Introdotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la Prestazione Universale, nota anche come Bonus anziani, è riservata a persone anziane con età anagrafica pari o superiore a 80 anni e non autosufficienti.
Tra i requisiti per poter accedere alla misura, composta da una quota fissa pari all’indennità di accompagnamento e da una somma integrativa pari a 850 euro mensili, c’è il possesso di un ISEE non superiore a 6 mila euro.
Con un messaggio del 18 marzo 2025 l’INPS ha ulteriormente chiarito il requisito legato al possesso dell’ISEE.
Nello specifico si richiede, al momento della domanda, un’attestazione ordinaria (non ristretta), in corso di validità, da cui risulti un valore non eccedente i 6 mila euro, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti.
Nel caso di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) cui consegue un ISEE eccedente la soglia descritta, il beneficio decade.
La questione relativa al tipo di attestazione richiesta non è tuttavia finita con il Messaggio numero 949/2025, dal momento che l’Istituto, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è tornato nuovamente sulla questione, autorizzando anche gli ISEE con nucleo ristretto.
Spieghiamo bene cosa significa.
Indice
I requisiti del Bonus anziani
La Prestazione Universale è riservata a chi possiede, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
- livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione in archivio e delle indicazioni fornite dall’apposita commissione tecnico – scientifica;
- un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;
- titolarità dell’indennità di accompagnamento ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio, sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale.
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L’ISEE per il Bonus anziani
Come precisato dall’INPS con Messaggio n.949 del 18 marzo 2025, il richiedente il Bonus anziani dev’essere in possesso al momento della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto) in corso di validità, da cui emerge un valore non superiore a 6 mila euro.
Sempre l’Istituto ha chiarito che per i soli mesi di “gennaio 2025 e febbraio 2025 è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario in corso di validità, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre 2024”.
Al contrario, dal mese di marzo 2025, il beneficiario dev’essere in possesso di un ISEE in corso di validità per l’anno corrente “pena la sospensione dell’erogazione della prestazione”.
In caso di sospensione del sussidio, il pagamento sarà nuovamente erogato con regolarità, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e in presenza di un’attestazione ISEE non eccedente i 6 mila euro.
Se la nuova DSU determina un ISEE eccedente la soglia descritta, il beneficio “decade a decorrere dal mese di marzo” (Messaggio numero 1401/2025).
Via libera anche all’ISEE con nucleo ristretto
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha ulteriormente precisato, con riguardo all’attestazione ISEE, che ai fini “del riconoscimento della Prestazione Universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro” (Messaggio Inps numero 1842 del 10 giugno 2025).
Restano invariati gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa e sopra citati.
Riesame delle domande
Alla luce dei chiarimenti forniti con il Messaggio numero 1842/2025 l’Istituto procederà al riesame d’ufficio delle domande presentate, accettando anche le istanze che recano un ISEE con nucleo ristretto, a patto che il valore risultante non ecceda la soglia di 6 mila euro.
Le istanze saranno “sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali”.
In caso di esito positivo delle istruttorie, le domande verranno trasmesse ai “Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria”.
ISEE con nucleo ristretto: cosa significa?
Coloro che intendono ottenere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono tenuti a trasmettere i dati anagrafici, economici e patrimoniali necessari per il calcolo del corrispondente valore a mezzo presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) a:
- ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- Comune;
- Centro di Assistenza Fiscale;
- INPS, attraverso l’apposita piattaforma telematica.
Tra i diversi modelli di DSU, la Dichiarazione MINI è quella necessaria per ottenere l’ISEE standard o ordinario.
All’interno della dichiarazione si inseriscono le informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, da intendersi come l’insieme dei soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Fanno eccezione una serie di ipotesi in cui è sufficiente inserire un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario. In tal caso si parla appunto di ISEE con nucleo ristretto.
Le deroghe riguardano le fattispecie di accesso a:
- prestazioni sociosanitarie;
- prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca;
dove si compila il “Modulo MB.1 rid.”, anziché il “Modulo MB.1”.
In particolare, nei casi di prestazioni sociosanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza (come il Bonus anziani) si ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto, rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni e, se esistenti, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli).
Si precisa che i figli maggiorenni sono considerati a carico, ai fini fiscali, dei genitori se titolari di un reddito personale non superiore alla soglia di 2.840,51 euro ovvero a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Il nucleo ristretto può anche essere formato dal solo beneficiario.
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