Prepensionamento e Isopensione fanno perdere il diritto a quota 100?

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L’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 (c.d. Decretone), introduce nel sistema previdenziale italiano una nuova misura di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, ossia la pensione “quota 100”. Inoltre, vengono modificati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, che non sarà più soggetta all’incremento dei requisiti pensionistici biennali, fino al 31 dicembre 2026, cosicché occorre maturare sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. In compenso, alla maturazione dei predetti requisiti, occorre attendere una finestra mobile di 3 mesi che fa slittare la liquidazione del primo assegno previdenziale.

Ma come si legano le suddette novità per chi intende firmare un accordo di esodo con l’azienda e pensionarsi in anticipo? Stiamo parlando delle due misure oggi vigenti:

  • ossia l’assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà, che interessa le aziende fino a 5 dipendenti;
  • e l’isopensione Fornero, che si applica alle aziende con più di 15 dipendenti, con esuberi aziendali.

È possibile optare per la quota 100 e firmare un accordo di ispoensione? Tutti i dettagli sono contenuti nella Circolare INPS n. 10 del 30 gennaio 2019. Ecco quello che c’è da sapere.

Consulta lo speciale Quota 100

Assegno straordinario e isopensione: compatibilità con pensione anticipata

Partiamo dalla compatibilità dell’assegno straordinario e dell’ispoensione con la pensione anticipata. Sul punto, l’INPS ha precisato che per gli assegni straordinari e le isopensioni – con prima decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 – i datori di lavoro erogheranno le prestazioni nel limite massimo previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Si ricorda, a tal proposito, che per l’isopensione la durata è di 7 anni, fino al 2020 (dal 1° gennaio 2021, il limite d’anticipo massimo scenderà a 4 anni). Quindi, con l’isopensione possono mettersi a riposo coloro che, al 31 dicembre 2018, avevano almeno:

  • 34 anni di contributi (precoci);
  • 34 anni e 10 mesi (donne);
  • oppure 35 anni e 10 mesi (uomini).

Al riguardo, occorre segnalare principalmente due aspetti:

  1. nella durata massima occorre considerare anche la finestra di tre mesi durante la quale sarà erogato l’assegno, senza però riconoscere la contribuzione correlata in quanto il lavoratore avrà già maturato i requisiti pensionistici;
  2. l’isopensione non potrà essere utilizzata per accompagnare i lavoratori verso quota 100, ma solo alla pensione anticipata ordinaria.

Consulta lo speciale Riforma pensioni

Assegno straordinario: compatibilità con “Quota 100”

Interessanti chiarimenti sono giunti anche in merito alla nuova prestazione prevista per i soli fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, a decorrere dal 29 gennaio 2019, i predetti Fondi possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.

La concessione di tali assegni è subordinata:

  • alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione;
  • ed il pagamento degli oneri.

In considerazione del fatto che la pensione “quota 100” vale esclusivamente per il triennio 2019-2021, la misura si rivolge ai soggetti che, al 31 dicembre 2018, avevano almeno:

  • 59 anni d’età;
  • e non meno di 35 anni di contributi.

Inoltre, poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Non è invece ammessa la possibilità di accedere all’isopensione con la nuova pensione “quota 100”.

Per saperne di più sulle misure introdotte con la Legge di bilancio 2019 consigliamo il seguente E-book:

Legge di Bilancio 2019 – Legge N.145 del 30.12.2018

A fine anno e in extremis è stato dato il via libera definitivo da parte della Camera dei Deputati alla Legge di bilancio 2019. Questo nuovissimo ebook esamina le novità introdotte dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Il testo della legge risulta molto articolato, si va dal “saldo e stralcio” delle cartelle per i contribuenti in difficoltà, al taglio dei benefici fiscali per le imprese, al sostegno per investimenti e all’occupazione. Sono previste misure per le famiglie e per le pensioni. Prevista la cosiddetta “Flat Tax” al 15% per i contribuenti con ricavi o corrispettivi fino a 65.000 euro già dal 2019 e del 20% fino al 100.000, ma a partire dal 2020. Molte misure attendono tuttavia i necessari provvedimenti attuativi.Per il “pacchetto casa”, accanto alle ormai “tradizionali” detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, si segnalano la proroga dell’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e del bonus verde.   Viene introdotta una nuova imposta sostitutiva su lezioni private e ripetizioni e viene introdotta una imposta sui servizi digitali che sostituisce la web tax prevista dalla Legge di bilancio del 2018. Viene potenziato lo sport bonus, e vengono abrogate sia l’Ace (Aiuto alla crescita Economica) e l’Iri. Viene istituito il Fondo per il reddito di cittadinanza e il Fondo per la revisione del sistema pensionistico.

Giuseppe Moschella | 2019 Maggioli Editore

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Daniele Bonaddio

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