quest’ultima è determinata in ragione di:
- anzianità contributiva complessiva del pensionato;
- gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Se il soggetto titolare beneficia sia della pensione diretta che di quella ai superstiti si assume la sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Al contrario, per coloro che percepiscono la sola pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento ovvero in base alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico.
I mesi in cui viene pagata la quattordicesima
INPS liquida la quattordicesima in sede di erogazione della mensilità di luglio.
Il riconoscimento della somma avviene d’ufficio, in via provvisoria, in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, salvo essere successivamente verificata in base ai redditi consuntivi non appena disponibili.
Liquidazione posticipata a dicembre, per chi?
Come ricorda INPS nel Messaggio n.1966 20 giugno 2025, la liquidazione della quattordicesima è posticipata a dicembre 2025, rispetto alla scadenza ordinaria di luglio per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto:
- dal 1° agosto 2025 per le pensioni gestite nei sistemi integrati;
- dal 1° luglio 2025 per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione Pubblica ed ex INPGI 1;
Lo slittamento interessa anche i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025. Per le due categorie descritte, che rispettano i limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025.
Quattordicesima non ricevuta, cosa fare?
Coloro i quali nemmeno a dicembre 2025 ricevono la somma aggiuntiva ma ritengono comunque di averne diritto devono presentare apposita domanda di ricostituzione.
L’istanza è trasmessa all’INPS in via telematica, collegandosi all’apposita piattaforma disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Quattordicesima” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato che, come ricorda il Messaggio numero 1966/2025, assicurano “assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva”.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, la quattordicesima “sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda”, si legge nella pagina del sito INPS dedicata al servizio telematico di ricostituzione.
I requisiti reddituali
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la somma aggiuntiva, inizialmente riservata ai pensionati in possesso di un reddito individuale non eccedente 1,5 volte il trattamento minimo a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), è stata estesa anche a quanti hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (articolo 1, comma 187, Legge numero 232/2016).
Nel calcolo del requisito reddituale si assumono a riferimento i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli:
- esenti da imposte;
- soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soggetti a imposta sostitutiva.
Fanno eccezione i redditi derivanti da indennità di accompagnamento, casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto comunque denominati e competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Si precisa che per la liquidazione della quattordicesima opera una clausola di salvaguardia tale per cui se il reddito complessivo individuale annuo è al tempo stesso:
- superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo;
- inferiore a tale limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva spettante;
la quattordicesima spetta comunque fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
I limiti reddituali per l’anno 2025
Ecco di seguito gli importi di riferimento della quattordicesima per il 2025 e i limiti reddituali:
| Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (***) | ||
| Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva | Limite di reddito (*) |
| Fino a 15 | 437,00 euro | 12.203,30 euro |
| Oltre 15 e fino a 25 | 564,00 euro | 12.312,30 euro |
| Oltre 25 | 655,00 euro | 12.421,30 euro |
| Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo (***) | ||
| Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva | Limite di reddito (**) |
| Fino a 15 | 336,00 euro | 16.024,40 euro |
| Oltre 15 e fino a 25 | 420,00 euro | 16.108,40 euro |
| Oltre 25 | 504,00 euro | 16.192,40 euro |
| (*) Importo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS aumentato della somma aggiuntiva spettante al pensionato in relazione all’anzianità contributiva posseduta | ||
| (**) Importo di 2 volte il trattamento minimo annuo INPS aumentato della somma aggiuntiva spettante al pensionato in relazione all’anzianità contributiva posseduta | ||
| (***) Il trattamento minimo mensile corrisponde ad euro 603,40 per l’annualità corrente | ||
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mensilità (si pensi, ad esempio, alle pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio o di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso del 2025) il beneficio è riconosciuto in proporzione ai mesi di vigenza della pensione stessa o di possesso del requisito anagrafico.
Per l’annualità corrente si valutano i seguenti redditi:
- In caso di prima concessione della quattordicesima, si assumono a riferimento tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2025 (rientrano in tale casistica coloro i quali negli anni precedenti non hanno percepito la somma aggiuntiva);
- Nel caso di concessione successiva alla prima si assumono:
- I redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2025;
- I redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024.
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Foto copertina: istock/VYCHEGZHANINA