Anticipo TFR/TFS statali: come funziona, quando fare domanda e modalità di erogazione

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Semaforo verde per l’anticipo TFR e TFS dei dipendenti statali che vanno in pensione. Infatti, il 15 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 il Dpcm n. 51 del 22 aprile 2020 che disciplina l’erogazione anticipata del trattamento di fine servizio dei lavoratori pubblici.

Il decreto, che entrerà in vigore dal 30 giugno 2020, attua in particolare la disposizione di cui all’art. 23, co. 7 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019. Tale norma, in particolare, consente ai dipendenti statali che intendono andare in pensione con il meccanismo “quota 100”, ossia maturando 62 anni di età e 38 anni di contributi, di avere diritto all’anticipo sul trattamento di fine rapporto o servizio senza aspettare i consueti termini di 24 o 12 mesi dal pensionamento in base al momento in cui si è verifica la cessazione del rapporto.

L’anticipo non è considerato come un credito ai consumatori e l’importo massimo finanziabile è di 45.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti interessati nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funziona l’anticipo del TFR/TFS dei dipendenti statali, da quando si può chiedere e come fare domanda.

TFR: cosa sapere

Anticipo TFR/TFS statali: come funziona?

Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti interessati possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di TFS maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare.

Si ricorda, al riguardo, che il finanziamento è esente:

  • dall’imposta di registro;
  • dall’imposta di bollo;
  • da ogni altra imposta indiretta;
  • da ogni altro tributo o diritto.

L’importo finanziabile, come anticipato, è pari a 45.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti interessati nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore.

Anticipo TFR/TFS statali: chi lo può richiedere?

Possono chiedere l’anticipo del TFS/TFR, non ancora liquidato dall’ente erogatore:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in “quota 100”:
  • i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima del 29 gennaio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2020), al trattamento di pensione.

Anticipo TFR/TFS statali: le caratteristiche

L’anticipo del TFS/TFR, rientrando tra i cd. “contratti di credito” previsti dall’art. 122, co. 1, lett. n), del “Testo Unico Bancario”, non si configura come un’operazione di credito ai consumatori. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l’informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Nello specifico, il procedimento prevede che:

  • entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, l’ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell’operazione;
  • entro 30 giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l’ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.

Anticipo TFR/TFS statali: certificazione del diritto

La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR deve essere presentata dal richiedente all’ente erogatore. L’istanza online può essere presentata:

  • direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione (CNS e SPiD);
  • attraverso enti di patronato;
  • mediante intermediari dell’Istituto stesso.

L’ente erogatore, a seguito della registrazione al portale “lavoropubblico.gov” e della compilazione dell’apposita rilevazione, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche:

  • la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione e del relativo ammontare, nonché delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all’anticipo TFS/TFR;
  • l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni obbligatorie.

Inoltre, in aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

Anticipo TFR/TFS statali: domanda e modalità di erogazione

Il richiedente in possesso della predetta certificazione presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca, la quale deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • dalla certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo;
  • la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;
  • la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.

Nella domanda, inoltre, il richiedente deve indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato.

A questo punto, la banca, acquisita la documentazione, comunica all’ente erogatore e al richiedente:

  • la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;
  • l’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR.

L’ente erogatore, entro il termine perentorio di 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR.

Successivamente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo TFS/TFR, la banca provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.

Anticipo TFR/TFS statali: mancata accettazione

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

  • impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente;
  • il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;
  • il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
  • impossibilità per la banca di perfezionare l’operazione creditizia in favore del richiedente.

Per saperne di più:

Daniele Bonaddio

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