Bonus e aiuti disoccupati 2021: le agevolazioni e come richiederle

Paolo Ballanti 30/04/21
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I soggetti che si trovano senza lavoro possono accedere a misure di sostegno al reddito erogate dall’INPS, bonus e aiuti per disoccupati, differenti in base alla categoria lavorativa di appartenenza dell’interessato. Ci riferiamo a NASPI (lavoratori subordinati) e DIS-COLL (collaboratori iscritti alla Gestione separata), corrisposte in funzione della retribuzione e della durata del rapporto interrottosi.

Alle prestazioni citate si aggiungono Reddito di cittadinanza (RdC) e Reddito di emergenza (REM), introdotti in momenti diversi con lo scopo di contrastare la povertà e il rischio di esclusione sociale di fette consistenti della popolazione.

Da ultimo, la normativa riconosce ulteriori interventi economici a beneficio dei nuclei familiari con figli, legati principalmente all’ISEE. Analizziamo la questione in dettaglio.

Reddito di cittadinanza maggio 2021: calendario pagamento, rinnovo e sospensione

Bonus e aiuti disoccupati: NASPI

L’indennità di disoccupazione NASPI è una prestazione economica erogata dall’INPS, a beneficio dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto.

Il sussidio spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontaria, tra cui rientrano, oltre ai licenziamenti e alle scadenze dei rapporti a tempo determinato, licenziamenti disciplinari, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità, risoluzioni consensuali del contratto avvenute a seguito di conciliazione presso l’ITL o di rifiuto del dipendente al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Tredici settimane di contribuzione versata nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • Trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

È importante che, a seguito dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte le seguenti deroghe in merito ai requisiti NASPI:

  • Non è richiesto il criterio delle trenta giornate per i trattamenti concessi dal 23 marzo al 31 dicembre 2021;
  • Per il periodo in cui vige il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo possono accedere alla NASPI (in presenza degli altri requisiti citati) i lavoratori che, aderendo ad un accordo collettivo aziendale, risolvono consensualmente il rapporto di lavoro.

L’importo erogato dall’INPS è calcolato in misura pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei quattro anni precedenti la disoccupazione, divisa per il totale delle settimane per cui sono stati versati contributi. Il risultato è moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33. In ogni caso, la somma mensile non potrà eccedere un importo pari, per il 2021, ad euro 1.335,40.

Il sussidio, riconosciuto previa domanda telematica dell’interessato inoltrata all’Istituto entro sessantotto giorni dalla perdita del posto, è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui è stata versata contribuzione negli ultimi quattro anni, nel rispetto di un tetto massimo di ventiquattro mesi.

I canali di trasmissione delle richieste di NASPI sono:

  • Portale inps.it;
  • In alternativa, contact center INPS al numero 803.164 (da rete fissa) ovvero 06.164.164 (da rete mobile);
  • Servizi garantiti da enti di patronato e intermediari.

Bonus e aiuti disoccupati: DIS-COLL

Gli eventi di disoccupazione che investono i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata sono oggetto di una prestazione erogata dall’INPS, identificata con il nome di DIS-COLL.

Il sussidio spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno un mese di contribuzione in Gestione separata, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del rapporto sino all’interruzione dello stesso.

Il sussidio è riconosciuto mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli in cui sono stati versati contributi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del rapporto e l’evento stesso. In ogni caso la DIS-COLL non potrà avere durata superiore a sei mesi.

L’ammontare della prestazione, calcolato in base alla retribuzione dell’anno in cui si è interrotto il contratto e di quello precedente, non potrà comunque eccedere l’importo mensile (valido per il 2021) di 1.335,40 euro.

La richiesta dev’essere inoltrata all’INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, attraverso:

  • Portale telematico inps.it;
  • Contact center INPS al numero 803.164 (da rete fissa) ovvero 06.164.164 (da rete mobile);
  • Intermediari e patronati.

Bonus e aiuti disoccupati: Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza (RdC) è una misura economica di contrasto alla povertà e inserimento / reinserimento professionale, introdotta dal Decreto legge numero 4/2019, destinata ai nuclei familiari:

  • Con ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
  • Patrimonio immobiliare (esclusa la casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
  • Patrimonio mobiliare non eccedente i 6 mila euro (valore riproporzionato in ragione della consistenza del nucleo familiare);
  • Reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, da moltiplicare per un’apposita scala di equivalenza.

Il RdC è accreditato su un’apposita carta di pagamento rilasciata da Poste Italiane, per un importo mensile risultante dalla somma di:

  • Quota A, ottenuta moltiplicando la somma-base di 6 mila euro per il valore risultante da un’apposita scala di equivalenza;
  • Quota B, legata al canone annuo di locazione, nei limiti di 3.360,00 euro annui (280 euro mensili).

In ogni caso, l’ammontare complessivo non potrà eccedere i 9.360,00 euro annui (780 euro mensili), somma anch’essa da riparametrare in funzione delle caratteristiche del nucleo familiare. Il periodo di corresponsione del Reddito è pari a diciotto mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione.

Per ottenere il RdC è necessario inoltrare apposita domanda telematica sul portale redditodicittadinanza.gov.it (a causa dell’emergenza COVID-19 la trasmissione delle istanze è disponibile anche sul sito INPS).

In alternativa è possibile rivolgersi a CAF e uffici postali.

Bonus e aiuti disoccupati: Reddito di emergenza

Il recente Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha introdotto ulteriori quote del Reddito di emergenza (REM) a copertura dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, al fine di contenere gli effetti economici dell’emergenza COVID-19.

Il sussidio spetta ai soggetti regolarmente residenti in Italia, appartenenti ad un nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti economici:

  • Reddito familiare a febbraio 2021 non superiore all’ammontare del sussidio;
  • ISEE inferiore a 15 mila euro;
  • Patrimonio mobiliare familiare (al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro.

Rispetto alle precedenti “edizioni” del REM le quote introdotte dal “Sostegni” si estendono anche a coloro che hanno terminato di percepire le indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL nel periodo 1° luglio 2020 – 28 febbraio 2021, oltre ad essere:

  • Residenti in Italia alla presentazione della domanda all’INPS;
  • In possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro.

Il REM è calcolato moltiplicando la somma-base di 400 euro per il corrispondente parametro di un’apposita scala di equivalenza, i cui valori sono legati al numero ed alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare. In ogni caso, l’ammontare mensile del Reddito non potrà eccedere gli 800 euro. Al contrario, il sussidio per gli ex percipienti la disoccupazione è stabilito in misura fissa mensile di 400 euro.

È importante precisare che il REM non è compatibile con la percezione, al momento della domanda, di Reddito o Pensione di cittadinanza. Per ottenere il sussidio è necessario inoltrare domanda entro il 31 maggio prossimo:

  • Online sul portale inps.it;
  • In alternativa, avvalendosi degli enti di patronato.

Ad inoltrare la richiesta è uno dei componenti il nucleo familiare in nome e per conto di tutti gli altri. Per gli ex percettori di NASPI e DIS-COLL, la domanda dev’essere presentata da questi ultimi.

Bonus e aiuti disoccupati: ulteriori prestazioni

La normativa italiana prevede ulteriori bonus e aiuti a beneficio dei soggetti disoccupati, principalmente legate a requisiti economici (ISEE) con condizioni di maggior favore per i nuclei o i richiedenti in situazioni di difficoltà economico-sociale.

Ci riferiamo in particolare a:

  • Assegno di ricollocazione, spendibile presso centri per l’impiego ed altri enti accreditati, per ottenere servizi avanzati di assistenza per l’inserimento nel mondo del lavoro;
  • Assegno di natalità (Bonus Bebè), per ogni figlio nato o adottato nel 2021, a partire da un importo di 1.920,00 euro annui (divisibile in dodici quote mensili) in presenza di un reddito ISEE non superiore a 7 mila, sino ad arrivare ad euro 960 annui per chi ha un ISEE superiore a 40 mila euro;
  • Premio alla nascita (Bonus mamma domani) pari ad euro 800,00 per gli eventi di nascita, adozione o affidamento preadottivo;
  • Bonus asilo nido (ammontare annuo sino ad un massimo di 3 mila euro per chi ha un ISEE minorenni fino a 25 mila euro) a copertura del pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché forme di assistenza domiciliare (in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche).

Da ultimo, con riferimento alle prestazioni citate, eccezion fatta per l’assegno di ricollocazione (la cui domanda dev’essere inoltrata sul sito dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), gli altri bonus e aiuti per disoccupati sono richiesti con apposita domanda sul sito INPS, in alternativa chiamando il Contact center o avvalendosi degli enti di patronato.

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Libri utili

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Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

Paolo Ballanti

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