
Il contratto di solidarietà ha la funzione di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti in forza con lo scopo di evitare riduzione di personale o al contrario incrementare l’organico.
Per questo motivo si parla di contratti di solidarietà “difensivi” ed “espansivi”. In generale, si arriva al contratto di solidarietà tramite accordi stipulati tra azienda e organizzazioni sindacali per ridurre l’orario di lavoro, per:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).
La logica è quella del “lavorare meno per lavorare tutti”.
Contratto di solidarietà difensivo: cos’è
I contratti di solidarietà difensivi (CDS) sono accordi aziendali stipulati con lo scopo di ridurre l’orario di lavoro per evitare in tutto o in parte esuberi di personale.
Con riferimento al singolo dipendente la contrazione complessiva non potrà eccedere il 70% dell’orario di lavoro, prendendo in considerazione il periodo in cui l’accordo di solidarietà è vigente.
Non solo, la riduzione media oraria di tutti i destinatari del CDS non potrà superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.
La Cassa integrazione a copertura dei periodi in solidarietà non potrà eccedere i 24 mesi nell’arco di un quinquennio. Il limite si considera per “unità produttiva”. Di conseguenza ipotizziamo il caso dell’azienda Alfa con più unità produttive:
- Torino;
- Milano;
- Bologna
I 24 mesi si considerano distinguendo i periodi di solidarietà fatti da ciascuna unità. Ad esempio Torino potrebbe avere altri 10 mesi di CDS, Milano al contrario 6 mesi e così via.
Contratto di solidarietà espansivo: cos’è
Il contratto di solidarietà espansivo è stato sostituito, a partire dal 30 giugno 2019, dal “contratto di espansione” riservato ad aziende con oltre 1.000 dipendenti, interessate da processi di re-industrializzazione e riorganizzazione che necessitano di una modifica delle procedure aziendali in un’ottica di progresso e sviluppo tecnologico.
In quest’ottica, l’accordo deve prevedere l’assunzione di nuove professionalità, mentre per i lavoratori già in forza:
Contratto di solidarietà 2020: lo stipendio
Le ore perse a seguito dell’intervento del CDS sono a carico dell’INPS attraverso l’istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
La prestazione non copre tuttavia l’intera retribuzione per le ore non lavorate. La CIGS infatti ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non prestate comprese fra zero ore e l’orario previsto dal CCNL applicato per i tempi pieni.
Ipotizziamo il caso del dipendente Caio con retribuzione mensile lorda pari ad euro 2.051,00 corrisposta in 14 mensilità, a tempo pieno 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni.
Per determinare la retribuzione globale è sufficiente operare il seguente calcolo:
(2.150 / 12) * 14 (numero delle mensilità complessive) = 2.508,33.
Tuttavia, gli importi a titolo di Cassa integrazione sono soggetti ad un importo massimo stabilito annualmente dall’INPS, il cosiddetto “massimale mensile”. Per il 2020 il valore è pari a:
- 998,18 euro nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore a 2.159,48 euro;
- 199,72 euro qualora la retribuzione sia superiore a 2.159,48 euro.
Per quanto riguarda Caio, si applica il massimale lordo di 1.199,72 euro cui dev’essere detratto il 5,84% portando la somma netta a 1129,66 euro.
A questo punto, pensiamo che Caio abbia fatto 80 ore di CDS nel mese di Giugno 2020 dove, considerando i giorni festivi e le domeniche, le ore lavorabili del mese saranno 176.
A questo punto si divide 1129,66 / 176 = 6,41852 euro, valore orario del CDS da moltiplicare per le ore non lavorate:
6,41852 * 80 = 513,48 euro
Questo rappresenta il valore riconosciuto al dipendente per le ore non lavorate.
Il calcolo delle competenze a questo punto è semplice:
- Retribuzione lorda mensile euro 2.150,00 +
- Assenza per CDS (2.150,00 / 168) * 80 = 1.023,81 –
- CDS conto INPS euro 513,48 +
- Totale competenze euro 1.639,67.
Il valore del totale competenze è da confrontare con quanto il dipendente avrebbe percepito in caso di normale attività: 2.150,00 euro lordi.
Chi può avere il contratto di solidarietà
Questa tipologia di contratto può essere stipulata per tutto il personale dipendente di un’azienda, ad accezione di:
- dirigenti;
- lavoratori a domicilio.
Durata massima del contratto di solidarietà
L’impresa può stipulare contratti di solidarietà per una durata massima di 2 anni, prorogabili di altri 2 anni. Terminato questo periodo è possibile stipulare un nuovo contratto di solidarietà con lo stesso lavoratore solo dopo un anno dal precedente.
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