Pensione di Inabilità 2019: beneficiari, calcolo, importo e domanda

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L’ordinamento previdenziale italiano prevede in favore dei soggetti per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, una specifica prestazione economica che prende il nome di pensione di inabilità. Possono accedere al beneficio economico, che è erogato a domanda del richiedente, i soggetti riconosciuti invalidi al 100% il cui stato di salute non permette loro si svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Al riguardo, si precisa sin da ora, che l’INPS prevede due tipi di pensioni di inabilità:

  • quella previdenziale, regolata dalla L. n. 222/1984;
  • quella civile, disciplinata dall’art. 12 della L. n. 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali.

Ma chi può accedere alla pensione di inabilità? Quali sono i requisiti da possedere? A quanto ammonta il beneficio economico e come fare domanda. Ecco delle brevi linee guida per orientarsi al meglio.

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Pensione di Inabilità 2019: i beneficiari

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti del settore privato e gli iscritti ai fondi sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
  • dipendenti pubblici;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata INPS.

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Pensione di Inabilità 2019: i requisiti

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS;
  • almeno 260 contributi settimanali(cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Per il conseguimento del requisito contributivo, a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità, è possibile anche totalizzare, cioè cumulare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza.

È, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

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Laddove una delle precedenti cause d’incompatibilità subentri dopo aver ottenuto la pensione di inabilità, il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS, che verificherà il persistere (o meno) dei requisiti necessari per continuare a usufruire della prestazione.

Pensione di Inabilità 2019: la durata

A differenza lassegno ordinario di invalidità, che viene rinnovato ogni tre anni, la pensione di inabilità non ha una durata prefissata. Tuttavia, l’INPS può disporre una revisione a iniziativa propria ai sensi dell’art. 9 della L. n. 222/1984. In questa sede, la prestazione può essere:

  • confermata;
  • trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi);
  • revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.

Pensione di Inabilità: l’importo

L’ammontare della pensione di inabilità dipende dai contributi effettivamente versati. In particolare, il sistema di calcolo può essere retributivo o misto.

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:

  • precedenti al 1° gennaio 1996;
  • fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

  • successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione;
  • successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel sistema contributivo, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Questa contribuzione deve essere quantificata prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 503/1992.

Pensione di Inabilità: la domanda

La pensione di inabilità può essere presentata esclusivamente in maniera telematica, utilizzando uno dei seguenti canali a disposizione:

  • online, sul portale dell’INPS, avvalendosi dei servizi accessibili direttamente al cittadino tramite il Pin INPS
  • Contact center integrato INPS, chiamando al numero 803164 gratuito da rete fissa o, in alternativa, ricorrendo da rete mobile al numero 06164164.
  • patronati o altri enti intermediario dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).

Daniele Bonaddio

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