Conciliazione vita-lavoro: novità in arrivo su smart working e maternità

Paolo Ballanti 27/06/22
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Novità in arrivo in ambito conciliazione vita-lavoro. Nel corso della riunione del 22 giugno 2022 numero 84 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che attua la “direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”.

Le norme, precisa il comunicato stampa del Ministero del Lavoro, hanno l’obiettivo di “di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

In concreto, stando ai dettagli forniti dallo stesso Ministero del lavoro il 31 marzo scorso sulla pagina “lavoro.gov.it – Priorita”, il decreto legislativo approvato in CDM prevede, tra le altre cose, una nuova tipologia di congedo di paternità, l’aumento del congedo parentale per il genitore solo, l’estensione a lavoratrici autonome e libere professioniste del diritto all’indennità di maternità anche per i periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio nonché, da ultimo, priorità nell’accesso al lavoro agile per lavoratori con figli fino a dodici anni e caregivers.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Conciliazione vita-lavoro: congedo di paternità obbligatorio

Il testo approvato in Consiglio dei ministri, nel recepire la direttiva comunitaria 2019/1158, introduce una nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio:

  • Di durata pari a dieci giorni lavorativi;
  • Fruibile dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto;
  • Spettante sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Il congedo in parola è autonomo e distinto rispetto a quello cosiddetto “alternativo” in favore del padre lavoratore, riconosciuto esclusivamente nei casi di:

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono del bambino da parte della madre;
  • Affidamento del bambino al padre in via esclusiva.

Conciliazione vita-lavoro: congedo parentale per il genitore solo

Le norme in materia di congedo parentale (contenute nel Decreto legislativo n. 151/2001) disciplinano il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a dieci mesi in favore del genitore solo, in caso di:

  • Morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • Abbandono del figlio;
  • Affidamento del figlio ad un solo genitore;
  • Mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale.

Nell’ottica di un’azione positiva, si legge sul sito del Ministero del lavoro, che “venga incontro ai nuclei familiari monoparentali” il Decreto legislativo approvato dal CDM del 31 marzo scorso aumenta da dieci a undici mesi il periodo di astensione dal lavoro, per congedo parentale, spettante al genitore solo.

Conciliazione vita-lavoro: congedo parentale a nove mesi

Come vedremo anche nel paragrafo successivo, fino ai sei anni di età del bambino e nel limite complessivo di sei mesi tra i genitori, la lavoratrice / lavoratore ha diritto alla copertura economica, da parte dell’INPS, dei periodi di assenza dal lavoro in congedo parentale, calcolata in misura al 30% della retribuzione.

Lo schema di decreto, nel recepire la normativa comunitaria, interviene sull’impianto del congedo retribuito dall’INPS, prevedendo:

  • Tre mesi di assenza retribuiti al 30%, intrasferibili, in favore di ciascun genitore, per un totale complessivo, tra gli aventi diritto, pari a sei mesi;
  • Un ulteriore periodo di tre mesi, sempre coperto dall’INPS in misura pari al 30% della retribuzione, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro.

Di conseguenza, come sottolinea il Ministero del lavoro, fermi restando i “limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale”. Per quanto riguarda, infine, l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il “prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave” la percentuale è fissata al 30%.

Congedo parentale: ok all’indennità fino a dodici anni

Sempre in tema di conciliazione vita-lavoro, riguardo ai congedi parentali, il testo licenziato dal Consiglio dei ministri prevede l’estensione da sei a dodici anni di età del bambino, entro la quale i genitori (anche adottivi o affidatari) possono assentarsi dal lavoro ricevendo l’indennità INPS pari al 30% della retribuzione.

Attualmente, la prestazione economica è:

  • Garantita fino al compimento dei sei anni di età del figlio (compreso il giorno del sesto compleanno), per un periodo massimo di sei mesi complessivo tra i genitori;
  • Garantita dai sei agli otto anni di età del figlio, per un periodo di dieci o undici mesi complessivi tra i genitori (oppure per i periodi massimi individuali) a patto che il reddito del beneficiario sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • Esclusa dagli otto ai dodici anni di età del figlio.

Conciliazione vita-lavoro: congedo di maternità

Il diritto all’indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste è esteso dal nuovo D.Lgs. anche agli eventuali periodi di astensione anticipata dall’attività per gravidanza e rischio.

Smart working: priorità per genitori e caregivers

Lo schema di Decreto legislativo prevede che i datori di lavoro pubblici e privati in sede di stipula degli accordi individuali di smart working, riconoscano priorità di accesso al lavoro a distanza a:

  • Lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età;
  • Lavoratrici e lavoratori con figli disabili, senza alcun limite di età;
  • Caregivers.

È utile ricordare che, sino al 31 agosto 2022, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro da remoto senza l’obbligo di stringere un accordo individuale con i dipendenti interessati.

Al tempo stesso, nell’ottica di incentivare e regolamentare lo smart-working nella fase post-pandemica, il Ministero del lavoro ha siglato il 7 dicembre 2021 con le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra) il “Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato”.

Obiettivo del testo è fissare un quadro di riferimento per la definizione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e / o territoriale.

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Paolo Ballanti

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