Anticipo TFR/TFS statali: simulazione, importi e Fondo Inps di garanzia

Inps spiega i casi in cui accedere al Fondo di garanzia per mancato anticipo TFR/TFS e le modalità di attivazione

Redazione 26/10/22
Scarica PDF Stampa Allegati
Nuove istruzioni sulle domande di anticipo TFR/TFS statali con copertura del fondo di garanzia Inps. Con l’ultima circolare Inps del 25 ottobre sono state fornite le ulteriori indicazioni mancanti su quando interviene il fondo Inps, la sua attivazione e il suo funzionamento, nonché le modalità di comunicazione con le banche. Questi finanziamenti (gli anticipi richiesti) che vengono concessi sono coperti da una specifica garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

Il Fondo di Garanzia INPS ha l’obiettivo di garantire ai lavoratori dipendenti la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro nei casi in cui l’ente sia insolvente o comunque non sia in grado di erogare la somma richiesta.

A fine 2020 l’anticipo TFR e TFS statali era stato sbloccato dall’ente di previdenza. Dal 18 novembre in particolare era stato dato il via, dopo immenso ritardo, alla domanda di anticipo per TFR/TFS per dipendenti pubblici. Veniva così data la possibilità di chiedere un finanziamento fino a 45 mila euro per chi lavora alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Per fornire indicazioni operative su come chiedere l’anticipo, Inps aveva pubblicato il messaggio 17 novembre 2020, n. 4315. Questo provvedimento specificava in dettaglio le modalità di presentazione della domanda di quantificazione online dell’anticipo TFS (finanziario del trattamento di fine servizio) e anticipo TFR (trattamento fine rapporto). Chi non volesse usufruire dell’accesso online diretto, può sempre rivolgersi a un patronato.

In questo articolo però focalizziamo l’attenzione su come agire direttamente sul sito, con le proprie credenziali, per fare una simulazione, una quantificazione e la domanda di anticipo per entrambe le prestazioni. Vediamo inoltre in base alle ultime novità dell’ultima circolare Inps del 25 ottobre le ulteriori indicazioni sui in casi in cui attivare la procedura del Fondo Inps a garanzia degli anticipi.

>> Anticipo TFR-TFS dipendenti pubblici: domande al via il 18 novembre

Indice

Come funziona il Fondo di garanzia Inps su anticipo TFR/TFS

I predetti finanziamenti che vengono concessi sono assistiti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 in esame, da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento da garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

Simulazione TFS: come fare

Chi è in possesso delle credenziali di accesso al sito Inps (MyInps), tra i tanti servizi e prestazioni a cui può accedere, c’è anche quello per fare una simulazione dell’importo che spetterà ai dipendenti pubblici a titolo di TFS, cioè di trattamento di fine servizio. Per farlo è sufficiente seguire questi passi:

  • entrare nell’area riservata sul sito Inps – MyInps
  • accedere con le proprie credenziali Pin dispositivo, Cie, Cns o Spid
  • accedere al servizio Simulazione TFS scegliere nella sottosezione “calcolo trattamento fine servizio”
  • compilare tutti i campi richiesti (data cessazione, dipendente, maggiorazione per benefici, mesi riscatto convenzionali, stipendio alla data della cessazione con 13°, periodo servizio, periodo di riscatto, rimborsi, recuperi), compilato tutto, cliccare su “calcola”.

Domanda di quantificazione TFS

Oltre alla simulazione, è possibile anche inviare domanda di quantificazione TFS. Lo si fa accedendo sempre alla stessa sezione Servizi Online TFS dell’area riservata MyInps. Ecco i passi da compiere al pc:

  • entrare nell’area riservata sul sito Inps – MyInps
  • accedere con le proprie credenziali Pin dispositivo, Cie, Cns o Spid
  • cliccare su “Quantificazione TFS” per inviare una domanda di quantificazione,
  • cliccare su “invia nuova domanda” per consultare una domanda già inviata,
  • cliccare su “consultazione domande”
  • se si clicca “invia nuova domanda” il primo passo è scegliere se si chiede un “anticipo finanziario” o la “cessazione ordinaria”
  • proseguire poi con la compilazione.

Come specificato bene da Inps, per l’anticipo finanziario di cui al D.L. n. 4/2019:

  • la banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’INPS e acquisito dal portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • all’atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Monti – Fornero);
  • la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile nell’Area riservata del cittadino;
  • il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
  • la Struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti di domanda relativa all’anticipo finanziario D.L. n. 4/2019 sia in caso di domanda relativa alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.

Domanda di quantificazione TFR

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto si deve invece accedere ai servizi online TFR sul sito Inps. Da qui si può anzitutto scegliere di effettuare una richiesta di quantificazione TFR per dipendenti pubblici e la dichiarazione per liquidazione beneficiari/eredi. Ecco gli step:

  • entrare nell’area riservata sul sito Inps – MyInps – servizi online TFR
  • accedere con le proprie credenziali Pin dispositivo, Cie, Cns o Spid
  • a quanto punto scegliere il servizio “quantificazione TFR”
  • si può scegliere tra “inserimento nuova domanda”, “consultazione domande”, “certificazioni” per inserire una domanda di quantificazione
  • cliccare su “inserimento nuova domanda anche qui si può optare per “anticipo finanziario” oppure “cessazione ordinaria” dopodiché procedere con la compilazione.

Anticpo TFR/TFS: cos’è e come funziona

L’articolo 23 del decreto legge numero 4 del gennaio 2019 prevede la possibilità per dipendenti pubblici di richiedere un anticipo dell’indennità di fine servizio a banche e intermediari finanziari. L’importo massimo dell’anticipo non può superare i 45 mila euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.

Inoltre, per garantire i rischi legati a queste somme è stato istituito un fondo ad hoc in capo all’Inps: il Fondo di garanzia Inps per l’anticipo TFR/TFS. Proprio l’ente è stato incaricato della sua gestione. Come spiega la circolare Inps del 25 ottobre: “

“i predetti finanziamenti che vengono concessi sono assistiti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 in esame, da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento da garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile”.

Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti interessati possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di TFS maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare.

L’importo finanziabile, come anticipato, è pari a 45.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti interessati nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore.

Anticipo TFR/TFS: chi può richiederlo

Possono chiedere l’anticipo del TFR/TFS queste categorie:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in “quota 100”;
  • i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima del 29 gennaio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2020), al trattamento di pensione.

Anticipo TFR/TFS: i requisiti per l’accesso al Fondo

Nella circolare 119 del 25 ottobre l’Inps chiarisce le condizioni fondamentali per poter accedere al Fondo di garanzia, a copertura dei rischi legati alle somme richieste a titolo di anticipo del trattamento di fine rapporto/servizio:

  • versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR,
    • entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
  • comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.

Queste condizioni andranno accertate. Infatti l’Istituto procede alla verifica dell’avvenuto versamento trimestrale, sul conto specifico di Tesoreria statale n. 6167 (IBAN IT88V0100003245348200006167) intestato al Fondo di garanzia, degli importi corrispondenti alle commissioni di accesso alla garanzia e dell’avvenuta comunicazione via PEC da parte della banca delle informazioni necessarie ad abbinare il versamento cumulativo alla singola garanzia rilasciata come identificata dall’apposita codifica risultante dall’attestazione di garanzia.

Mancato anticipo TFR/TFS: come attivare il Fondo di garanzia

La garanzia Inps sulle somme richieste può essere attivata dalla banca in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR.

Al fine di accertare detto mancato rimborso, successivamente alla scadenza del termine di pagamento, la banca dovrà rivolgere, rispettivamente all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto (all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it), apposita richiesta di rimborso a valere sul trattamento TFS/TFR spettante al soggetto richiedente, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.

L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”. Il modulo si può scaricare dal sito web Inps, seguendo questo percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

L’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.

Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga di cui all’articolo 11 del Regolamento.

All’esito dell’accertato mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore, della predetta comunicazione all’Ente erogatore e della positiva verifica dei presupposti, l’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca nei limiti dell’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

(Fonte Inps)

Scarica l’allegato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento