Guida in stato di ebbrezza, prelievo ematico presso la struttura sanitaria

Scarica PDF Stampa
La Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 6119/2018 sulla guida in stato di ebbrezza, avente ad oggetto il prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria, post incidente stradale, come ben evidenziato nel punto 3 della predetta, dove si legge: “l’imputato aveva causato un incidente, procedendo a zig-zag e toccando con il manubrio del velocipede sul quale viaggia’ va, unitamente ad un’altra persona, lo specchietto retrovisore di un’auto che aveva affiancato, così cagionando la caduta a terra del veicolo”, porta ad una riflessione sul dettato normativo di cui all’art. 186 C.d.S..

Proprio al comma 3, viene fatta implicita finalità, che gli organi di polizia stradale, al fine di acquisire elementi utili, per motivare la violazione ascritta al predetto articolo, rispettando le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nonché quella della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Nel caso di specie, il conducente era ricoverato presso un nosocomio e pertanto, gli operatori di Polizia Giudiziaria hanno, come si legge nella sentenza, hanno demandato all’autorità sanitaria che: “ il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico, sia utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato, purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto (Cass., Sez. 4, n. 6755 del 6-11-2012, Rv. 254931; Cass., Sez. 4, n. 6786 del 23-1-2014). Ipotesi quest’ultima integrante estremi di reato e certamente esulante dal caso in disamina, atteso che risulta del tutto estranea alla regiudicanda la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 7, cod. strada.”

Effettivamente l’operato degli agenti è quello ben descritto al comma 4 dell’art. 186 C.d.S., il quale afferma che quando gli accertamenti qualitativi, per la guida in stato di ebbrezza alcolica, è previsto che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, oppure, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.

Il caso di cui alla sentenza, trova fondamento al comma 5 del già citato articolo del C.d.S., in particolare per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Nella sentenza i giudici, al punto 4, così si sono espressi: “Dalle considerazioni appena formulate si evince anche la manifesta infondatezza dell’assunto secondo il quale il consenso al prelievo ematico debba necessariamente essere richiesto all’interessato dalla polizia giudiziaria e non possa essere richiesto dal medico, che è il soggetto incaricato di effettuare il prelievo. Abbiamo infatti appena visto come nessun consenso debba essere richiesto né dalla polizia giudiziaria né dal medico, il quale può senz’altro procedere al prelievo, a meno che non si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell’interessato. Né è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell’atto, atteso che l’effettuazione del prelievo è conseguenti analisi. Così come l’eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 cod. pen.”

Per il collegio giudicante, il ricorso manifestava una infondatezza tale da determinare l’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente.

Sull’argomento segnaliamo

Girolamo Simonato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento