Lavori stradali: la responsabilità per esercizio di attività pericolosa

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Le strade italiane – è noto – non versano in condizioni particolarmente brillanti. Lo confermano sia le notizie di cronaca legate soprattutto allo stato della rete viaria di Roma capitale sia il numero rilevante di incidenti provocati, in molti altri centri urbani della penisola, dai dissesti del manto viabile. Non passa giorno senza che pedoni, motociclisti e automobilisti incorrano in disavventure causate da strade maltenute oppure oggetto di lavori in corso non degnamente segnalati ovvero non perimetrati, in modo da evitare pericoli agli utenti della pubblica via.

Di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 maggio 2019, nr. 13.579, affrontando il caso di un motociclista deceduto in seguito all’impatto frontale contro un autocarro; impatto verificatosi in corrispondenza di una strettoia generata proprio da un restringimento della carreggiata per  lavori in corso. Sia in primo grado che in appello, i parenti dello sfortunato motociclista vedevano respinta la loro domanda sulla base dell’assunto che la vittima avrebbe tenuto, nella fattispecie, una condotta gravemente colposa concretantesi in una velocità eccessiva e nell’omesso impiego del casco protettivo.

Gli attori avevano evocato in giudizio sia la società responsabile dei lavori sia l’ANAS, quale ente titolare del tratto di strada interessato. Ebbene, la Suprema Corte ha inquadrato la fattispecie rispettivamente entro le coordinate normative dell’articolo 2050 del codice civile (per quanto riguarda la società responsabile dei lavori in corso) e nell’alveo dell’articolo 2051 (per quanto riguarda la responsabilità dell’Anas).

Rammentiamo che il principio generale, in materia di responsabilità extracontrattuale, è il seguente: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese. E deve, altresì, provare anche la colpa generica (imprudenza, imperizia o negligenza) o specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline) del presunto responsabile, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 2043 del codice civile.

Ora, le due norme succitate (2050 e 2051 c.c.) costituiscono una eccezione palese a tale principio.

In particolare, per quanto riguarda l’esercizio di attività pericolosa, il danneggiato potrà limitarsi a provare l’esistenza dell’attività, il verificarsi dell’evento e il nesso di causa tra la prima e il secondo. A questo punto, sarà la controparte a dover dimostrare di avere approntato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Si badi bene, con specifico riferimento al caso trattato: secondo la giurisprudenza uniforme, l’attività consistente nello svolgimento di lavori stradali rientra sicuramente nel novero delle attività pericolose.

Per quanto riguarda, invece, l’articolo 2051 c.c., esso è applicabile non solo ai privati, ma anche agli enti pubblici e disciplina la responsabilità da cosa in custodia. La norma stabilisce che  il danneggiato deve provare soltanto l’esistenza di un rapporto di custodia tra il presunto responsabile e la cosa generatrice del danno; mentre sarà l’antagonista a dover portare la prova che l’evento si è verificato per un caso fortuito.

L’errore commesso dei giudici di merito, nella vicenda in esame (sia in primo che in secondo grado) è quello di aver ritenuto che il comportamento gravemente negligente della vittima,  rappresentato dall’eccesso di velocità e dall’omesso utilizzo del casco, fosse “assorbente” rispetto alle responsabilità presunte dell’Anas e della società esecutrice dei lavori.

Gli Ermellini, invece, hanno giustamente osservato che la condotta di un motociclista, quand’anche multato per eccesso di velocità, non può integrare quell’evento imprevedibile e imprevenibile in grado di “liberare” i presunti responsabili dalla responsabilità  su di essi incombente in base al disposto degli articoli citati (2050 e 2051 del codice civile).

In particolare, in presenza di lavori che comportano il restringimento della carreggiata con la creazione di un sorta di imbuto, la circostanza che gli utenti della strada possano percorrere tale “budello” a velocità elevata senza rispetto della mano da tenere non costituisce certo una circostanza estranea al novero delle possibilità fattuali normalmente prevedibili in relazione al contesto. Quindi, il conducente di un mezzo il quale abbia violato le norme sui limiti di velocità o sulla mano da tenere –  in presenza di lavori stradali non adeguatamente segnalati o non oggetto di una adeguata sistemazione (sotto forma, per esempio, dell’imposizione di un senso unico alternato) –  benché censurabile sotto il profilo amministrativo, ha tenuto un comportamento tutt’altro che imprevedibile. E quindi, la predisposizione di un senso unico alternato deve considerarsi una misura di normale prudenza più che idonea a neutralizzare le situazioni di pericolo costituite dai lavori stradali, anche rispetto a condotte di guida illegittime.

Ricordiamo, per finire, che l’esercente un’attività pericolosa è sicuramente assoggettato alla presunzione di responsabilità dell’articolo 2050 c.c. quando non ha rispettato le misure preventive esplicitamente previste dalla legge. Tuttavia, egli può essere chiamato a rispondere, sul piano risarcitorio, di un sinistro stradale, anche laddove, pur avendo rispettato formalmente tutte le imposizioni di legge, non abbia adottato quelle ulteriori misure precauzionali che il contesto e la situazione imponevano.

Nel caso di specie, alla luce dei principi indicati, non erano i ricorrenti a dover dimostrare i motivi e le condizioni che esigevano dalla ditta esecutrice dei lavori la istituzione di un senso unico alternato. Semmai, era quest’ultima (proprio in ossequio alla presunzione di responsabilità dell’articolo 2050) a dover provare di aver adottato la misura in questione in quanto si trattava di una misura legislativamente imposta.

carraro@avvocatocarraro.it

Francesco Carraro

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