Pensione di Inabilità 2019: beneficiari, calcolo, importo e domanda

L’ordinamento previdenziale italiano prevede in favore dei soggetti per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, una specifica prestazione economica che prende il nome di pensione di inabilità. Possono accedere al beneficio economico, che è erogato a domanda del richiedente, i soggetti riconosciuti invalidi al 100% il cui stato di salute non permette loro si svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Al riguardo, si precisa sin da ora, che l’INPS prevede due tipi di pensioni di inabilità:

  • quella previdenziale, regolata dalla L. n. 222/1984;
  • quella civile, disciplinata dall’art. 12 della L. n. 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali.

Ma chi può accedere alla pensione di inabilità? Quali sono i requisiti da possedere? A quanto ammonta il beneficio economico e come fare domanda. Ecco delle brevi linee guida per orientarsi al meglio.

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Pensione di Inabilità 2019: i beneficiari

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti del settore privato e gli iscritti ai fondi sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
  • dipendenti pubblici;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata INPS.

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Pensione di Inabilità 2019: i requisiti

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS;
  • almeno 260 contributi settimanali(cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Per il conseguimento del requisito contributivo, a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità, è possibile anche totalizzare, cioè cumulare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza.

È, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

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Laddove una delle precedenti cause d’incompatibilità subentri dopo aver ottenuto la pensione di inabilità, il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS, che verificherà il persistere (o meno) dei requisiti necessari per continuare a usufruire della prestazione.

Pensione di Inabilità 2019: la durata

A differenza lassegno ordinario di invalidità, che viene rinnovato ogni tre anni, la pensione di inabilità non ha una durata prefissata. Tuttavia, l’INPS può disporre una revisione a iniziativa propria ai sensi dell’art. 9 della L. n. 222/1984. In questa sede, la prestazione può essere:

  • confermata;
  • trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi);
  • revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.

Pensione di Inabilità: l’importo

L’ammontare della pensione di inabilità dipende dai contributi effettivamente versati. In particolare, il sistema di calcolo può essere retributivo o misto.

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:

  • precedenti al 1° gennaio 1996;
  • fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

  • successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione;
  • successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel sistema contributivo, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Questa contribuzione deve essere quantificata prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 503/1992.

Pensione di Inabilità: la domanda

La pensione di inabilità può essere presentata esclusivamente in maniera telematica, utilizzando uno dei seguenti canali a disposizione:

  • online, sul portale dell’INPS, avvalendosi dei servizi accessibili direttamente al cittadino tramite il Pin INPS
  • Contact center integrato INPS, chiamando al numero 803164 gratuito da rete fissa o, in alternativa, ricorrendo da rete mobile al numero 06164164.
  • patronati o altri enti intermediario dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).

Daniele Bonaddio

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha f…Continua a leggere

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