Iper ammortamento: cosa cambia con il decreto dignità

La modifica di questa misura va di pari passo con la lotta alle delocalizzazioni

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Tra le novità fiscali previste dal “Decreto Dignità” (decreto 87/2018) quella che si configura tra le più rilevanti viene individuata all’ articolo 7 del testo convertito successivamente nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha modificato la disciplina dell’iper ammortamento con il preciso scopo di ancorare il beneficio agli investimenti effettuati in Italia.

Il bonus fiscale dell’iper ammortamento secondo la nuova disposizione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

Scopo della norma è quello di garantire la fruizione dell’agevolazione solamente agli investimenti in beni di cui all’allegato A alla legge di bilancio 2017 che vengono collocati in strutture situate nel territorio dello Stato, e che non vengono ceduti prima del termine del periodo di ammortamento.

Il decreto prevede anche un apposito meccanismo di recupero ad esempio nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso del bene, tramite una variazione in aumento eseguita nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione pari alle maggiorazioni delle quote dedotte fino al momento dell’alienazione del bene.

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Iper ammortamento: cos’è

La legge di bilancio 2017 ha introdotto l’agevolazione fiscale nota come iper ammortamento con l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

L’agevolazione in particolare consiste in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni, dove in pratica si consente di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

L’applicazione del bonus fiscale originariamente limitata al 2017, proviene dall’ultima legge di bilancio estesa anche al 2018, con la previsione che è possibile fruire dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a patto però, che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

La stessa legge ha previsto inoltre a favore dei soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018, la proroga per lo stesso anno, della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”, e la modifica dell’elenco dei beni strumentali cui si applica l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce nonché specifici software e servizi digitali.

L’iper ammortmanto è in particolare destinato a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Consulta lo speciale Decreto dignità

Iper ammortamento: cosa prevede il Decreto dignità

Il decreto legge 87/2018 convertito successivamente con modifiche nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 interviene con il precipuo intento di “ancorare” l’agevolazione agli investimenti effettuati in Italia e la nuova normativa si applica agli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del “decreto dignità”, cioè dopo il 14 luglio 2018.

Il primo aspetto da sottolineare è che per gli investimenti effettuati prima di tale data, non si procede a nessun recupero delle quote di iper ammortamento già fruite in caso di delocalizzazione del bene in una struttura produttiva estera, ovvero se il bene viene ceduto prima del termine dell’ammortamento.

E’ bene segnalare che con specifico riferimento all’iper ammortamento, nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, sono state apportate alcune modifiche sulle norme che disciplinano il recupero delle quote dedotte inserite nella prima versione del decreto 87/2018.

Secondo le disposizioni del primo comma dell’ articolo 7, l’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a  strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Coerentemente con la citata condizione è previsto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), si procede al recupero dell’iper ammortamento dedotto.

Tale recupero si sostanzia nel concreto in una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è avuta la cessione o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al recupero dell’iper ammortamento in presenza di interventi sostitutivi disciplinati dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 art. 1 commi 35 e 36 (Legge di bilancio 2018), in base ai quali, se nel corso del periodo di godimento dell’iper ammortamento si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un altro nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è più basso rispetto a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Non si procede al recupero dell’iper ammortamento anche nel caso in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dell’Italia.

Iper ammortamento: recupero delle quote in caso di leasing

Nel caso di investimenti in leasing e con l’ormai “equivalenza” tra acquisto diretto e locazione finanziaria la norma ha ugualmente la sua operatività, che tuttavia si attua con una certa difficoltà relativa al meccanismo del recupero previsto nell’articolo 7, comma 2, del decreto dignità.

In primo luogo, si dovranno tenere in considerazione solo i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018.

Con il contratto di leasing, il trasferimento del bene avviene con la cessione del contratto stesso, tale ipotesi dovrà essere presa in considerazione ed equiparata alla cessione onerosa del bene oggetto del contratto.

Inoltre un’altra considerazione va fatta sul periodo dell’eventuale recupero delle quote già dedotte dovendo considerare non solo il periodo di durata del contratto, ma anche eventualmente quello successivo al riscatto del bene poiché la maggiorazione si attua anche in relazione alle quote di ammortamento calcolate sul prezzo di riscatto.

Dunque nell’ambito di un contratto di leasing l’eventuale recupero si ha sulle maggiorazioni dedotte relative alle quote capitale dei canoni se la cessione ha per oggetto il contratto di leasing, se invece la cessione riguarda il bene (dopo il riscatto) la variazione in aumento riguarda, anche le quote di ammortamento maggiorate dedotte dopo il riscatto.

 

Giuseppe Moschella

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