Ape volontaria, pubblicato il decreto: tutte le novità

Requisiti, domanda di accesso, importi e accordi per il finanziamento

Redazione 20/10/17
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Dopo oltre un mese di attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto n. 150/2017 sull’Ape volontaria, che fornisce tutte le indicazioni sui requisiti per accedere al beneficio, le modalità di presentazione della domanda, le caratteristiche dell’anticipo e le modalità di finanziamento. Mancano ancora all’appello la circolare Inps con le istruzioni operative e gli accordi quadro con Abi e Ania per il finanziamento e l’assicurazione.

Analizziamo nel dettaglio tutte le novità contenute nel provvedimento.

Requisiti per accedere all’Ape

Il nuovo decreto fornisce precisazioni sui requisiti d’accesso in merito all’aumento delle aspettative di vita: per accedere all’Ape, oltre ai 63 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 1,4 volte quello minimo, sono necessari essere almeno a 3 anni e 7 mesi dalla pensione. Tale periodo potrebbe allungarsi se nel frattempo scatta un aumento delle aspettative di vita.

È prevista la retroattività del prestito su base volontaria: chi ha già i requisiti per accedere dal 1° maggio può fare domanda richiedendo già anche i ratei dal mese di maggio. L’anticipo non è, inoltre, cumulabile con le pensioni dirette: chi già riceve un assegno previdenziale non può fare domanda e chi matura nel frattempo la pensione di vecchiaia, interrompe l’anticipo e si ricalcola la quota.

Domanda per l’Ape

Nel decreto è allegato il modello per richiedere l’accesso all’Ape all’Inps in quale dopo 60 giorni risponde accettando o meno la richiesta, indicando la data di maturazione del requisito e gli importi minimo e massimo della quota mensile di APe ottenibile.

Ricordiamo che dopo la domanda di accesso, in caso di risposta positiva, il lavoratore deve presentare la domanda vera e propria all’Inps, utilizzando l’dentità SPID, con firma elettronica, nella quale viene specificata:

  • la quota di anticipo richiesto,
  • la proposta del contratto di finanziamento (con 12 rate annuali),
  • l’assicurazione in caso di morte anticipata.

Nello stesso momento va presentata la domanda per la pensione di vecchiaia.

L’Inps a sua volta inoltra la domanda alla compagnia di assicurazione e alla banca che devono dare risposta positiva per il finanziamento e la proposta di assicurazione. L’accettazione della domanda viene comunicata nell’area riservata all’utente sul sito Inps.
Il nuovo provvedimento specifica negli articoli 8,9, 10 e 11 i casi di mancata accettazione del finanziamento che comporta la presentazione di una nuova domanda di Ape, e gli obblighi di comunicazione da parte dell’istituto previdenziale e delle banche e compagnie assicurative.

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Importi minimo e massimo dell’Ape volontaria

All’art.6 del decreto n. 150/2017 sono riportati gli importi dell’Ape ottenibile.

L’importo minimo è 150 euro, l’importo massimo si basa sull’importo mensile del
trattamento pensionistico (al lordo delle tasse) calcolato dall’Inps al momento della domanda e non può superare le percentuali:

  • 75% se l’APe richiesto è superiore a 3 anni (36 mesi);
  • 80% se l’APe è fra due o tre anni (24 e 36 mesi);
  • 85% se l’APe è fra uno e due anni (12 e 24 mesi);
  • 90% per chi richiede l’APe per un periodo inferiore a 12 mesi.

Ricordiamo che la rata non deve essere superiore al 30% della pensione, al netto di eventuali altri rate per debiti con il Fisco o assegni di mantenimento. Sarà a breve disponibile sul sito Inps un simulatore per calcolare la rata del prestito.

Leggi anche Ape volontaria in arrivo, ma quanto costa?

Entro il 18 novembre sono previsti gli accordi quadro con banche e assicurazioni con possibilità di estinzione anticipata del finanziamento, parziale o totale. Nel provvedimento appena pubblicato si precisa che il finanziamento è coperto dal fondo di garanzia per l’80%, e si riportano una serie di casi specifici.

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