Criptovalute, la necessità di un inquadramento normativo e fiscale

Redazione 13/07/22
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Le tensioni registrate negli ultimi mesi (e nelle ultime settimane ancora di più) sul mercato delle criptovalute, hanno spinto anche la Banca d’Italia ad un intervento sul tema. Intervento incentrato, per lo più, sulla necessità di garantire stabilità ad un sistema che rischia in qualche modo di contagiare il sistema finanziario e di minarne la stabilità.

L’intervento auspicato dalla massima autorità nel settore bancario è anche orientato all’inquadramento fiscale delle criptovalute, un inquadramento che consenta di superare l’applicazione della disciplina tributaria in via analogica e di definire un quadro certo entro cui operatori e investitori possano muoversi ben consapevoli delle regole del gioco.

L’intervento è ancor più sentito soprattutto per gli investimenti delle persone fisiche, piuttosto che per le aziende e le persone giuridiche in genere (comunque chiamate a trattare le criptovalute secondo quanto previsto dal principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR).

In realtà non esistono ancora principi contabili, nazionali o internazionali, in grado di fissare i criteri generali per il trattamento contabile delle poste di bilancio direttamente collegate al mondo degli asset digitali e, in generale, delle criptovalute. E così, per la stessa attività (spesso inquadrabile tra il comprare criptovalute o vendere criptovalute) potremmo ritrovarci in situazioni in cui un operatore potrebbe trattarle come cassa o comunque come poste equivalenti alle disponibilità liquide piuttosto che come strumenti finanziari o addirittura attività immateriali. Manca, in sostanza, un principio che stabilisca e imponga una sorta di uniformità di giudizio.

Non è del resto irrilevante neanche la necessità di inquadrare il “problema” dal punto di vista fiscale a sua volta collegato direttamente alla qualificazione contabile attribuibile alle criptovalute. E dunque le strade perseguibili restano proprio quelle delineate dalla Banca d’Italia a condizione di garantire stabilità al sistema e di individuare un asset di riferimento a cui ancorarne il valore.

Date queste condizioni, potremmo ritrovarci davanti ad una duplice scelta. Considerando per un attimo una qualsiasi cripto-attività come garantita da un asset di riserva, potremmo considerarla al limite quale strumento di pagamento. Insomma, l’equivalente di una moneta (con il paradosso di ritrovarci di fronte ad un mercato in cui opererebbero due monete, una avente corso legale e, un’altra, emessa e gestita da un soggetto, che per quanto autorizzato, sarebbe comunque un privato.

Dall’altro lato potremmo considerare le cripto-attività come mezzi di investimento laddove dovessero risultare ancorate agli strumenti finanziari (ed è innegabile quanto questa tesi paia sicuramente maggiormente ricevibile rispetto alla precedente).

Le questioni, insomma, a prescindere dall’andamento del mercato delle criptovalute, andamento che comunque rischia di minare la stabilità dei mercati finanziari e, al limite, dell’economia reale, sono molteplici e, probabilmente, riconducibili sia alla qualificazione contabile dello strumento, sia al suo inquadramento normativo e fiscale sia alla necessità di stabilizzarne il sistema nel breve termine.

E per quanto la questione sia assolutamente urgente, all’orizzonte non si intravede ancora nessun passo (men che meno nel nostro paese), verso la regolamentazione del settore, sebbene l’andamento del mercato delle criptovalute sia già caratterizzato da livelli di instabilità tali da provocare grossi rischi per l’economia globale.

  

(Foto di copertina: iStock/FreshSplash)

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