La malattia del professionista e la sospensione dei termini per i clienti

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L’art. 1, commi da 927 a 944, della l. 30.12.2021, n. 234, disciplina la sospensione dei termini tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia o di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una condizione di invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’invalidità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni per infortunio ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 30.6.1965, n. 114. Inoltre, sono ammessi al beneficio anche i casi di infortunio non avvenuti in occasione di lavoro e di malattia non correlata al lavoro.

IL BENEFICIO

Se il professionista è ricoverato in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero nel caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano l’invalidità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito a favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi a quello dell’evento.

Per dissipare qualsiasi dubbio, la norma (comma 933), indica le condizioni che legittimano la sospensione della decorrenza dei termini precisando che si intende:

  1. per “libero professionista”, la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo dell’iscrizione ai relativi albi professionali; pertanto ne sono esclusi i professionisti non iscritti all’albo professionale e quelli che non esercitano l’attività in forma principale (ad es., l’insegnate di diritto che esercita la professione di avvocato);
  2. per “infortunio”, l’evento dovuto a causa fortuita, violenta o esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
  3. per “grave malattia”, lo stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari ovvero a indagini o analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
  4. per “cura domiciliare”, la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell’art. 22 del d.p.c.m. 12.1.2017; la norma esclude il caso di malattia non grave
  5. per “intervento chirurgico”, l’intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista;

LE REGOLE DELLA SOSPENSIONE

Soggetti ammessi: persone fisiche che esercitano come attività principale un’attività di lavoro autonomo per la quale è previsto per legge l’obbligo dell’iscrizione ad un albo professionale.

Eventi tutelati: grave malattia, infortunio (da cui sia derivata la morte o un’invalidità permanente al lavoro, ovvero temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni), interruzione di gravidanza, parto prematuro e decesso.

Condizione: il termine tributario ha carattere di perentorietà e, nel caso di inadempimento, è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del professionista e del suo cliente.

Oggetto della sospensione: adempimenti tributari a carico del professionista su mandato conferito dal cliente, da eseguire nei 60 giorni successivi all’evento.

Durata della sospensione: dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, per degenza o cure di durata superiore a tre giorni.

Termine per gli adempimenti sospesi: entro il giorno successivo alla scadenza del temine del periodo di sospensione, cioè entro il 31° giorno successivo alle dimissioni o alla conclusione delle cure.

Condizioni:

a)    tra le parti deve esistere un mandato professionale avente data antecedente alla data del ricovero ospedaliero o di invio alla cura domiciliare;

b)    copia del mandato, unitamente ad un certificato medico che attesta la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione interessati dalla sospensione dei termini.

Il parto prematuro della libera professionista

La norma tutela anche la libera professionista nel caso di parto prematuro.

I termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi dal giorno del ricovero per il parto fino al 30° giorno successivo.

Il beneficio è subordinato alla consegna o all’invio, con le suddette modalità, di un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante con il quale sono attestati:

  1. lo stato di gravidanza;
  2. la data presunta di conclusione della stessa;
  3. la data di ricovero e del parto.

Va allegata la copia dei mandati professionali conferiti dai propri clienti.

L’interruzione della gravidanza della libera professionista

Soltanto se l’interruzione della gravidanza della libera professionista è avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa i termini sono sospesi fino al 30° giorno successivo all’interruzione della gravidanza.

Entro il 15° giorno successivo all’evento, l’interessata deve consegnare o inviare un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal proprio medico curante con il quale sono attestati:

  1. la data presunta della gravidanza;
  2. la data di interruzione della gravidanza.

Inoltre, va allegata la copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Il decesso del libero professionista

La sospensione dei termini è riconosciuta anche nel caso di decesso del libero professionista a condizione che il mandato sia stato conferito dal cliente in data anteriore al decesso.

I termini tributari sono sospesi per sei mesi dalla data del decesso.

Gli eredi del professionista sono sollevati da qualsiasi adempimento, salvo l’osservanza degli obblighi in materia di IVA previsti dall’art. 35-bis del d.p.r. 26.101972, n. 633, oltre a quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi e quelli inerenti alla cessazione dell’attività presso l’ordine di appartenenza e la cassa di previdenza.

Il cliente del professionista, entro 30 giorni dal decesso, deve consegnare o inviare il mandato professionale conferito presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

Le forme associate dei professionisti

Il comma 940 estende la tutela anche all’esercizio della libera professione in forma associata o societaria, secondo la normativa vigente, a condizione che il numero complessivo dei professionisti sia superiore a due. Lo stesso dicasi se il professionista infortunato o malato è nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Il versamento delle somme dovute

Le somme sospese a titolo di tributi vanno versate contestualmente agli interessi conteggiati al tasso legale considerando il periodo di tempo che è decorso dalla data di scadenza originaria a quella dell’effettivo pagamento.

I poteri della pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali di effettuare visite di controllo nei confronti di chi ha richiesto la sospensione degli adempimenti fiscali.

Le sanzioni irrogabili (comma 943)

Fattispecie Sanzione pecuniaria
Falsa dichiarazione o attestazione

(commi da 927 a 944)

Ogni altra violazione

(commi da 927 a 947)

da 2.500 a 7.500 auro e arresto a sei mesi a 2 anni

da 250 a 2.500 euro

 

Avvertenza: le sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suddetti.

 

Sergio Mogorovich

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