Colf, Badanti e baby-sitter, nuovo CCNL: ecco quando arrivano gli aumenti di 100 euro

Il nuovo CCNL decorre dal 1° novembre e scade al 31 ottobre 2028.

Paolo Ballanti 05/11/25

Buone notizie per colf, badanti e baby sitter. Lo scorso 28 ottobre le organizzazioni Fidaldo e Domina hanno sottoscritto con le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato in data 8 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.

Il nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2025 e in scadenza il 31 ottobre 2028.

Parlando di soldi, è previsto un aumento pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS. Cifra da sommare agli ulteriori “135,75 euro, frutto del recupero del costo della vita (indice Istat)” avvenuto nel periodo 2021-2025, come si legge nei comunicati delle sigle sindacali.

Il nuovo accordo prevede poi notevoli stanziamenti sul fronte del sostegno alla genitorialità oltre al diritto di fruire di permessi per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.

Valorizzata infine la formazione certificata promossa da Ebincolf, che passa da 11 a 30 euro.

Ecco in dettaglio le novità per chi lavora come colf, badante o baby sitter e quando vedrà gli aumenti fissati dal nuovo ccnl.

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Indice

Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

Le parti stipulanti l’accordo del 28 ottobre 2025 hanno decretato (articolo 55) un aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS l’aumento sarà di 100 euro lordi con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

  • 40 euro dal 1° gennaio 2026;
  • 30 euro dal 1° gennaio 2027;
  • 15 euro dal 1° gennaio 2028;
  • 15 euro dal 1° settembre 2028.

Per tutti gli altri livelli e tabelle l’aumento dei minimi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.
Per le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS, si legge nel testo dell’accordo, sulle quali verranno “applicati gli aumenti sono quelle risultanti nelle Tabelle A e C”.

Variazione periodica dei minimi retributivi

Alle retribuzioni incrementate ai sensi dell’articolo 55 si applicherà il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi previsto dal CCNL.

Non a caso, le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio sono variati, da parte della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, secondo le variazioni del costo della vita delle famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

Pertanto, con riguardo ad un livello BS convivente la retribuzione per colf e badanti sarà così determinata:

  • retribuzione in corso a dicembre 2025 + euro 40,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;
  • retribuzione in corso a gennaio 2026 + euro 30,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;
  • retribuzione in corso a gennaio 2027 + euro 15,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;
  • retribuzione in corso a gennaio 2028 + euro 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.

Aumentano anche le indennità mensili

A norma dell’articolo 34, comma 7 del CCNL al lavoratore inquadrato nei livelli B, B super, C super e D super in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta un’indennità mensile, di cui alla Tabella L del contratto.
L’accordo di rinnovo aggiorna l’indennità a 30 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2026.  

Tutela di maternità, paternità e genitorialità

Il novellato articolo 25 del CCNL riconosce (comma 7) il diritto al genitore, per ogni figlio, di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

  • la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;
  • il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non eccedente i quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Si riconosce altresì al padre o genitore intenzionale, lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.

Da ultimo, il nuovo articolo 25 del contratto collettivo dispone che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, alla cessazione del congedo di maternità e / o di paternità alternativo e dell’eventuale congedo parentale di cui al comma 7 dello stesso articolo, la lavoratrice e / o il lavoratore che ne fruiscono non possono essere licenziati, salvo che per giusta causa.

Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo in argomento sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del Codice civile.

Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice e / o del lavoratore.

Permessi

L’accordo di rinnovo ha modificato anche l’articolo 19 in tema di permessi ai lavoratori.

Questi ultimi, nello specifico, potranno fruire (comma 2) dei permessi retribuiti e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata, in particolare:

  • coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto;
  • parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Si ricorda che i permessi retribuiti spettano nel rispetto delle seguenti quantità:

  • per i lavoratori conviventi 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’articolo 14, comma 2 del CCNL;
  • 12 ore annue per i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali.

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore vengono riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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