Legge 106 disabilità, nuovi permessi speciali/congedi: quando partono e tutele previste

Alcune tutele sono già operative dal 9 agosto, per altre si deve attendere il 2026.

Paolo Ballanti 08/08/25

In Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 luglio è stata pubblicata una nuova Legge sulla disabilità: la Legge 106 del 18 luglio 2025, che regola nuovi permessi e congedi a beneficio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La norma, in vigore dal 9 agosto 2025, arricchisce l’universo delle tutele destinate a favorire la conciliazione tra attività lavorativa ed esigenze sanitarie dei dipendenti dove, ancora oggi, rivestono un’importanza non trascurabile (in termini di soggetti che ne fanno ricorso) i permessi retribuiti disciplinati dalla Legge numero 104/1992.

Trattandosi di permessi e congedi di nuova introduzione, è lecito chiedersi a partire da quando i lavoratori potranno sfruttare le tutele previste dalla Legge numero 106/2025.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Permessi e congedi hanno decorrenze diverse

La Legge numero 106/2025, contempla decorrenze diverse, distinguendo tra congedo biennale (articolo 1, comma 1), lavoro agile (articolo 1, comma 4), sospensione dell’attività di lavoro autonomo (articolo 1, comma 3) e permessi retribuiti (articolo 2, commi 1 – 3), come descritto in tabella:

IstitutoArticoloDecorrenza
Congedo biennale1, comma 19 agosto 2025 (data di entrata in vigore della Legge numero 106/2025)
Priorità di accesso al lavoro agile decorso il periodo di congedo1, comma 4
Sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente, da parte del lavoratore autonomo1, comma 3
Permessi aggiuntivi (10 ore annue) per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche frequenti2, commi 1 – 31° gennaio 2026

Congedo di due anni

Dal 9 agosto 2025 (articolo 1, comma 1) i dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, possono ottenere dal datore di lavoro un periodo di assenza a titolo di congedo non eccedente i 24 mesi, continuativi o frazionati.

Nel corso del congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Accesso prioritario al lavoro agile

Decorso il periodo di congedo biennale non retribuito i dipendenti hanno altresì diritto (articolo 1, comma 4) di accedere in via prioritaria al lavoro in modalità agile (smart-working), ove la prestazione lavorativa lo consenta.

Al pari del congedo, la politica di accesso allo smart-working opera a partire dal 9 agosto 2025.

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Sospensione dell’attività di lavoro autonomo

A decorrere dal 9 agosto 2025 al verificarsi di malattie oncologiche, ovvero invalidanti o croniche, anche rare, da cui deriva un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, la sospensione dell’esecuzione della prestazione (articolo 1, comma 3) svolta in via continuativa per il committente dal lavoratore autonomo, si applica per un periodo non eccedente i 300 giorni per anno solare.

L’istituto della sospensione è disciplinato dall’articolo 14, Legge 22 maggio 2017, numero 81, il quale dispone che gli eventi di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l’estinzione del contratto, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore stesso, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. 

Permessi aggiuntivi retribuiti

L’articolo 2 della Legge numero 106/2025 riconosce 10 ore annue di permessi retribuiti dall’INPS per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, ai dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, da cui deriva un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento.

I permessi, riconosciuti previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sono economicamente coperti grazie ad un’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro, per conto dell’INPS.

Il diritto ai permessi aggiuntivi, a differenza degli altri istituti previsti dalla Legge numero 106/2025 decorre dal 1° gennaio 2026.

Cosa cambia in concreto per i lavoratori?

In attesa di indicazioni ufficiali da parte di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell’INPS si ritiene comunque che, già a partire dal 9 agosto 2025, i dipendenti interessati dalle malattie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge in parola, possano avanzare richiesta all’azienda per assentarsi in congedo biennale.

Al tempo stesso, una volta conclusosi il periodo di congedo, gli stessi lavoratori potranno chiedere al datore di lavoro l’accesso prioritario allo smart-working.

Effetti identici quelli appena descritti operano con riguardo ai lavoratori autonomi, interessati dalla sospensione della prestazione per un periodo non eccedente i 300 giorni per anno solare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3.

Ultima ma non meno importante è la questione riguardante la fruizione dei permessi aggiuntivi, retribuiti con indennità a carico dell’INPS.

In questo caso, alla luce della decorrenza posticipata al 1° gennaio 2026, si auspica che, nelle prossime settimane / mesi, l’INPS possa pronunciarsi con apposita circolare / messaggio per fornire a datori di lavoro e dipendenti le indicazioni operative per la fruizione e la gestione stessa dei permessi in busta paga, oltre che per la compilazione (da parte del datore di lavoro) del flusso mensile UniEmens.

Pur alla luce di quanto descritto, è opportuno ricordare che i datori di lavoro devono necessariamente adeguare le procedure interne per la fruizione delle assenze da parte dei dipendenti oltre che aggiornare i software paghe e gestione presenze.

I processi in parola potrebbero pertanto dar luogo a ritardi nell’effettivo godimento dei congedi da parte dei dipendenti. Ritardi che variano in ragione delle singole realtà aziendali e dei programmi paghe e presenze utilizzati.

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Foto copertina: istock/Lashkhidzetim

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere