Assegni familiari 2019: come fare in caso di convivenza e genitori separati

Paolo Ballanti 11/07/19
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La funzione degli Assegni familiari 2019 è quella di sostenere economicamente i lavoratori dipendenti attraverso un’erogazione da parte dell’Inps anticipata (nella normalità dei casi) dal datore di lavoro in busta paga.

L’importo degli assegni varia in relazione al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare oltre al reddito complessivo degli stessi.

Nel tempo, la disciplina degli ANF si è dovuta adattare a quelli che sono stati i mutamenti sociali e culturali dell’Italia. Da ultimo l’introduzione della Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) che ha modificato il concetto stesso di “nucleo familiare”, legittimando le unioni civili tra persone dello stesso sesso e i requisiti dei “conviventi di fatto” che stipulano un contratto di convivenza.

Vediamo nel dettaglio come ci si deve comportare per avere diritto agli ANF in caso di rapporti di convivenza o unioni civili.

Requisiti per aver diritto agli Assegni familiari

E’ opportuno ricordare le condizioni generali per aver diritto agli assegni familiari:

  • Presenza di un nucleo familiare;
  • Reddito complessivo del nucleo che rispetti determinati limiti;
  • Assenza di un altro assegno familiare o trattamento di famiglia che coinvolga gli stessi soggetti presi a riferimento per gli Assegni familiari.

Con riguardo all’ultimo requisito basti pensare a marito e moglie che sono genitori di un figlio di 10 anni: solo uno di essi potrà fare richiesta di ANF includendo nel nucleo familiare il figlio e l’altro coniuge.

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Nucleo familiare

Il nucleo familiare può essere composto oltre al soggetto richiedente da:

  • Coniuge (non legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia);
  • Figli minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale ovvero maggiorenni fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale, laurea o apprendisti se appartenenti ad un nucleo familiare composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
  • Nipoti, fratelli e sorelle non coniugati minorenni o maggiorenni se (cumulativamente) impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Unioni civili

Con riferimento all’unione civile tra persone dello stesso sesso l’INPS ha chiarito con apposito circolare (n. 84/2017) che in caso di unione in cui solo uno dei due soggetti è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, il riconoscimento dell’assegno è possibile in relazione al soggetto non dipendente, quindi privo di posizione tutelata dall’Inps.

Altra ipotesi è quella del nucleo familiare composto da persone dello stesso sesso che abbiano contratto un’unione civile cui si aggiungono i figli di una delle due parti nati in data antecedente all’unione stessa. In questo caso possono verificarsi due ipotesi:

  • Uno dei due genitori (separati o naturali) è titolare di posizione tutelata ed ha l’affido esclusivo o condiviso dei figli, in questo frangente l’assegno viene riconosciuto per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata e per i figli nati precedentemente all’unione stessa;
  • Se nessuno dei genitori (separati o naturali) è lavoratore dipendente ma sono uniti civilmente con un soggetto che ha diritto all’assegno familiare, in tal caso l’ANF può essere richiesto per la parte dell’unione priva di posizione tutelata e per i figli della stessa nati prima dell’unione.

Ultima ipotesi considerata dall’Inps è quella in cui il nucleo è composto da persone dello stesso e da figli di una delle due parti nati dopo l’unione:

  • L’assegno può essere richiesto dal genitore naturale per il figlio nato dopo l’unione e l’eventuale altra parte dell’unione civile che non sia lavoratore dipendente;
  • L’assegno può essere chiesto dalla parte che non è genitore naturale per i figli nati dopo l’unione e inseriti all’interno della stessa con procedura di affidamento oltre al compagno / a che non sia lavoratore dipendente.

Convivenza di fatto

La stessa circolare n. 84 precisa che nel caso in cui le parti abbiano stipulato un “contratto di convivenza” e nello stesso sia specificato l’apporto economico di ciascuno alla vita in comune, tale situazione di “conviventi di fatto” può essere assimilata ai “nuclei familiari coniugali” ai fini della determinazione del reddito complessivo e alla composizione del nucleo stesso per il diritto agli ANF.

Soggetto richiedente: casi particolari

Esistono una serie di casi particolari in cui il richiedente può a determinate condizioni richiedere comunque gli assegni familiari.

Genitore separato, divorziato o in stato di abbandono

Se il richiedente è genitore legalmente ed effettivamente separato, divorziato o in stato di abbandono, il nucleo può essere formato (in caso di affidamento esclusivo dei figli):

  • Dal richiedente stesso insieme ai figli affidati;
  • Dall’ex coniuge che non abbia diritto agli Assegni familiari insieme ai figli affidati.

Nei casi di separazione o divorzio l’Assegni familiari per i figli spetta al coniuge che li abbia in affidamento. Se quest’ultimo non ha diritto agli assegni può richiederli con riferimento alla posizione dell’altro (ex) coniuge.

In caso di affidamento congiunto dei figli, i coniugi di comune accordo determinano chi ha diritto agli assegni. In mancanza di accordo si applica il principio della convivenza.

Genitore naturale

Altra ipotesi particolare è quella del genitore naturale convivente con i figli. Qui il nucleo familiare è composto dal richiedente insieme ai figli riconosciuti e dall’altro genitore non titolare di posizione tutelata insieme ai figli riconosciuti.

E’ bene aggiungere che per i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, l’assegno spetta in base al principio di convivenza. Se il genitore convivente non ha diritto agli assegni, gli stessi possono essere richiesti dal genitore naturale titolare del diritto (non convivente con i figli) ma la prestazione è liquidata direttamente al genitore convivente.

Reddito complessivo

Il reddito complessivo, insieme al numero e alle caratteristiche dei familiari, influenza l’importo dell’assegno cui il dipendente ha diritto.

Nel concetto di “reddito complessivo” si includono i redditi prodotti da tutti coloro che vengono inseriti nel nucleo familiare. Per avere diritto agli assegni al nucleo familiare il reddito dev’essere:

  • Composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati;
  • Compreso nei limiti indicati ogni anno dall’INPS.

Entrano a far parte del reddito complessivo tutte le somme soggette ad Irpef oltre a quelle esenti o tassate alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva qualora superiori a 1.032 euro annui.

Si prendono in considerazione i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1º luglio dell’anno di competenza. Questo significa che per ottenere gli assegni per il periodo 1º luglio 2019-30 giugno 2020, si assumerà il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare percepito nel 2018.

Lo stesso principio vale se l’ANF è richiesto dal 1º gennaio al 30 giugno 2020. Si assume comunque il reddito 2018.

L’INPS pubblica annualmente una serie di tabelle con all’interno di ognuna l’importo dell’assegno in base al numero dei componenti e al reddito complessivo. Ogni tabella si differenzia in base alle caratteristiche del nucleo: queste sono in tutto tredici e vanno dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza componenti inabili) alla 21 D (nuclei monoparentali dove il richiedente è celibe / nubile senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote).

Paolo Ballanti

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