Pace fiscale 2019: da quando si applicano le novità previste

Scarica PDF Stampa
Il decreto fiscale 119 del 23 ottobre 2018 collegato alla legge di bilancio per il 2019 è stato pubblicato lo scorso 23 ottobre nella Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore il giorno dopo. Le novità in arrivo sono tante e riguardano, tre le altre, gli strumenti per l’attuazione della cosiddetta “pace fiscale”, la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica), l’innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva.

L’immediata entrata in vigore decreto, riguarda in particolare alcune disposizioni che attengono alla “pace fiscale” e di conseguenza coloro i quali vorranno beneficiare delle agevolazioni per mettersi in regola con il fisco dovranno attivarsi fin da subito.

Tutte le novità sulla Pace Fiscale 2019

Nella sua versione definitiva, sono state eliminate le misure previste all’articolo 9 che erano state contestate dal vice premier Luigi di Maio.

In pratica il condono è stato ridotto, e attraverso una dichiarazione integrativa “speciale”, si potranno sanare i debiti con il fisco pagando un’aliquota del 20%, entro 100 mila euro di imponibile annuo.

Sono state eliminate le norme che permettevano di usare la dichiarazione per far emergere attività estere e la non punibilità penale della dichiarazione fiscale fraudolenta, della dichiarazione infedele e degli eventuali reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Eliminato anche il comma dell’articolo 9, che andava a penalizzare i contribuenti in regola.

Decreto fiscale 2019: entrata in vigore

La data di entrata in vigore del decreto ovvero il 24 ottobre 2018 costituisce una data da tenere in considerazione in quanto molte disposizioni previste dal documento hanno come riferimento proprio tale data.

Il 24 ottobre 2018 dunque costituirà il termine tra chi ad esempio potrà usufruire della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e chi invece non potrà farlo, perché consegnati successivamente.

L’articolo 1 del decreto prevede espressamente che il contribuente potrà definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.

Tale data limite è prevista anche per la notifica degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data.

Pace fiscale 2019: stralcio dei debiti fino a mille euro

Un altro esempio che porta a tenere bene in considerazione la data del 24 ottobre 2018 del decreto fiscale, fa riferimento allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

La disposizione di arriva dall’articolo 4 del decreto il quale stabilisce che i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 24 ottobre 2018) fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.

L’annullamento verrà effettuato entro il 31 dicembre 2018.

Pace fiscale 2019: definizione controversie tributarie

Con l’entrata in vigore del decreto il 24 ottobre 2018, chi è interessato, dovrà prestare attenzione anche per quanto riguarda la disposizione relativa alla definizione delle controversie tributarie.

Nello specifico quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Decreto fiscale 2019: da quando si applicano le novità

Le disposizioni del decreto e la relativa entrata in vigore determinano in particolare per chi vorrà beneficiare dei alcune definizioni agevolate, la necessità di attivarsi fin da subito.

Naturalmente bisognerà considerare eventuali possibili modifiche od integrazioni che potranno avvenire in sede di discussione parlamentare a seguito della presentazione degli emendamenti nell’ambito dell’iter di conversione in legge e di approvazione della legge di bilancio, modifiche che tuttavia non riguarderanno l’entrata in vigore.

Non bisognerà in ogni caso perdere tempo se si vuole beneficiare delle diverse tipologie di condono, ma bisognerà attivarsi anche perché oltre alla data di entrata in vigore, vi sono altre date importanti e non troppo lontane da ricordare e tenere in considerazione.

Si pensi ad esempio ai seguenti termini:

  • 23 novembre 2018 (ovvero 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto), per sottoscrivere la proposta di definizione con il fisco di atti di accertamento prevista dall’articolo 2 per non pagare sanzioni ed interessi.
  • 7 dicembre, che riguarderà coloro che intendono versare le rate del 2018 della rottamazione bis e beneficiare, per le restanti, della nuova rottamazione ter.

Giuseppe Moschella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento