Fondo di integrazione salariale e fondi di solidarietà: iter semplificato, causale, versamento

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Nel decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) varato dal Governo a seguito dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, sono presenti agevolazioni relative alle misure a sostegno del reddito dei lavoratori, a seguito della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa. Il decreto ha inoltre previsto l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario, e della cassa integrazione in deroga.

I datori di lavoro che si trovano in difficoltà, e ne hanno diritto, possono chiedere il trattamento di integrazione salariale al fondo di integrazione salariale (FIS) e ai fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi).

> Tutte le misure nel Decreto Cura Italia <

Fondo di integrazione salariale: come funziona 

Il fondo di integrazione salariale (FIS), fa riferimento a tutti i datori di lavoro, con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, e sono fuori dai settori per i quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, o di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il fondo prevede interventi sul reddito per i lavoratori la cui attività è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, ovvero ridotta per evitare o ridurre le eccedenze di personale.

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Il fondo eroga:

  • un assegno ordinario per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;
  • un assegno di solidarietà, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

A fronte dell’emergenza da COVID-19, il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (articolo 19) prevede, che per i datori di lavoro che già versano la quota di contribuzione al fondo di integrazione salariale presso l’Inps, è possibile presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con specifica causale collegata all’emergenza COVID-19.

Eccezionalmente, l’assegno ordinario è previsto, oltre che per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, anche per i datori di lavoro iscritti al fondo che occupano più di 5 dipendenti.

Il trattamento integrativo, può essere corrisposto su richiesta dell’impresa, direttamente dall’Inps. Inoltre, limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario non si applica il “tetto aziendale”, ovvero il limite economico entro cui le prestazioni del FIS sono determinate per ciascun datore di lavoro.

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Fondi di solidarietà bilaterali: cosa sono 

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

L’istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Possono essere istituiti, oltre ai fondi di solidarietà bilaterali, anche di quelli bilaterali alternativi, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori.

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’assegno ordinario fa riferimento ad una prestazione di integrazione al salario erogata, in favore dei lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà o anche del fondo di integrazione salariale. Beneficiano di tale integrazione i lavoratori dipendenti, anche se assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i dirigenti se non diversamente previsto dal regolamento del fondo.

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Assegno ordinario: procedura Covid-19 semplificata 

L’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal fondo di integrazione salariale.

Il trattamento inoltre, deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti e, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di Cigo e di assegno ordinario.

Per l’accesso alle speciali prestazioni di Cigo e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano dipendenti dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Come si presenta la domanda

Le domande si devono presentare con la causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e per una durata massima di 9 settimane solo “on line” sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando con la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, e nemmeno ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, per l’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. In assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno presentato già una domanda, o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo con causale “COVID-19 nazionale”, prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita, e queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’Inps.

Versamento dell’indennità

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni, e di conguagliare in seguito gli importi. Vi è anche, in via eccezionale, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, in questo caso l’azienda non avrà l’obbligo di produrre la documentazione che comprovi le difficoltà finanziarie.

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