Guida in stato di ebbrezza, sì al prelievo ematico

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 39811/2017 del 29 agosto 2017, offre alcuni spunti interessanti sull’accertamento post incidente per guida in stato di ebbrezza, a seguito prova ematica. La vicenda è quella classica del sinistro stradale, nel quale il conducente rimaneva ferito e veniva trasportato al pronto soccorso per l’iter sanitario.

Il conducente, come si legge nella sentenza, lamentava la violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione alla questione dell’utilizzabilità delle analisi del sangue effettuate sulla sua persona presso il pronto soccorso, dopo il verificarsi del sinistro nel quale lo vedeva coinvolto, senza che gli fosse dato avviso di tale prelievo e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La sua contestazione verteva che si trattasse di un prelievo ematico effettuato nell’ambito di protocolli sanitari, deducendo che tanto non risulta comprovato da alcun elemento probatorio, non essendo stato accertato il significato del codice 91.011, apposto sulla documentazione relativa all’accertamento.

I giudici hanno ritenuto che la motivazione esposta del ricorrente è infondata, motivando che è opportuno premettere che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordini protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico del soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 dis. att. c.p.p., come da sentenza n. 43894 del 13/09/2016, né, in tali ipotesi, assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell’interessato, come dalla sentenza citata n. 268807 del 25/08/2016.

I giudici hanno sostenuto inoltre, che il ricorrente, in base al quale non vi è certezza che il prelievo ematico sulla sua persona fosse stato eseguito nell’ambito di normali protocolli terapeutici resta relegato al rango di mera congettura, disancorata da elementi di prova e non suffragata da alcun dato oggettivo, sentenza n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Riv. 245606.

Di vero vi è che il conducente nell’incidente stradale, riconducibile alla sua guida, perdeva il controllo della sua autovettura, in conseguenza di ciò, fu immediatamente trasportato al pronto soccorso, ove venne sottoposto a una serie di esami, dato ampiamente dimostrato dalle finalità terapeutiche nelle quali si inquadrava il prelievo oggetto di ricorso.

La Corte ha respinto il ricorso, per le argomentazioni riportate, sostenendo che i sanitari, nelle loro funzioni, possono compiere autonomamente, in esecuzione di appositi protocolli ordinari di pronto soccorso quanto operato non si configura come un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente se mancano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e, quindi, non necessita dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un legale né richiede un indispensabile consenso preventivo.

Girolamo Simonato

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