Legge 104: tutti i congedi da lavoro per caregiver

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Come noto, i lavoratori che assistono una persona disabile, meglio noti come caregiver, hanno diritto a una serie di agevolazioni, tra cui anche il congedo da lavoro, ossia i cd. “permessi Legge 104”. Tali permessi consistono fondamentalmente nell’astensione dal lavoro per un numero di giorni pari a 3 ogni mese per poter prestare le giuste cure all’assistito. Ma non solo: vi sono anche ulteriori agevolazioni che possono essere utilizzati dai caregiver, come ad esempio il congedo straordinario.

Da notare, inoltre, che dopo l’avvento del Coronavirus, si sono aggiornate anche le tutele in ambito lavorativo dei caregiver, come ad esempio il lavoro agile.

L’occasione è dunque propizia per fare un po’ il punto della situazione su quali congedi da lavoro chiedere per caregiver.

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Legge 104 e caregiver: i permessi

La “Legge 104” permette ai caregivers, ossia i lavoratori che si prendono cura dei propri familiari in stato di disabilità accertata secondo i parametri della L. n. 104/1992, di poter usufruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti per prestare assistenza.

Tuttavia, possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art. 33, co. 3:

  • in prima persona coloro che sono disabili e affetti da handicap in situazione di gravità;
  • i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi;
  • i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

Tra l’altro, il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore

I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio, se questi ha meno di tre anni, possono – sempre in maniera alternativa- beneficiare di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale;

Il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni possono fruire di:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

Legge 104 e caregiver: i permessi alla luce del Covid-19

Tuttavia, considerata l’attuale situazione di emergenza, l’istituto dei permessi 104 segue regole differenti in relazione alla cassa integrazione richiesta dal datore di lavoro. Come accennato, occorre sostanzialmente distinguere due casistiche:

  • CIG a zero ore, vale a dire quando l’azienda colloca i propri dipendenti in cassa integrazione con zero ore lavoratore per un certo numero di settimane. In tal caso, il lavoratore non lavorerà neanche un’ora durante la CIG;
  • CIG con riduzione della prestazione lavorativa, ossia laddove il lavoratore, nonostante sia stato messo in cassa integrazione, continua a lavorare per un certo numero di ore durante la settimana. In tal caso, il lavoratore subisce una riduzione delle ore contrattualmente stabilite per via della riorganizzazione aziendale.

Legge 104 e caregiver: il congedo straordinario

Il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 è un periodo di aspettativa retribuita, concesso ai lavoratori dipendenti per la finalità esclusiva dell’assistenza ad un familiare riconosciuto gravemente disabile. La legge prevede le categorie di persone che possono ottenere il congedo, ovvero:

  • il coniuge o la persona unita civilmente con il portatore di handicap grave, che sia convivente con quest’ultimo;
  • il padre o la madre, anche adottivi, in caso di mancanza del coniuge convivente o di suo decesso o in presenza di patologie invalidanti dello stesso;
  • uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre. In questo caso non è necessario che il requisito della convivenza sussista al momento della domanda, ma deve essere verificato al momento della fruizione del congedo;
  • uno dei fratelli conviventi, in caso di mancanza o di decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
  • un altro parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona gravemente disabile, nel caso in cui i parenti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario può essere concesso per un periodo massimo di 2 anni nel corso della vita lavorativa di ciascun dipendente. La durata del beneficio è frazionabile in periodi minori, anche per singoli giorni. Per interrompere la fruizione del congedo straordinario è necessaria l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, ne consegue che i giorni festivi e quelli di ferie o malattia del dipendente intercorrenti tra il periodo di congedo straordinario e la concreta ripresa del lavoro non devono essere computati nel periodo di congedo stesso.

Il beneficiario ha inoltre diritto all’accredito dei contributi figurativi che valgono ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e al calcolo della misura della stessa, sempre entro un tetto massimo. Nel periodo di congedo, invece, non maturano ferie, TFR e mensilità aggiuntive.

Legge 104 e caregiver: il congedo straordinario Covid-19

L’avvento della pandemia ha causato una situazione di notevole disagio per molte famiglie, in relazione alla necessità di assistere i minori anche nei giorni e negli orari che avrebbero diversamente trascorso presso gli istituti scolastici.

A tal fine, è stata prevista una nuova ipotesi di congedo straordinario per fronteggiare questa esigenza. La domanda, innanzitutto, deve essere inviata con le consuete modalità telematiche e stabilisce che i genitori o gli affidatari di figli minorenni possano accedere al congedo parentale straordinario per la durata massima di 30 giorni complessivi e frazionabili, in caso di:

  • genitori con figli di età inferiore a 12 anni o affetti da grave disabilità, con indennità pari al 50% dello stipendio;
  • genitori con figli di età inferiore ai 16 anni senza retribuzione.

Questo congedo è fruibile alternativamente da entrambi i genitori, a condizione che:

  • uno dei due genitori non sia disoccupato o non lavoratore;
  • non sia stato richiesto il bonus baby sitter;
  • nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

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Daniele Bonaddio

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