Dichiarazione 730/2025: come funziona il recupero bonus fiscale 1200 euro (a conguaglio)

Chi non ha ricevuto la quota mensile in busta paga, può avere il bonus fiscale nel 730.

Paolo Ballanti 20/05/25

Una buona notizia per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con modello 730/2025 è la possibilità di vedersi riconosciuti i bonus fiscali non erogati in busta paga dai singoli datori di lavoro.

La prospettiva non è di poco conto, dal momento che per l’anno 2024 ai lavoratori che si collocano in una fascia di reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, spetta un bonus di 1.200 euro, riconosciuto in dichiarazione a titolo di credito d’imposta.

Ecco come si recupera la somma spettante in dichiarazione 730/2025.

Indice

Trattamento integrativo/bonus fiscale 2024

Introdotto con Decreto 3 del 5 febbraio 2020, il trattamento integrativo è una somma, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Erario, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ed agisce aumentando il netto spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati.

Redditi fino a 15mila euro

Introdotto dal 1° luglio 2020, il trattamento integrativo spetta nell’anno 2024 (oggetto della dichiarazione 730/2025) in misura pari a 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta lorda, determinata tenendo conto dei soli redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, diminuite dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno, titolari di un reddito complessivo pari o inferiore a 15 mila euro.

Redditi dai 15 mila ai 28 mila euro

Se le condizioni appena descritte sono rispettate, ma il reddito complessivo – calcolato includendo per intero i redditi agevolati dai regimi speciali per docenti, ricercatori e impatriati, sommato ai redditi da affitti con cedolare secca e alle mance tassate con imposta sostitutiva, e al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze – risulta compreso tra 15.001 e 28.000 euro, allora è necessario controllare che la somma di alcune detrazioni superi l’imposta lorda indicata al rigo 16 del modello 730-3.

In caso positivo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200,00 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Lista delle detrazioni

Le detrazioni di cui tener conto in presenza di un reddito complessivo tra 15 mila e 28 mila euro sono:

  • Detrazioni per carichi di famiglia;
  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati;
  • Detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • Detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • Detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • Detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • Tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.

Con riguardo a quest’ultimo punto, trattasi, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, per:

  • Interventi ammessi al cosiddetto Sisma bonus;
  • Interventi ammessi al cosiddetto Bonus verde;
  • Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (Bonus facciate);
  • Interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
  • Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Bonus mobili);
  • Spese per l’arredo degli immobili di giovani coppie;
  • Spese per acquisto abitazione con classe energetica A o B;
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Eco bonus);
  • Superbonus;
  • Spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva).

Per tutte le detrazioni casa/edilizia spettanti leggi la sezione speciale BONUS su Ediltecnico.it

Cosa fare nel 730/2025

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi si procede al ricalcolo del trattamento integrativo spettante al contribuente per l’annualità 2024, sulla base di tutti i redditi dichiarati e le detrazioni spettanti.

Ne consegue che se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus, l’ammontare cui ha diritto il contribuente è indicato in dichiarazione e utilizzato per il conguaglio definitivo 2024.

Quest’ultimo, anche in virtù del trattamento integrativo, può avere due risultati (alternativi):

  • conguaglio a debito per il contribuente, se dal 730/2025 risultano ancora imposte dovute all’Erario;
  • conguaglio a credito per il contribuente, se dal 730/2025 risulta che sono state trattenute, totalizzate o pagate imposte superiori a quelle effettivamente a carico dell’interessato.

A fronte di un conguaglio a credito per il contribuente le imposte pagate in eccesso vengono rimborsate, a seconda dei casi:

  • in busta paga (ad opera del datore di lavoro);
  • in alternativa, direttamente dall’Agenzia Entrate.
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Come inserire il bonus fiscale nel 730/2025

I dati relativi al trattamento integrativo per l’annualità 2024 sono riportati nel rigo C14Riduzione pressione fiscale (trattamento integrativo e bonus tredicesima)” del modello 730/2025.

Nella Colonna 1 (Codice) dev’essere inserito il valore del punto 390 della Certificazione Unica 2025 rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Nella CU possiamo trovare:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato in tutto o in parte (in questo caso nella Colonna 2 del rigo C14 è indicato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero, pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte.

Nella successiva Colonna 2 (Trattamento erogato) il contribuente / intermediario inserisce l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (di cui al punto 391 della CU).

In nessun caso, si legge nelle istruzioni per la compilazione del 730-2025 (disponibili sul portale “agenziaentrate.gov.it”) deve “essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica”.


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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere