Entro il prossimo 31 ottobre i contribuenti che beneficiano del regime forfettario sono chiamati a trasmettere all’Agenzia Entrate il modello Redditi PF 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
Nonostante sia stato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, numero 190 come regime naturale per le realtà di piccole dimensioni, caratterizzato da una serie di semplificazioni in materia di determinazione del reddito, di tassazione e di adempimenti fiscali, il regime forfettario non sfugge all’obbligo di presentare il modello Redditi direttamente da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato.
Al di là delle casistiche in cui si è esonerati dall’obbligo di invio all’Agenzia Entrate, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, i quali applicano il regime forfettario, devono indicare i dati fiscali relativi all’annualità 2024 all’interno del quadro LM del modello Redditi.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Quadro LM, dove trovarlo?
Il quadro LM è disponibile nel fascicolo 3 del modello Redditi Persone Fisiche 2025. Nello specifico, la sezione riservata al regime forfettario è la numero 3.
Sul portale dell’Agenzia Entrate, collegandosi a “Home – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Redditi persone fisiche 2025 – Modello e istruzioni” è disponibile sia il fac-simile del fascicolo 3 che le istruzioni di compilazione.
Scarica il modello Redditi PF 2025 per forfettari nel box Allegati qui sotto:
Come compilare il quadro LM?
Il contribuente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, Legge numero 190/2014 per la fruizione del regime forfettario deve obbligatoriamente attestare tale condizione barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1.
Per quanto concerne l’attività svolta nel 2025, è necessario riportare nella colonna 4 del rigo LM21 l’apposito codice identificativo, desunto dalla tabella reperibile sul sito dell’AE.
Sempre in ragione del tipo di attività al contribuente è richiesto di barrare una delle seguenti caselle:
- impresa;
- autonomo;
- impresa familiare, se l’attività è prestata sotto forma di impresa familiare ovvero di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
I contribuenti, si legge nelle istruzioni di compilazione dell’Agenzia Entrate, che “esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente”.
Indicazione dei redditi
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti beneficiari del regime forfettario si ottiene applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta un determinato coefficiente di redditività, diverso a seconda del codice ATECO che identifica l’attività esercitata.
All’interno del rigo LM22 in corrispondenza di:
- colonna 1 il contribuente riporta il codice dell’attività desunto dalla tabella ATECO 2007;
- colonna 2 si inserisce il coefficiente di redditività;
- colonna 3 l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti.
Può esserti utile il libro
Nuovo Reddito di lavoro autonomo
La riforma fiscale ha ridefinito i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti di grande impatto per i professionisti. L’intervento legislativo si è articolato su tre livelli:› Chiarezza normativa – Le nuove disposizioni codificano principi già consolidati, riducendo le incertezze interpretative.› Misure antielusive – Vengono stretti i margini di pianificazione fiscale, con una maggiore inclusione di componenti reddituali nella base imponibile.› Razionalizzazione del sistema – La disciplina diventa più organica e strutturata, introducendo nuovi principi come quello di onnicomprensività.Questo libro fornisce un’analisi approfondita delle nuove disposizioni, passando in rassegna tutti i componenti positivi e negativi di reddito e affrontando infine la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione tra professionisti, che consente di realizzare fusioni, conferimenti e trasformazioni senza incorrere in penalizzazioni fiscali, agevolando così la riorganizzazione e la crescita degli studi professionali. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio operativo, l’autore guida il lettore nell’analisi delle principali novità, offrendo strumenti pratici per interpretare e applicare la normativa. Grazie agli aggiornamenti garantiti fino al 30 novembre 2025, il volume assicura un supporto continuativo per seguire l’evoluzione normativa. La guida non solo permette di minimizzare i rischi di errori e sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento strategico per ottimizzare la pianificazione fiscale, valorizzando ogni opportunità offerta dalla riforma. NICOLA FORTEDottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato.
Nicola Forte | Maggioli Editore 2025
24.70 €
Entro quando trasmettere il Redditi PF?
Il modello Redditi PF 2025 dev’essere trasmesso all’Agenzia Entrate entro i seguenti termini:
- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio di Poste Italiane;
- dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione avviene per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario.
Da notare che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono comunque considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni di legge.
Al contrario, se ricorre un ritardo superiore a novanta giorni le dichiarazioni si considerano come omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’imposta.
Come si trasmette la dichiarazione?
Il Redditi PF può essere presentato, in alternativa:
- in via telematica, direttamente dal contribuente;
- in via telematica per il tramite di un intermediario abilitato;
- consegnando una copia cartacea della dichiarazione presso un qualsiasi ufficio postale.
In caso di presentazione telematica, il modello si considera come trasmesso nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’AE. Pertanto, la prova della presentazione della dichiarazione è fornita dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata anch’essa in via telematica.
Modello Redditi precompilato
Si ricorda che il modello 2025 è disponibile anche in forma precompilata nell’ottica di agevolare il contribuente in sede di compilazione della dichiarazione.
Nello specifico è possibile, attraverso l’apposita piattaforma del sito “agenziaentrate.gov.it” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS) visualizzare un modello Redditi precompilato con le informazioni disponibili negli archivi dell’AE.
Gli imprenditori e / o i professionisti che aderiscono al regime forfettario possono presentare la dichiarazione dei redditi precompilata semplicemente attraverso la piattaforma telematica del sito dell’Agenzia Entrate, senza dover scaricare e installare sul pc un software di compilazione.
A tal proposito è possibile selezionare, nella sezione “Scegli il modello di dichiarazione” (“agenziaentrate.gov.it – Accedi alla precompilata”), la voce “Redditi Persone Fisiche web”.
Il modello precompilato trasmesso dal contribuente senza effettuare alcuna modifica manuale non è interessato dai controlli documentali riguardanti gli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia Entrate.
Entro quando versare le imposte?
Le somme dovute all’Erario a titolo di saldo e primo acconto, a seguito dei calcoli effettuati nel modello Redditi PF, devono essere versate entro il 30 giugno 2025 ovvero entro il 30 luglio 2025.
I contribuenti che optano per il versamento del saldo per l’anno 2024 e del primo acconto per l’annualità 2025 entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza descritti devono farsi carico di una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le imposte che non superano ciascuna l’importo di 12,00 euro non generano alcun obbligo di versamento né di compensazione. Infine, è possibile ricorrere alla dilazione delle somme dovute per il saldo e il primo acconto, la quale deve comunque concludersi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Vuoi ricevere altri aggiornamenti come questo? Iscriviti alla Newsletter LeggiOggi e al canale Telegram LeggiOggi