Pensioni 2021: nona salvaguardia esodati Fornero. Novità e come funziona

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Si torna a parlare di “esodati della Riforma Fornero”. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 346-348 introduce la nona salvaguardia per gli esodati. Si tratta, in particolare, di 2.400 soggetti che possono andare in pensione con le regole previgenti al 31 dicembre 2011 (data a partire dalla quale sono entrate in vigore le nuove disposizioni del sistema pensionistico). Dunque, al pari di quanto previsto nelle otto precedenti salvaguardie pensionistiche i beneficiari della misura continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.

Con tale intervento, il Governo non chiude definitivamente la partita sugli esodati, ossia persone rimaste senza lavoro e senza pensione a causa delle stringenti misure della Riforma Fornero, in quanto sono rimasti ancora 4.500 lavoratori senza tutele.

Nelle seguenti righe facciamo il punto sulle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 in merito alla nona salvaguardia degli esodati della Riforma Fornero.

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Pensioni 2021: nona salvaguardia esodati Fornero. Gli ammessi

Come accaduto per gli scorsi esodati, l’INPS suddivide la nuova platea in determinate categorie di lavoratori. Nello specifico, la nona salvaguardia è così suddivisa:

  • 1.050 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari con versamento accreditato;
  • 350 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari senza versamento accreditato;
  • 830 soggetti rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
  • 20 soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • 150 soggetti cessati da contratti a tempo determinato.

La disposizione normativa, invece, specifica espressamente che possono accedere alla nona salvaguardia i:

  • lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, e anche qualora abbiano svolto successivamente attività di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori con rapporto di lavoro risolto:
    • entro il 30 giugno 2012, in caso di accordi individuali, accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ed anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2012, in caso di accordi collettivi individuali, accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 e anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro successivamente, e sempre a patto che si tratti di rapporti diversi dal lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, co. 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/ 2011;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011.

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Pensioni 2021: nona salvaguardia esodati Fornero. La domanda

Ai fini dell’accesso alla nona salvaguardia, la domanda di accesso alla pensione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ossia entro il 2 marzo 2021.

Si specifica, al riguardo, che ciascuna categoria seguirà una procedura differenziata e, con ogni probabilità, si riprenderanno i modelli già adottati per le precedenti salvaguardie.

Pensioni 2021: nona salvaguardia esodati Fornero. Monitoraggio istanza

Come di consueto, il monitoraggio delle istanze è affidato all’INPS. È dunque l’Istituto Previdenziale a impegnarsi a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte.

A tal fine, l’Istituto Previdenziale ha dedicato ben:

  • 34,9 milioni di euro previsti per il 2021;
  • 33,5 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 26,8 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 16,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 3,2 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.

Chiaramente, laddove dal monitoraggio emerge il raggiungimento dei limiti numerici e di spesa, l’Istituto Previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande di accesso alla nona salvaguardia.

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Daniele Bonaddio

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