Guida senza tachigrafo: normativa e sanzioni

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Il dispositivo denominato tachigrafo digitale è stato introdotto dalla normativa di cui al D.M. 31-10-2003 n. 361, la quale recepiva una norma europea. (1)

Come già noto tutti gli autoveicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di cronotachigrafo analogico, se immatricolati prima del 01 maggio 2006, mentre quelli immatricolati per la prima volta dopo la suddetta data, gli stessi sono dotati di tachigrafo digitale. Questa strumentazione di bordo ha la funzione di consentire il controllo del rispetto delle normative europee in tema di tempi di guida, tempi di riposo e interruzioni. (2)

Il sistema sanzionatorio di cui al paragrafo precedente, è normato dall’attuale codice della strada, il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie, oltre alla decurtazione dei punti. (3)

Va tuttavia precisato che i veicoli in circolazione muniti della precedente strumentazione possono continuare ad utilizzare il cronotachigrafo analogico fino alla sua rottura irreparabile.

Per utilizzare il tachigrafo digitale occorre essere muniti di una carta tachigrafica che, in Italia, viene rilasciata dalle Camere di Commercio. La carta è diversa a seconda delle operazioni che deve svolgere: carta del conducente, dell’azienda, dell’officina e dell’autorità di controllo.

L’obbligo riguarda tutti coloro che operano sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea e che effettuano trasporti nazionali ed internazionali per conto proprio o per conto terzi, siano essi dipendenti, artigiani, italiani o stranieri.

I soggetti che sono in possesso della carta tachigrafica, o in alternativa dei fogli di registrazione, i quali operano in aree pubbliche, normata dal già richiamato Reg. 561/06ce, in caso di mancato inserimento degli stessi, è prevista la sanzione di cui all’art. 179 del Codice della Strada che prevede che nei casi annunciati dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, che i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso.

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

Ai sensi dell’art. 126bis del Codice della Strada, per la suddetta infrazione è prevista la decurtazione di 10 (dieci) punti.

Oltre a quanto osservato, la normativa nazionale, per il mancato inserimento della carta tachigrafica, del foglio di registrazione oppure l’uso non corretto, è prevista una sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.


(1) D.M. 31-10-2003 n. 361 Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
(2) Reg. 561/06ce
(3) Dlgs. 285/92 artt. 174 e 126bis

Girolamo Simonato

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