Quattordicesima: come funziona in caso di decesso del coniuge pensionato

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Quattordicesima 2019 per coniuge superstite. Come noto, il sistema previdenziale italiano riconosce la cd. “pensione ai superstiti” in favore degli eredi, in caso di decesso del coniuge pensionato. Il trattamento previdenziale, in particolare, può essere suddiviso in due tipologie, a seconda se il dante causa fosse già pensionato o meno. Quindi è possibile distinguere tra:

  • pensione di reversibilità, se il defunto percepiva già la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • pensione indiretta, se invece il defunto non aveva ancora maturato il diritto alla pensione. In tal caso è necessario aver versato almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei cinque anni precedenti al decesso.

Fin qui tutto chiaro: ma cosa accade precisamente a tutti quei emolumenti che maturano nel tempo, come ad esempio i ratei di quattordicesima? Ipotizziamo che un pensionato, al quale spetta anche la quattordicesima mensilità, muore nel mese di maggio senza aver potuto percepire anche la liquidazione della somma aggiuntiva, o comunque i ratei corrispondenti. Si ricorda, a tal proposito che l’INPS corrisponde ai pensionati la quattordicesima mensilità con il cedolino di luglio, o tuttalpiù nel mese di dicembre per chi dovesse perfezionare il requisito anagrafico richiesto (64 anni) in corso d’anno, ossia dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019.

Come funziona la liquidazione della quattordicesima in caso di decesso del coniuge pensionato? Ecco cosa c’è da sapere.

Quattordicesima 2019: cos’è e a chi spetta

Innanzitutto, pare opportuno riepilogare brevemente cos’è la quattordicesima mensilità, chi ne ha diritto e a quanto ammonta. Ebbene, si tratta di una “somma aggiuntiva” nata con il governo Prodi nel 2007, ed è disciplinata dall’art. 5, co. da 1 a 4 della Legge 3 agosto 2007, n. 127. Essa è rivolta in favore dei pensionati che abbiano compiuto il 64esimo anno di età e che siano in possesso di determinati condizioni reddituali.

Quattordicesima: importo 2019

Dopo la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) all’art. 1, co. 187 sono stati rivisti gli importi della quattordicesima, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Ora, l’importo complessivo spettante varia in funzione di alcuni elementi, quali:

  • la categoria di lavoratore (subordinato o autonomo);
  • gli anni di contributi maturati;
  • il reddito percepito.

Pertanto, se il pensionato percepisce un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il richiamato trattamento minimo annuo, spetta una somma di:

  • 437 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
  • 546 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
  • 655 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi ed i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

> Pensione di reversibilità 2019: spetta all’ex coniuge? <

Mentre se il pensionato percepisce un reddito complessivo compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo annuo, spetta una somma di:

  • 336 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
  • 420 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
  • 504 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi ed i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

Quattordicesima 2019: liquidazione rate agli eredi

Venendo al punto centrale della questione, ossia la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato al momento della cessazione della pensione. L’INPS afferma che tali emolumenti, se non riscossi in vita dal pensionato, entrano nell’asse ereditario. In altre parole, sono legittimamente trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità.

Si ricorda, in maniera sintetica, che le rate di pensione non riscosse dal pensionato sono pagate:

  • al coniuge superstite;
  • in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
  • in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.

Quindi il coniuge superstite (e in sua mancanza i figli) hanno diritto alla Quattordicesima che spettava al coniuge (o genitore) deceduto.

Ma come funziona nel dettaglio la liquidazione agli eredi di quote di pensione?

Esistono principalmente due vie:

  • se il coniuge superstite o figlio minore già ricevono la pensione di reversibilità, l’INPS liquida d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse;
  • se invece il coniuge superstite o figlio minore presentano specifica domanda all’INPS di ratei maturati e non riscossi, il pagamento d’ufficio viene bloccato e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta con la ripartizione a ognuno della propria quota spettante.

In via generale, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore.

Si precisa che il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la reversibilità è il solo coniuge superstite o il figlio minore e non nei casi di compresenza.

Daniele Bonaddio

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