Incidente stradale: l’aggravante della guida in stato di ebrezza

Scarica PDF Stampa
Il suggerimento per uno studio dell’aggravante della guida in stato di ebrezza post incidente stradale, è quello fornito dalla Sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Penale, sentenza 03 luglio – 19 ottobre 2018, n. 47750), nella quale, i giudici, hanno dibattuto nel merito del sinistro stradale, che si è verificato in ora notturna, nel quale il conducente in stato di ebrezza alcolica andava ad impattare con un veicolo, ribaltato sulla strada già coinvolto in altro incidente, al di là di un dosso con successiva curva.

La riflessione normativa induce al commento della Legge 41/16, che prevede al comma primo e secondo la sanzione per chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Nel caso della sentenza n. 47750/18, è bene citato il dettato di cui all’art. 186 come segue: “è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S.”.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

È interessante quanto i giudici della Corte di Cassazione hanno riportato nella sentenza, dapprima affermando che nella giurisprudenza di legittimità esiste, in ordine alla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma secondo bis, C.d.S., un contrasto interpretativo. Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza “è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 – dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 27061201 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 – dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 25620901), mentre, per altre, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada). (Sez.4, n. 54991 del 24/10/2017 – dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 27155701; Sez. 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 26441901).

Nella dinamica del sinistro, bene hanno operato i giudici della Corte territoriale, infatti, hanno distinto i due sinistri:

il primo preesistente, che aveva prodotto il capovolgimento di un veicolo sulla strada;

il secondo rappresentato da quello determinato dall’impatto dell’autoveicolo condotto dal ricorrente contro il veicolo già incidentato, fermo al centro della carreggiata.

La motivazione della sentenza impugnata non può essere fraintesa sul punto che rispetto al primo sinistro non si afferma alcun efficienza causale della condotta del ricorrente, né si sostiene che la sussistenza del reato derivi dal suo coinvolgimento in detto sinistro.

Il collegio d’appello, al contrario, sostiene che l’imputato abbia provocato il secondo sinistro, consistito nell’impatto contro l’autovettura ferma sulla sede stradale, in posizione capovolta. È solo rispetto a quest’ultimo, dunque, che occorre verificare la nozione di incidente stradale nella prospettiva di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis.

La giurisprudenza di legittimità, nel definire la nozione normativa di incidente stradale, fa riferimento:

in primo luogo, al significato letterale del termine;

in secondo luogo collegato all’azione dell’avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività, ed afferma che, tuttavia, una simile definizione coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada, come risulta dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede all’art. 356

art. 356 Regolamento di Attuazione [D.P.R. 495/92] “Ingombro della carreggiata”

1. Nel caso di incidente stradale che provochi l’ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall’articolo 162 del Codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell’incidente.

2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:

a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall’articolo 162 del Codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;

b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale;

c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell’aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l’organo di polizia stradale più vicino al luogo dell’incidente.

per il caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, al di là di ogni danno a cose o persone. Ma anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 C.d.S.

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.184. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331

che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012).

È su questa base, che si inserisce l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è stato ritenuto che “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che – per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v. altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/201.

Cosi ricostruita la nozione al fine della riconducibilità dell’evento alla condotta va, tuttavia, verificata la sussistenza del nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente provocato dall’imputato, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto.

Su questo punto, la Corte introduce una motivazione sintetica, ma esaustiva, poiché sottolinea come il ricorrente abbia provocato il sinistro non perché il precedente sinistro costituisse un’insidia imprevedibile, ma perché, nonostante la bassissima velocità tenuta, non ha avuto la capacità di evitare l’impatto, in una situazione di scarsa visibilità, data l’ora notturna, per la scarsa attenzione prestata, riferibile al suo stato di alterazione alcolica.

Per queste motivazione gli ermellini hanno deciso di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Da ciò emerge che chi si pone alla guida in stato di ebrezza, già la normativa è ben definita all’art. 186 e 186bis del C.d.S.

Come è noto, l’azione penale trova applicazione nella fattispecie di cui all’art. 186 comma secondo lett. b e c, che prevedono quanto segue:

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

Per delineare correttamente la definizione di incidente stradale, nella sentenza della Corte di Cassazione sez. IV Penale n. 34909/2017 è riportato quanto segue: “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività”.

Nelle successiva definizione, riportata dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. VII Penale n. 31947/2018, l’incidente stradale è: “ un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità del reato di guida in stato di ebbrezza, laddove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo”.

La sentenza di cui sopra, ci chiarisce come funziona l’aggravante in caso di incidente stradale e guida in stato di ebbrezza.

Potrebbe interessarti il seguente volume:

Girolamo Simonato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento