Decreto PNRR 2, legge in Gazzetta: multe Pos, concorsi, tutte le novità

Riforma della formazione dei docenti, arriva il Portale del lavoro sommerso

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Con il Consiglio dei Ministri numero 72 del 13 aprile è arrivato un nuovo Decreto-legge contenente diverse misure per l’attuazione del PNRR. Il testo è stato poi integrato con il CdM successivo del 21 aprile, con nuove norme contenenti novità per docenti, insegnamento e concorsi pubblici, ed è stato pubblicato nella Gazzetta numero 100 del 30 aprile 2022 come Decreto-legge numero 36/2022. Il Decreto ha terminato l’iter di conversione in legge, e nella Gazzetta Ufficiale numero 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata la legge di conversione, con alcune novità.

Il testo originario del Decreto aveva stabilito l’anticipo della doppia sanzione per gli esercenti che non accettano pagamenti elettronici con il Pos, che dal 1° gennaio 2023 passa al 30 giugno 2022. Altre misure riguardano l’obbligo di fatturazione elettronica, che dal 1° luglio scatta per le partite Iva in Flat tax che nell’anno precedente hanno fatturato più di 25mila euro.

Aggiornamenti anche in tema di concorsi pubblici: è disposto il potenziamento del portale del reclutamento InPA, mentre la riforma dei concorsi voluta dal ministro Brunetta viene inserita all’interno del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”

Con la conversione in legge sono arrivate anche altre novità, come la lotteria degli scontrini che diventa istantanea e il potenziamento del controllo in materia di reati ambientali.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le novità in arrivo con il nuovo Decreto PNRR 2 alla luce della conversione in legge.

Scarica il testo integrale del Decreto PNRR convertito in legge

Decreto Pnrr 2: multe per i esercenti senza Pos

La prima grande novità, come anticipato, riguarda l’introduzione delle sanzioni previste per coloro che non permettono i pagamenti elettronici con il Pos. Sebbene l’obbligo di possedere un Pos fosse già in vigore dal 2013, la multa per gli esercenti sarebbe dovuta arrivare nel 2023.

Una norma all’interno del nuovo decreto Pnrr anticipa questa data al 30 giugno 2022. L’importo della sanzione sarà di 30 euro più il 4% dell’importo della transazione negata. Per esempio, a fronte di un pagamento negato di 100 euro, il commerciante riceverà una multa di 34 euro. Si precisa che la sanzione non scatta solo per i commercianti ma anche per i professionisti, medici e tassisti per fare alcuni esempi.

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Decreto Pnrr 2: fatture elettroniche

Dal 1° luglio 2022 viene cancellata l’esenzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le partite Iva in Flat tax che nell’anno precedente hanno fatturato più di 25mila euro. Dal 2024 l’obbligo si applicherà a tutte le Partite Iva in regime forfettario senza il requisito del fatturato. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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Decreto Pnrr 2: concorsi pubblici

Importanti novità in tema di concorsi pubblici. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene infatti aggiunto l’articolo 35-quater che recita:

I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, prevedono: 

  1. l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;
  2. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  3. che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;
  4. che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  5. per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;
  6. che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.“.

La riforma dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta viene quindi incorporata nel Decreto legislativo contenente le regole per la pubblica amministrazione. Viene inoltre potenziato il Portale del Reclutamento InPA, che sarà il contenitore di tutte le procedure di selezione della pubblica amministrazione.

A causa della scarsa adesione alle due edizioni del Concorso Sud, i posti rimasti vacanti potranno essere coperti assumendo collaboratori. Alle amministrazioni locali verranno trasferiti i fondi non utilizzati che serviranno per stipulare i contratti di collaborazione. Inoltre sarà possibile assegnare incarichi di consulenza per tutta la durata del PNRR anche ai “lavoratori collocati in quiescenza da più di due anni“.

Dal 1° luglio 2022, inoltre, sarà obbligatorio registrarsi al Portale InPA (il Portale di reclutamento della Pubblica Amministrazione) per accedere alle procedure di mobilità.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, verranno aggiornati i codici di comportamento e formazione in materia di nuove tecnologie e social media, anche al fine di tutelare l’immagine della Pubblica Amministrazione.

Decreto Pnrr 2: lotteria degli scontrini

Un emendamento approvato durante la conversione in legge del Decreto cambia radicalmente il funzionamento della lotteria degli scontrini, trasformandola in un gioco a premi istantaneo il cui risultato si conoscerà già al momento del pagamento cashless.

L’emendamento non prevede nei dettagli quale sarà il nuovo funzionamento, rimandando a un successivo provvedimento attuativo. In maniera simile a quanto avviene oggi, occorrerà quindi registrarsi al Portale della Lotteria degli scontrini all’indirizzo lotteriadegliscontrini.gov.it, ma al codice occorrerà associare anche il metodo di pagamento elettronico del quale si è titolari.

Decreto Pnrr 2: istruzione

Novità anche per quanto riguarda l’istruzione. Si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 che il testo precedentemente approvato è stato integrato con “norme che prevedono:

  • Nuove regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria;
  • Percorsi certi per chi vuole insegnare
  • Definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo.
  • Concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani.

Secondo la riforma introdotta nell’articolo 44 del Decreto PNRR, il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusivo.

Dunque, l’abilitazione che si otterrà tramite il percorso universitario consentirà l’accesso ai concorsi pubblici nazionali, indetti su base regionale o interregionale” per la copertura delle cattedre vacanti. Infine, i vincitori saranno assunti per un periodo di prova in servizio della durata di un anno, che si concluderà con una valutazione sulle competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, è prevista l’immissione in ruolo.

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Decreto Pnrr 2: Portale del sommerso

Viene istituito un Portale unico del lavoro sommerso, “al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale“, all’interno del quale confluiranno tutte le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Il Portale andrà a sostituire e integrare le banche dati dell’Ispettorato, di Inps e Inail.

Decreto Pnrr 2: digitalizzazione delle PA

Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” sarà costituita una società ad hoc che sarà incaricata dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di  software e di servizi informatici per Inps, Inail, Istat, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzia Nazionale per la cybersicurezza nazionale e in favore delle pubbliche amministrazioni centrali.

La società si chiamerà 3-I S.p.A. e il capitale sociale sarà interamente sottoscritto e attribuito all’INPS, all’INAIL e all’Istat.

Decreto Pnrr 2: Codice crisi d’impresa

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 viene ulteriormente spostata al 15 luglio 2022.

La data era già stata spostata alcune volte, l’ultima della quale con il Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 che aveva disposto l’entrata in vigore del codice il 16 maggio 2022.

Decreto Pnrr 2: giustizia civile

Il nuovo decreto prevede la costituzione di un Comitato tecnico-scientificoper il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.”

Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvarrà:

  • della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
  • del personale e dei servizi del Ministero della giustizia,
  • dell’Istituto italiano di statistica,
  • dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia.

Il Comitato sarà presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spetteranno compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

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Alessandro Sodano

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