Permessi elettorali amministrative 2021: come funzionano e come richiederli

Paolo Ballanti 30/09/21
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I lavoratori dipendenti chiamati a partecipare alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi elettorali hanno il diritto di assentarsi dal lavoro godendo di una serie di tutele.

Queste ultime sono differenti a seconda che i giorni di presenza al seggio siano semplicemente quelli lavorabili o, al contrario, coinvolgano domeniche, festività o periodi non lavorativi.

Gli effetti in busta paga cambiano poi a seconda che si tratti di dipendenti pagati ad ore o “mensilizzati”.

La normativa (DPR n. 361/1957 e s.m.i.) è comunque suscettibile di essere integrata con condizioni di maggior favore (ad esempio un’estensione dei permessi spettanti) ad opera di contratti collettivi (anche aziendali) o regolamenti interni.

Alla luce delle elezioni comunali 2021, con i 1.349 comuni coinvolti tra figurano cui città come Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, analizziamo nel dettaglio la disciplina riguardante le assenze per partecipazione ai seggi elettorali.

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Permessi elettorali: chi può richiederli

I lavoratori dipendenti nominati:

  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Scrutatore;
  • Rappresentante di lista, gruppo di partiti nonché comitati promotori di referendum;

presso i seggi elettorali hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per l’intero periodo di durata delle consultazioni.

Identiche disposizioni sono previste per i componenti degli Uffici centrali elettorali, presenti nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

Permessi elettorali: come chiederli al datore

Il dipendente che partecipa alle operazioni elettorali è innanzitutto tenuto a segnalare preventivamente l’assenza al datore, documentandola attraverso il certificato di chiamata.

Una volta rientrato al lavoro, l’interessato dovrà presentare un documento firmato dal presidente del seggio, con indicate le giornate di effettiva presenza al seggio nonché l’orario di inizio e fine delle operazioni.

Permessi elettorali: retribuzione

Le assenze connesse alle operazioni di voto che interessano giorni lavorativi (in base al contratto di assunzione o alle intese successivamente intervenute tra le parti), vengono retribuite come se il dipendente avesse svolto l’ordinaria prestazione.

Di conseguenza spetta al lavoratore il 100% della retribuzione, attraverso il riconoscimento di “permessi elettorali”, così indicati nel calendario presenze del Libro unico del lavoro ed all’interno del cedolino paga.

Giorni non lavorativi

I dipendenti impegnati nei seggi elettorali durante i giorni:

  • Festivi (compresa la domenica);
  • E non lavorativi, come il sabato in caso di adozione della settimana corta dal lunedì al venerdì;

sono compensati con quote di retribuzione aggiuntiva o, in alternativa, attraverso il riconoscimento di riposi compensativi da godere al termine delle operazioni.

Esempio

Facciamo l’esempio di Caio, il cui orario contrattuale prevede otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì (settimana corta).

Le operazioni elettorali iniziano il venerdì per concludersi il lunedì successivo. In tal caso:

  • Venerdì e lunedì (giorni lavorativi) saranno qualificati come permessi elettorali retribuiti;
  • Sabato e domenica porteranno in dote a Caio il diritto a due giornate di retribuzione aggiuntiva o, in alternativa, altrettanti periodi di riposo compensativo (senza alcuna diminuzione del compenso).

Permessi elettorali parziali

Come comportarsi se la giornata è solo parzialmente interessata dalle operazioni al seggio? Secondo la Cassazione (sentenza n. 11830 del 19 settembre 2001) anche se l’impegno è parziale, l’assenza ai fini lavorativi è legittima per l’intera giornata.

Permessi elettorali in busta paga

Le somme riconosciute in busta paga a titolo di:

  • Permessi elettorali;
  • Retribuzione aggiuntiva;

sono a carico del datore di lavoro.

In particolare, è opportuno distinguere tra:

  • Dipendenti “mensilizzati”, la cui retribuzione non subisce variazioni in base ai giorni lavorati in ciascun mese, eccezion fatta per straordinari, maggiorazioni (ad esempio per lavoro notturno o festivo) o assenze non retribuite;
  • Dipendenti pagati ad ore, il cui compenso è condizionato all’attività svolta nel singolo periodo di paga.

Per i primi, i periodi di permesso elettorale o riposo compensativo vengono evidenziati in busta paga a solo scopo figurativo, dal momento che il compenso mensile non subisce variazioni. Discorso diverso per le quote di retribuzione aggiuntiva. Queste al contrario devono essere pagate dall’azienda sommandole al compenso mensile.

Nel caso dei dipendenti pagati ad ore, al contrario, tutti i giorni / ore di:

  • Permesso elettorale;
  • Riposo compensativo o retribuzione aggiuntiva;

vanno ad alimentare la retribuzione lorda insieme ad esempio al lavoro ordinario e straordinario.

Permessi elettorali: contributi e IRPEF

Le somme erogate in cedolino paga a carico del datore di lavoro sono a tutti gli effetti soggette a contributi INPS (conto azienda e dipendente) e tassazione IRPEF.

Le stesse concorrono a formare il reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente, il quale sarà poi indicato all’interno della Certificazione unica rilasciata dall’azienda / sostituto d’imposta.

Permessi elettorali: maturazione ratei

Le assenze del dipendente per le operazioni di seggio sono a tutti gli effetti considerate utili ai fini della maturazione di:

  • Ferie;
  • Permessi;
  • Mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
  • Scatti di anzianità;
  • Trattamento di fine rapporto.

Condizioni migliorative

Al di là di quanto prevede la normativa, l’azienda è libera di riconoscere, attraverso apposito contratto collettivo aziendale, regolamento interno o semplicemente per prassi, condizioni migliorative in tema di assenze per operazioni elettorali.

Paolo Ballanti

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