Pagamento bollo auto: come contestarlo e tutelarsi dagli avvisi

Chiara Arroi 26/09/18
Scarica PDF Stampa
Non sono solo la rata del finanziamento, l’assicurazione, la benzina e il meccanico a rendere la nostra auto una delle spese più incisive nel nostro budget familiare, c’è anche il tradizionale bollo auto, che spesso si paga, a volte scade e ce ne scordiamo, altre volte ci viene richiesto un pagamento che consideriamo non dovuto. Per non parlare delle sanzioni a cui andiamo incontro se non ci ravvediamo.

Vediamo allora quando e come pagare il bollo auto, come controllare se è stato pagato, le sanzioni a cui possiamo andare incontro e, soprattutto, come tutelarci in caso di avviso di accertamento o cartella di pagamento.

Leggi anche “Legge 104: come chiedere l’esenzione bollo auto”

Bollo auto: quando si paga

Innanzitutto è bene ricordare che lasciare l’auto in garage senza utilizzarla non è una buona scusa per non pagare il bollo auto, perché non si tratta di un’imposta sulla circolazione, bensì sulla proprietà del mezzo. È sufficiente quindi che la nostra auto sia iscritta oggi nel Pubblico registro automobilistico (Pra) a nostra intestazione per essere obbligati a pagarlo.

Calcola qui il superbollo auto

Il bollo auto si paga inoltre una volta all’anno perché a cadenza annuale, e competente non è lo Stato, ma la propria Regione di residenza. Si paga solitamente:

  • Per rinnovo bollo: entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo precedente. Fa fede la data dell’ultima ricevuta di pagamento.
  • Per un auto nuova: entro il mese di effettiva immatricolazione oppure entro il mese successivo se il veicolo è stato immatricolato gli ultimi 10 giorni del mese

Leggi anche “Superbollo 2018: quali auto lo pagano e come si calcola”

Bollo auto: come verificare se è stato pagato

Se non si è sicuri di aver pagato davvero il bollo auto è possibile controllare. Ed è meglio farlo, perché in caso di morosità sono previste sanzioni.

Accade spesso che al termine di pagamento, se il ritardo supera l’anno, la sanzione venga maggiorata di semestre dopo semestre. Nel caso di specie, sono le Regioni stesse a evitare la riscossione diretta, per pure ragioni di economicità processuale, demandando al contribuente stesso tale attività.

Gli addebiti verranno spediti all’interessato solo qualora sia scaduto il termine ultimo per far valere il credito sul bollo auto, il che solitamente coincide con il 31 dicembre del terzo anno successivo al pagamento contestato. Ugualmente tale termine viene utilizzato come riferimento per il contribuente per domandare la restituzione del bollo non dovuto ovvero pagato in misura eccedente.

Per fare questo ci sono oggi strumenti online che consentono di farlo senza necessariamente dover uscire di casa e recarsi all’Aci o nelle Agenzie di pratiche auto.

Ad esempio per verificare il pagamento si può:

  • accedere al sito dell’Agenzia delle entrate se si risiede in una delle Regioni in cui il bollo è gestito direttamente dal Ministero. Vai su “servizi” – “calcola bollo auto” – “controllo pagamenti effettuati”;
  • accedere al portale dell’Aci per tutte le altre Regioni. Vai su “calcolo bollo auto” – dopo aver inserito i dati “calcola”. Si aprirà una schermata con tutte le informazioni, compresa quella del pagamento effettuato o meno.

Bollo auto: come tutelarsi in caso di contestazione

Solitamente sono due i casi:

  • il pagamento del bollo auto si considera dovuto;
  • il pagamento del bollo auto si considera non dovuto (perché non si possedeva più il veicolo.

Caso 1. Il pagamento non è dovuto

In questo caso occorre presentare un atto con data certa (ad esempio il contratto di vendita con firma e data, una denuncia di furto, ecc).

Occhio però perché nel caso  il contribuente non abbia comunicato al Pubblico registro automobilistico la perdita del possesso del veicolo, non si può considerare libero dal pagamento. Dovrà quindi versare il bollo.

Caso 2. Il pagamento del bollo è dovuto

In questo caso sono poche le possibilità di scelta. Se ritiene di averlo pagato, Il contribuente deve verificare di aver correttamente versato la somma dovuta e di averlo fatto nel termine stabilito, con tanto di ricevuta da presentare. Se non trova la ricevuta deve farsi poche illusioni e dovrà riversare la somma dovuta.

Se comunque è destinatario di una cartella, vuol dire che nella banca dati il pagamento non risulta o risulta errato. Occorre comunque ricordarsi le modalità con cui si è effettuato il versamento: solo così si potrà richiedere a quel punto di verificare l’elenco delle transazioni effettuate quel giorno, in modo da ritrovare la propria.

Se invece si è conservata la ricevuta il problema è già risolto. È sufficiente presentare quella.

In ogni caso, qualora si ritiene comunque di non dover pagare il bollo o ci si vuole opporre alla cartella di pagamento ricevuta, ci si può rivolgere alle Commissioni tributarie, competenti in materia di ricorsi.

Ci sono due diverse modalità:

  • auto-rappresentarsi, senza un legale (questo vale per contenziosi che non superano i 2.582,28 euro);
  • farsi assistere da un avvocato negli altri casi.

Resta comunque da dire che, prima di arrivare al ricorso e al contenzioso, quando a casa arriva un avviso bonario di pagamento dalla propria Regione o da un terzo da questa delegato, si deve prima dimostrare che la contestazione fatta è infondata.

Chiara Arroi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento