Decreto fiscale, convertito in legge: le principali misure previste

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Con la votazione della fiducia al Governo, al Senato si è concluso l’iter di conversione in legge del Decreto fiscale (D.L. 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio 2020.

Nel testo in parte profondamente modificato rispetto a quello iniziale, sono presenti oltre a numerose modifiche, diverse novità per imprese, professionisti e contribuenti.

Si va dalle semplificazioni fiscali, ai nuovi termini per l’invio del modello 730. Sono previste delle restrizioni alla circolazione del contante e anche incentivi come la lotteria degli scontrini per contrastare l’evasione. Novità anche per le compensazioni, gli appalti, e l’Iva.

Vediamo in sintesi le più interessanti disposizioni previste dal collegato fiscale, molte delle quali entreranno in vigore dal prossimo luglio 2020.

Legge di Bilancio approvata: le misure definitive

Decreto Fiscale: modello 730, riscritto il calendario

Relativamente al modello 730, sono stati modificati i termini per la presentazione della dichiarazione, con effetto dal 1° gennaio 2021.

La dichiarazione si potrà presentare:

  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un Caf dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

Coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf, purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

I Caf e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Per la trasmissione della certificazione unica, ora c’è tempo fino al 16 marzo.

Decreto Fiscale: utilizzo del contante

Nell’ambito delle misure contro l’evasione, ricordiamo la stretta sul contante. Le disposizioni del decreto prevedono limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:

  • dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Viene modificato il relativo regime sanzionatorio, e per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile sarà fino a 2.000 euro, dal 2022 è fissato a 1.000 euro.

Decreto Fiscale: lotteria degli scontrini

Slitta al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini attuata per incentivare la richiesta del rilascio dei documenti di certificazione fiscale.

La stessa era inizialmente prevista al primo gennaio del prossimo anno. Il consumatore, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, può segnalare tale circostanza tramite il “portale lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Non è più prevista la sanzione da 100 a 500 euro.

I premi della lotteria degli scontrini, non concorrono alla formazione del reddito, e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale. Inoltre, per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, saranno istituiti dei premi speciali in denaro riservati ai consumatori finali, e anche agli operatori Iva che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi.

Decreto Fiscale: credito d’imposta e pagamenti elettronici

Tra gli obiettivi del legislatore, vi è la volontà di dare un impulso all’utilizzo della moneta elettronica tra gli esercenti attività d’impresa arti e professioni. Per realizzare ciò, è previsto dal 1° luglio 2020 l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro. L’utilizzo del credito potrà avvenire come di consueto, solo in compensazione tramite il modello di pagamento F24.

Decreto Fiscale: compensazioni e appalti

Nella prima parte del decreto, e anche tra le novità maggiormente rilevanti, vi sono alcune disposizioni che riguardano le compensazioni e gli appalti. Chi è ad esempio destinatario di provvedimenti di cessazione della partita Iva, o viene escluso dall’archivio VIES, non potrà a partire dalla data di notifica del provvedimento, utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, i crediti tributari e non, con scarto automatico del modello in caso di utilizzo.

Si accentuano le restrizioni sulle indebite compensazioni, e per rafforzare gli strumenti di contrasto, sarà possibile per gli importi superiori a 5.000 euro annui compensare solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.

Viene esteso l’obbligo di utilizzare la modalità di pagamento telematica a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, anche i non titolari di partita Iva.

La disposizione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda gli appalti, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, (con contratti di appalto, subappalto), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nelle opere affidate dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Se entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute l’impresa appaltatrice,  abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma  non  ha inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori oppure, il versamento delle ritenute fiscali risulta omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente, quest’ultimo dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza di determinati requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori, in particolare:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Sempre in tema di compensazione, in sede di conversione viene inserita una norma che estende al 2019 e al 2020 le norme relative alla compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese che hanno crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

Decreto Fiscale: cambiano le regole per il rientro dei cervelli

Sono state estese le regole delle agevolazioni fiscali per il cosiddetto “rientro dei cervelli”. La norma prevede che a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia, e risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati, si applicano le norme contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), dunque solo il 30% (con incremento dal 50 al 70% della riduzione dell’imponibile) del reddito derivante da un’attività lavorativa è soggetto ad imposta.

Nel caso in cui ci si trasferisca nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, solo il 10% (quindi vi è una detassazione del 90%) del reddito dell’attività lavorativa è soggetto a imposta, inoltre sono previste delle proroghe se il lavoratore ha un figlio minore, o acquista una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.

Decreto Fiscale: agevolazioni relative a veicoli elettrici ed ibridi

Nell’iter di conversione in legge, è stata prevista l’estensione dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica, se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti, e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli. Inoltre per tali veicoli ibridi ed elettrici ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, vi è l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

Decreto Fiscale: semplificazioni in materia Iva

Tra le novità in materia di Iva, abbiamo l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

L’efficacia di tale disposizione, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

Esteso anche al 2020, il divieto per i soggetti tenuti e non, all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Inoltre, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020, dovranno inviare telematicamente i corrispettivi mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Sempre nell’ambito delle semplificazioni fiscali, dal 1° luglio 2020, sanno messe a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite, e delle comunicazioni periodiche Iva.

A partire dalle operazioni Iva 2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Modificata anche la periodicità che sarà trimestrale al posto di quella mensile, di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro).

Decreto Fiscale: imposta di bollo e fattura elettronica

In caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, che è dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, la sanzione ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.

Sempre per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con cadenza semestrale.

Decreto Fiscale: autoscuole ed esenzione Iva

Per le autoscuole il decreto limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall’imposta sul valore aggiunto, e in particolare, viene attenuata l’applicazione dell’imposta, dal 1° gennaio 2020. L’esenzione non sarà più applicabile, solo per le patenti B e C1.

Il pagamento dell’Iva al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019.

Decreto Fiscale: novità per i reati tributari

Relativamente  ai reati tributari, nell’iter di conversione sono state apportate una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000. Nello specifico per chiunque indichi nelle dichiarazioni dei redditi o Iva, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi inesistenti, è prevista come sanzione la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi.

Viene innalzata la pena prevista per chiunque il quale, per evadere le imposte sui redditi e l’Iva, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali, e l’importo evaso, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro.

In questo caso la pena, aumentata, è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Stessa pena (da 2 a 5 anni) per chiunque, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta.

Decreto Fiscale: altre novità

Tra le altre novità di interesse per i contribuenti si segnala in particolare:

  • la prevista applicazione del ravvedimento operoso con le riduzioni disposte dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 anche per i tributi locali (Imu e Tasi).
  • un inasprimento in tema di accise, delle pene, e conseguente rafforzamento delle misure relative alle frodi nel settore dei carburanti;
  • la riduzione degli interessi da versare, quando si pagano a rate le imposte, o quando si salda un debito con l’agente della riscossione. Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3%;
  • l’obbligo di pagare a partire dal 1° gennaio 2020 la tassa automobilistica esclusivamente tramite la modalità prevista dal sistema PagoPA.

Giuseppe Moschella

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