Buone notizie per i lavoratori dipendenti del settore privato: anche nel 2025 i premi di produttività potranno beneficiare di una tassazione agevolata al 5%. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti confermato, per altri tre anni (2025, 2026 e 2027), una misura per incentivare la produttività aziendale e alleggerire il carico fiscale dei benefit.
La misura prevede che i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili possano essere tassati non con le ordinarie aliquote IRPEF, ma con un’imposta sostitutiva ridotta al 5%. Questo significa che, se le condizioni sono rispettate, i dipendenti potranno ottenere un netto più elevato in busta paga a parità di premio lordo.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per applicare correttamente l’agevolazione, chiarendo anche i requisiti richiesti e i limiti di importo. Tra i punti salienti: la soglia massima di 3.000 euro lordi (elevabile a 4.000 per aziende con forme di partecipazione dei lavoratori), la necessità di accordi sindacali aziendali o territoriali, e la platea dei beneficiari, esclusivamente lavoratori subordinati con reddito non superiore a 80 mila euro annui.
Ecco in dettaglio a chi spetta l’aliquota al 5%, quali somme vi rientrano, i limiti da rispettare e cosa devono fare i datori di lavoro per applicarla correttamente.
Indice
Premi di produttività al 5% confermata per il 2025
La Legge di bilancio 2025, al comma 385 dell’articolo 1, prevede la riduzione temporanea da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, con riguardo ad alcuni emolumenti retributivi, rappresentati da:
- premi di risultato;
- somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.
Come precisa l’Agenzia Entrate con Circolare numero 4/E la Manovra 2025 ripropone “anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, la riduzione, dal 10 al 5 per cento, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta” per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
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Per quali somme spetta l’aliquota al 5%?
La riduzione eccezionale dell’aliquota dal 10 al 5% opera sulle somme riconosciute in busta paga dai datori di lavoro a titolo di:
- premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (a prescindere dagli incrementi di produttività).
Premi di risultato
Come anticipato, l’aliquota sostitutiva spetta sui premi di risultato:
- corrisposti per effetto di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per i contratti collettivi aziendali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Gli incrementi devono essere:
- effettivi e non potenziali;
- individuati con ragionevole anticipo rispetto al periodo di misurazione degli stessi, dovendo riguardare un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi;
- misurati rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo (annuale, infrannuale o ultrannuale) e avendo riguardo ad indicatori oggettivi (ad esempio volume della produzione, fatturato, indice di soddisfazione del cliente).
Limiti di importo
L’imposta sostitutiva in vigore è applicabile, fatta salva l’espressa rinuncia da parte del lavoratore (con conseguente applicazione del regime fiscale ordinario), fino a un importo di 3.000,00 euro lordi (soglia elevata a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori).
L’importo è assunto al lordo della ritenuta del 5% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (contributi a carico dipendente).
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Si precisa che nel conteggio del limite rientrano tutte le somme percepite dal medesimo dipendente a titolo di premi ed utili, anche se liquidate da datori di lavoro diversi e per effetto di differenti periodi di maturazione.
Facciamo l’esempio di un dipendente che, in qualità di socio lavoratore, riceve una somma a titolo di ristorno (esente da contributi), con applicazione dell’aliquota al 5%.
Il ristorno ammonta a 7 mila euro lordi e, per effetto della soglia di 3 mila euro, la tassazione opera in questo modo:
- 3 mila euro soggetti a imposta sostitutiva del 5%, da cui risulta una ritenuta fiscale di 3.000,00 * 5% = 150,00 euro;
- 4 mila euro, eccedenti la soglia di 3 mila euro, soggetti a tassazione ordinaria (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali).
A quali dipendenti spetta l’agevolazione fiscale
Il beneficio fiscale è riservato ai dipendenti del settore privato (in forza presso imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici economici o enti non commerciali) titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80 mila euro.
Nel conteggio del reddito sono comprese:
- le somme soggette all’imposta sostitutiva (al 5 – 10%);
- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- la quota di TFR liquidata in busta paga (il cosiddetto QUIR, non più operativo);
- le somme percepite per effetto di un’attività di lavoro svolta all’estero, anche se non tassata in Italia.
Sono invece esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (è il caso del TFR) e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare aziendale.
Si precisa che il beneficio spetta comunque:
- in caso di assenza, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente;
- se il limite di 80 mila euro è superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati;
- se nel corso dell’anno di erogazione del premio il dipendente supera il limite di 80 mila euro.
Esclusi amministratori e co.co.co.
L’aliquota sostitutiva al 5-10% non spetta a quanti sono titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente. Gli esempi principali in tal senso sono quelli di amministratori, sindaci e collaboratori coordinati e continuativi.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Nel momento in cui corrisponde in cedolino i premi di risultato o le somme a titolo di partecipazione agli utili, il datore di lavoro applica nei confronti del dipendente una trattenuta in busta paga pari al 5% dell’importo stesso.
L’imposta trattenuta al dipendente è successivamente versata all’Erario, al pari della tassazione ordinaria, con modello F24.
Oltre ad attestare le somme nella Certificazione Unica (CU) da trasmettere online all’Agenzia entrate e al dipendente, il datore di lavoro deposita sul portale “servizi.lavoro.gov.it” il contratto aziendale o territoriale, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, che disciplina i premi di risultato.
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Foto copertina: istock/wenjin chen